TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-07-02, n. 201501260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-07-02, n. 201501260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501260
Data del deposito : 2 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01060/2015 REG.RIC.

N. 01260/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01060/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2015, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della stessa, Via Diaz, 7;


contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto della Questura di Brescia prot. n. Cat.A-12/Immig/2^Sez/ 2015/rd dell’8 gennaio 2015, notificato il 24 aprile 2015, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il ricorrente è titolare di una pensione per invalidità;

- che tale circostanza non risulta essere stata valutata in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, anche a causa del fatto che essa non è stata rappresentata;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare possa essere accolta nel senso di disporre il riesame dell’istanza del ricorrente alla luce di quanto rappresentato e dell’eventuale rilevanza ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione: a ciò l’Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento;

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