TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2022-04-13, n. 202200179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2022-04-13, n. 202200179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200179
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2022

N. 01043/2015 REG.RIC.

N. 00179/2022 REG.PROV.PRES.

N. 01043/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P G, Gianagri dei F.lli Giannelli S.n.c., Rossano Donnini, Efferre di Donnini Rossano &
C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati F F, P N, con domicilio eletto presso lo studio F F in Firenze, via de' Pucci n. 4;

contro

Comune di Lastra A Signa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S E, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Francesco Bonaini n. 10;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento del 21.04.2015, n. 33, a firma del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa, con cui è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate sul terreno di proprietà della Giangari dei F.lli Gianelli S. n. c., preannunciando - in caso di inottemperanza nei termini di 90 giorni - l'acquisizione di un'area di sedime pari a circa 570 mq e l'irrogazione di una "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro";

b) nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, tra cui:

- il verbale del Comando di Polizia Municipale prot. n. 22/2014 redatto a seguito di sopralluogo effettuato il 07.11.2014;

- la comunicazione di avvio del procedimento, per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, dell'11.02.2014, prot. n. 2161;

- la relazione tecnica del Servizio Edilizia Privata del 13.04.2015, relativa all'individuazione dell'area che è acquisita di diritto al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza all'ordinanza;

con i motivi aggiunti del 12.11.2015:

a) dell’inefficacia del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 209, IV comma, della L.R. n. 65/2014, sulla domanda di sanatoria presentata in data 04.05.2015 dalla Gianagri dei F.lli Giannelli S.n.c. e dalla Efferre di Donnini Rossano C. S.a.s.;

b) nonché per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché ignoti ai ricorrenti, tra cui:

- la nota prot. n. 7113 in data 06.05.2015, a firma del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa, con cui l’Amministrazione ha preannunciato che, ai sensi dell’art. 209, III (rectius IV) comma, della L.R. n. 65/2014, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa, la domanda di sanatoria si intende respinta;

- la nota prot. n. 8657 in data 01.06.2015 (ricevuta in data 04.06.2015), a firma del Responsabile dell'Area 4 -Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa, con cui l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 07.08.1990, n. 241, ha comunicato l’intenzione di procedere al diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria;

con i motivi aggiunti del 12.01.2016

dell'inefficacia del provvedimento n. 16320 in data 28.10.2015, a firma del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa, contenente diniego della domanda di sanatoria presentata in data 04.05.2015 dalla Gianagri dei F.lli Giannelli s.n.c. e dalla Efferre di Donnini Rossano &
C. s.a.s.;

con i motivi aggiunti del 14.03.2016 :

a) dell'esecuzione del provvedimento n. 109 dell'11.12.2015, notificato il 22.12.2015, a firma del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa, con cui è stata intimata la demolizione delle opere realizzate sul terreno di proprietà della Gianagri dei F.lli Giannelli S.n.c., preannunciando - in caso di inottemperanza nel termine di 90 giorni - l'acquisizione di un'area di sedime pari a circa 570 mq. e l'irrogazione di una "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 2.000 euro e 20.000 euro";

b) nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, tra cui i seguenti atti già richiamati nell'ordinanza n. 33/2015, impugnata con il ricorso introduttivo, e costituenti atti presupposti anche dell'ordinanza n. 109/2015:

- il verbale del Comando di Polizia Municipale prot. n. 22/2014 redatto a seguito di sopralluogo effettuato il 07.11.2014;

- la comunicazione di avvio del procedimento, per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, l'11.02.2014, prot. n. 2161;

- la relazione tecnica del Servizio Edilizia Privata del 13.05.2015, relativa all'individuazione dell'area che sarà acquisita di diritto al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza all'ordinanza di diritto al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza all'ordinanza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 71, 81 e 83 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che il ricorso risulta depositato in data 02.07.2015;

- che il ricorso risulta cancellato dal ruolo all’Udienza Pubblica del 14.01.2021;

- che nel termine annuale da tale data, previsto ai sensi degli artt. 71 (comma 1) e 81 del c.p.a., non è stata presentata istanza di fissazione di udienza;

- che pertanto il ricorso è da ritenersi perento.


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