TAR Roma, sez. II, decreto collegiale 2018-11-20, n. 201811244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto collegiale 2018-11-20, n. 201811244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811244
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2018

N. 10676/2017 REG.RIC.

N. 11244/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10676/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 20.7. 2018 da C M A A, G A, R A, P D D, S M, E C, G T, P A T, A (Giovanna) Sotgiu Meloni, G B, P P, R P, P D, F M, Salvatore D'Ambrosio, E D B, E L, M R, rappresentati e difesi dagli avvocati A G, A L, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato A G in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni 9;


per la correzione

della sentenza n. 7901 del 16.7.2018, pronunciata da questa Sezione sul ricorso recante il numero R.G. 10676 del 2017;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. n. 7901 del 16.7.2018 di questa Sezione;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale, depositata in data 20.7.2018;


Vista la sentenza n. 7901 del 2018 con la quale questa Sezione, definendo il ricorso n. 10676 del 2017 proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., da C M A A, G A, R A, P D D, S M, E C, G T, P A T, A (Giovanna) Sotgiu Meloni, G B, P P, R P, P D, F M, Salvatore D'Ambrosio, E D B, E L, M R, ha accolto “la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza dei ricorrenti” e, per l’effetto, ha ordinato “all’Amministrazione di provvedere, concludendo il procedimento nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza” ed ha contestualmente nominato il Prefetto di Roma commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale con la quale i ricorrenti hanno chiesto la correzione della predetta sentenza nella parte motiva laddove alle pagine 2 e 3 si afferma che gli stessi “hanno agito avverso il silenzio serbato da Roma Capitale sulle loro istanze presentate al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (come da allegazione al ricorso dal n. 2 al n. 14), con le quali ...si chiedeva l’affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare...”, invece che per “ottenere l'avvio e la conclusione del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'immobile di cui sono titolari con la conseguente determinazione dell'importo”, come correttamente riportato nell’epigrafe del provvedimento giurisdizionale;

Vista la notifica alla parte resistente che nulla ha osservato con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale;

Considerato, pertanto, che sull’istanza in esame occorre provvedere ai sensi del comma 1 dell’articolo 86 c.p.a.;

Considerato che, per le ragioni esposte, deve disporsi la correzione della parte motiva della sentenza in epigrafe indicata dovendosi sostituire a pagina 2 e a pagina 3 all’espressione sulle istanze presentate per “...l’affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare...” quella “per ottenere l'avvio e la conclusione del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'immobile di cui sono titolari con la conseguente determinazione dell'importo”, corrispondente a quanto riportato nell’epigrafe del provvedimento giurisdizionale.

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