TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-09, n. 202300262
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00262/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14395/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14395 del 2014, proposto da:
W A, A A, A A, B D, B B, B G, B L, C O, C N, C M A, C N, C S, C D, C T, C R, C M, C L, C S, C M, C F, C M, C M, C C, C F, C F, C A, D’Oria Giangiacomo, D M R, D C F, D P, F C, F F, F P, F A, F E, F M, F G P, G U, G F, G L, G A, G S, I A, I L, L O W, L A, L L, M F, M F, M G, M M, Mechelli Dionisio, Menis Sergio, Moriconi Marco, Nannini Gianluca, Orlando Andrea, Padovani Enrico, Pafundi Fausto, Palmisani Andrea, Andrea Palumbo, Parrella Egidio, Pegno Alfredo, Penna Gioacchino, Piras Gavino Raoul, Sabuzi Stefano, Sedda Patrizio, Serpi Luciano, Spadini Michele, Spinelli Massimo, Stazi Arcangelo, Stefanelli Matteo, Stevanato Diego, Stivaletta Nicola, Talone Marco, Tonello Luca, Tramonti Marzio, Tresa Massimo, Urbano Francesco, Vanin Nicola, Vanzetti Davide, Viesti Ferdinando, Vitali Massimo, Zampilli Fiorello, Zeni Massimo, Zingaro Pasquale, Zoratti Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela De Pasquale in Roma, via R. Fauro, 62;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della legge n. 1746/62 con correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti dipendenti dell’Arma dei carabinieri in s.p.e., alcuni dei quali ormai in congedo, rappresentando di avere prestato servizio in missioni internazionali sotto l’egida dell’ONU, nelle zone d’intervento elencate nelle determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’11 gennaio 2007 e del 10 maggio 2013, hanno chiesto al Ministero della Difesa, con diffida del 29 luglio 2014, il riconoscimento dei benefici, c.d. “combattentistici”, di carattere retributivo e pensionistico, di cui all’art. 3 della 24 aprile 1950 n. 390 e all’art. 18 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, spettanti ai combattenti di guerra, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 (articolo unico), che avrebbe esteso tali benefici al personale militare impegnato nello svolgimento di missioni internazionali per conto dell’ONU, in zone d’intervento.
In particolare, i ricorrenti, oltre a menzionare una giurisprudenza amministrativa e contabile a loro favorevole, lamentano la violazione delle predette norme, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, contrasto con i precedenti e disparità di trattamento, ritenendo che l’estensione dei benefici combattentistici a favore del personale militare impegnato in missioni svolte per conto dell’ONU in zone di intervento, comporterebbe ex se anche la supervalutazione per campagne di guerra ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, senza distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale. E questo nelle misure prescritte dall’art. 3 della L. 24 aprile 1950, n. 390, senza che per la fattispecie in esame possa valere il limite dei cinque anni ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, con la conseguenza di aver maturato gli aumenti del periodo di servizio validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
I ricorrenti, in sintesi, hanno agito al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dei propri rispettivi diritti alla sopravvalutazione, ai fini del trattamento pensionistico, dei periodi di servizio da essi svolti per conto dell’ONU, nelle zone di intervento indicate nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 11.1.2007 (aggiornata con determinazione del 10.5.2013), invocando il combinato disposto dell’Articolo Unico della Legge nr. 1746/62 e dell’art. 18 del D.P.R. nr. 1092/1973.
Il suddetto Articolo Unico, infatti, prevede che, al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, “sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone di intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Di conseguenza, secondo la tesi ricorsuale, spettano ai ricorrenti i benefici c.d. “combattentistici” introdotti dalle varie disposizioni normative in argomento succedutesi nel tempo, tra le quali si annoverano:
- l’art. 18 d.P.R. n. 1092 del 1973 in base al quale, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- l’art. 1858 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) secondo il quale per ogni campagna di guerra riconosciuta, il servizio computabile è aumentato a norma dell’art. 18 cit.;
- l’art. 3 della legge n. 390 del 1950 secondo cui, per il riconoscimento della campagna di guerra, il personale interessato deve avere prestato, complessivamente, per ogni anno solare, non meno di tre mesi di servizio “combattente”.
Pertanto, secondo i ricorrenti - avendo essi prestato servizio, per periodi superiori a tre mesi anche non continuativi per ciascuno degli anni solari rispettivamente allegati, in missioni all’estero per conto dell’ONU e in “zone di intervento” come tali definite dalla competente Autorità militare italiana – essi meritano di ottenere (alla luce della “estensione” operata dal suddetto articolo unico della legge n. 1746 del 1962) il riconoscimento della supervalutazione di detti periodi nei medesimi termini che sono previsti per i militari “combattenti in guerra”.
La stessa eliminazione del sistema delle classi stipendiali, intervenuta nel 1987, non potrebbe comportare, a dire di parte ricorrente, l’abrogazione tacita della previsione dell’articolo unico della legge 1746 del 1062 che prevede espressamente l’estensione dei benefici relativi ai combattenti in guerra ai partecipanti alle missioni internazionali.
La vigenza e l’applicabilità di tale regime sarebbero, inoltre, confermate dall’art. 1858 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che non potrebbe applicarsi ai combattenti della seconda guerra mondiale, essendo entrato in vigore nel 2010, né l’Italia potrebbe intraprendere campagne militari al di fuori delle missioni internazionali, pena la violazione dell’art. 11 della Costituzione.
Parte ricorrente ha poi sostenuto che la Corte costituzionale non avrebbe escluso la possibilità di una interpretazione differente della norma dell’art. 1 della legge n. 1746 del 1962.
Sulla base delle sopra indicate ragioni giuridiche ed evidenziando il danno che subirebbero per non poter andare anticipatamente in pensione usufruendo dei benefici de quibus gli stessi ricorrenti hanno