TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-06, n. 202316403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-06, n. 202316403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316403
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 16403/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06802/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6802 del 2021, proposto da Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco in carica nonché Organizzazione di Volontariato - Gruppo Comunale di Protezione Civile rappresentati e difesi dall'avvocato V M, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Roma, viale Milizie, n. 1 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione n. G.04181 del 15 aprile 2021 notificata in data 21 aprile 2021 di avvenuta revoca del corrisposto contributo finanziario regionale relativo al bando gestione anno 2019 ;
nonché, della determinazione n. G07342 del 15 giugno 2021 di approvazione degli elenchi delle organizzazioni ammesse nella parte in cui l'associazione di volontariato “Gruppo Municipale di Protezione Civile del Comune di Cerveteri” risulta essere stata ammessa con riserva in quanto ancora sottoposta ad un provvedimento di revoca dei contributi con la Determinazione quivi impugnata n. G04181 del 15 giugno 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente introdotto il Comune di Cerveteri agisce per l’annullamento della determinazione n. G. 04181 del 15 aprile 2021 (notificata in data 21 aprile 2021) di revoca del contributo finanziario regionale erogato nell’anno 2019 in favore della organizzazione di volontariato di protezione civile denominata gruppo di protezione civile del Comune di Cerveteri.

2. Parte ricorrente ha altresì impugnato la consequenziale determinazione n. G07342 del 15 giugno 2021 con la quale la Regione Lazio ha approvato gli elenchi delle organizzazioni ammesse nella parte in cui l'associazione di volontariato “Gruppo Municipale di Protezione Civile del Comune di Cerveteri” risulta essere stata ammessa con riserva in quanto ancora sottoposta ad un provvedimento di revoca dei contributi.

3. Resistono la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Con ordinanza n. 4275 del 5 agosto 2021 resa dalla I Sez. Quater, non impugnata in appello, è stata respinta la domanda cautelare in quanto “ dal contratto di assicurazione presentato dal Comune ricorrente non si evince “la copertura dei rischi connessi alle attività di protezione civile e il numero di volontari assicurati per l’anno 2019 ”.

5. All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 i difensori delle parti hanno dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere concordando per la compensazione delle spese di lite. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio rileva che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalle parti, non è accompagnata da adeguato corredo probatorio attestante l’integrale ed effettivo soddisfacimento della pretesa sottostante alla richiesta pronuncia di merito nelle more della definizione del presente giudizio.

7. La predetta dichiarazione del difensore della parte ricorrente, nondimeno, comporta comunque l'improcedibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo in tal caso il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità del sopravvenuto difetto di interesse (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).

8. Le spese di lite possono compensarsi in ragione dell’esito del giudizio e dell’accordo delle parti intervenuto sul punto.

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