TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-13, n. 202100797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-13, n. 202100797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100797
Data del deposito : 13 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2021

N. 00797/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2021, proposto da
ARGO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'avv. B M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI GORLE, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

nei confronti

CONDOMINIO COOP. ARGO, rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l'accertamento

- del carattere illegittimo del silenzio mantenuto dal Comune sulla diffida inviata dalla ricorrente il 7 ottobre 2020, contenente la richiesta di provvedere all’acquisizione gratuita del sedime e delle aree collegate a via Maestri del Lavoro, in ottemperanza alla convenzione urbanistica del 15 luglio 1994;

- e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni, da definire in via equitativa;

- in subordine, per l’accertamento della decadenza della convenzione urbanistica, e della conseguente decadenza del Comune dal diritto di acquisire gratuitamente la proprietà delle aree sopra indicate, con dichiarazione del diritto della ricorrente di vendere a terzi la proprietà della strada, o di chiuderla;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gorle e del Condominio Coop. Argo;

Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 il dott. Mauro Pedron;

Visto l’art. 84 del

DL

17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del

DL

30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del

DL

28 ottobre 2020 n. 137;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Argo Società Cooperativa a responsabilità limitata, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, ha stipulato con il Comune di Gorle una convenzione urbanistica in data 15 luglio 1994 per la realizzazione di un insediamento produttivo artigianale.

2. La parte lottizzante si è impegnata (v. art. 3 e 12) a cedere gratuitamente al Comune, su richiesta di quest’ultimo, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria. Parimenti, è stato previsto (v. art. 4) l’obbligo di cessione delle aree destinate a opere di urbanizzazione secondaria. Tra le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare a cura della parte lottizzante a scomputo dei relativi oneri, rientravano anche (v. art. 5) le strade interne alla lottizzazione e un tratto di viabilità esterna. Era previsto (v. art. 13) che le strade della lottizzazione rimaste eventualmente di proprietà privata si dovessero considerare, di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito.

3. Le opere di urbanizzazione sono state eseguite solo parzialmente, e per questa ragione il Comune in data 20 dicembre 2006 ha escusso la fideiussione. È stata quindi realizzata anche l'opera di urbanizzazione mancante, ossia la strada denominata via Maestri del Lavoro.

4. Successivamente, si è creato un conflitto tra la ricorrente e il Comune sulle spese di manutenzione delle opere stradali non ancora acquisite al patrimonio comunale. Secondo il Comune, il sedime e le aree collegate a via Maestri del Lavoro potrebbero rimanere di proprietà privata, non essendovi un obbligo, ma solo una facoltà, per l’amministrazione di chiederne la cessione gratuita in base agli art. 3 e 12 della convenzione urbanistica (v. note del sindaco di data 23 marzo 2020 e 13 maggio 2020).

5. La ricorrente ha inviato un’ultima diffida all’acquisto in data 7 ottobre 2020, tramite PEC.

6. Contro il silenzio del Comune la ricorrente ha proposto l’azione ex art. 117 cpa, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’acquisizione gratuita del sedime e delle aree collegate a via Maestri del Lavoro. È stata chiesta inoltre la condanna del Comune al risarcimento dei danni, da definire in via equitativa. In subordine, la ricorrente ha chiesto l’accertamento della decadenza della convenzione urbanistica, e della conseguente decadenza del Comune dal diritto di acquisire gratuitamente la proprietà delle suddette aree. Correlativamente, è stato chiesto l’accertamento del diritto in capo alla ricorrente di vendere a terzi la proprietà della strada, o di chiuderla.

7. Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito ex art. 87 comma 3 cpa, e chiedendo la reiezione nel merito. Si è costituito anche il Condominio Coop. Argo, che si è allineato alle richieste della ricorrente.

8. Il Comune ha prodotto la relazione del responsabile del Settore Gestione del Territorio di data 21 aprile 2021, nella quale si evidenzia che la ricorrente non è più proprietaria dei mappali n. 2757 e n. 2171 sub. 703 e sub. 706, corrispondenti al sedime e alle aree collegate a via Maestri del Lavoro. Più precisamente:

(i) in base alla visura catastale storica, dalla soppressione del mappale n. 2171 sub. 1 sono derivati i mappali n. 2171 sub. 703 e sub. 704. A sua volta, il mappale n. 2171 sub. 704 ha generato i mappali n. 2757 e n. 2171 sub 706;

(ii) il mappale n. 2171 sub.1 (ora mappali n. 2757 e n. 2171 sub. 703 e sub. 706) è parte comune degli immobili venduti dalla ricorrente, attualmente intestati ai singoli proprietari dei capannoni produttivi, che formano il Condominio Coop. Argo;

(iii) la ricorrente risulta proprietaria soltanto di due piccoli terreni, identificati nei mappali n. 1972 e n. 1973, rispettivamente di 1,35 e 0,50 are, facenti parte dell'area a verde oltre il fosso lungo via Viandasso.

9. Avendo verificato la correttezza della situazione esposta dal Comune, e ritenendo di poter quindi procedere alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa, la ricorrente, con memoria di data 23 giugno 2021 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

10. Sulla base di questi sviluppi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

11. Per quanto riguarda le spese di lite, da porre a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84 comma 2 cpa, si ritiene possibile una parziale compensazione nei confronti del Comune, come precisato nel dispositivo, in quanto la controversia, se fosse stata superata la soglia di legittimazione della ricorrente circa la proprietà degli immobili, avrebbe comportato l’esame di questioni complesse. Deve poi essere disposta l’integrale compensazione nei confronti del Condominio Coop. Argo, che ha svolto domande analoghe a quelle della ricorrente.

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