TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202300923

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202300923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300923
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 00923/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00215/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, proposto da
N.G.C. Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura

CIG

945268064D, rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Columbus Clinic Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Caboni, Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “G. Brotzu” n. 209 del 16/2/2023, pubblicata in pari data sull'Albo Pretorio, avente ad oggetto “ Aggiudicazione Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell'ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di due anni. Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l. Importo complessivo annuale € 2.537.250,00 + IVA.

CIG

945268064D. PDEL/2023/223LP
”;

- tutti i verbali di svolgimento delle operazioni di gara con cui è stata ammessa e valutata l’offerta della ditta aggiudicataria Columbus Clinic Solutions S.r.l.;

- “ove occorra”, la lex specialis di gara tutta, comprensiva di Bando, Disciplinare, Capitolato speciale ed i relativi allegati;

- dell'atto indittivo della procedura e di ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi, nonché ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara;

- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente “ancorché allo stato incognito alla ricorrente”;

e per l'effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di richiesta di subentro nello stesso;

e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente;

II) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Columbus Clinic Solutions S.r.l. il 13/4/2023:

- della Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “G. Brotzu” n. 209 del 16/2/2023, pubblicata in pari data sull'Albo Pretorio, avente ad oggetto “ Aggiudicazione Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell'ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di due anni. Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l. Importo complessivo annuale € 2.537.250,00 + IVA.

CIG

945268064D. PDEL/2023/223LP
”, nella parte in cui non dispone previamente l'esclusione dalla procedura di gara della ricorrente principale

NGC

Medical S.r.l.;

- di tutti i verbali di svolgimento delle operazioni di gara con cui è stata ammessa e valutata l’offerta della ricorrente principale

NGC

Medical S.r.l.;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

con istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione e di Columbus Clinic Solutions S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2023 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società N.G.C. Medical S.r.l., odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria della procedura aperta informatizzata indetta dall’ARNAS “G. Brotzu” per la “ fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell'ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di due anni ”, aggiudicata all’impresa Columbus Clinic Solutions S.r.l., ha impugnato gli atti indicati in epigrafe tra cui, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione alla prima classificata, sul presupposto che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 95 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ETERO INTEGRAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA/CARENTE ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ”.

La ricorrente lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver formulato un’offerta economica priva dell’indicazione dei costi della manodopera, come prescritto obbligatoriamente all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Tale adempimento era necessario e imprescindibile, avendo la gara ad oggetto non solo la fornitura di dispositivi medici monouso e materiale di consumo, ma altresì prestazioni di lavori e servizi, quali la creazione e gestione del magazzino, l’installazione, collaudo e manutenzione full risk dell’angiografo fornito in gara e la manutenzione full risk delle restanti apparecchiature in dotazione presso la S.O. della S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell’ARNAS “G. Brotzu”. L’indicazione separata e distinta dei costi della manodopera rappresentava, in quest’ottica, una componente essenziale dell’offerta economica, la cui assenza sarebbe sanzionabile con l’esclusione del concorrente, anche a prescindere dall’espressa previsione della lex specialis di gara, non essendo neppure sanabile mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.

2) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 32, 68, 83 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA/CARENTE ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ”.

L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per le gravi carenze della sua offerta tecnica, relative a sei dispositivi inclusi nei kit procedurali dalla stessa offerti, così individuati:

- kit per la procedura n. 8 “ Trattamento aneurismi o occlusione vasi con spirali o sistema dedicato ”: tra gli “ accessori per spirali per embolizzazioni-siringa ” non è stato offerto l’accessorio “ siringa ”;

- kit per la procedura n. 11 “ Embolizzazione aneurismi con dispositivo intrasacculare ”: il “ Sistema intrasacculare tipo Medina Coil ” non è stato offerto in quanto ritenuto “fuori produzione”;

- kit per la procedura n. 45 “ Chemioembolizzazione con particelle a rilascio di farmaco per via radiale o femorale ”: nonostante fossero richieste espressamente siringhe da 2,5 e 5 ml, la aggiudicataria ha offerto siringhe Medallions rispettivamente da 3 e 6 ml;

- kit per la procedura n. 62 “ Biloplastica/Litotrissia viliare percutanea ”: sono stati proposti palloni da PTA senza funzionalità di litotrissia come invece espressamente richiesto;

- kit per la procedura n. 66 “ Drenaggio raccolte ”: la controinteressata ha offerto un telo 100x150cm con foro adesivo 10x20cm e un telo 120x150 con foro centrale 6x8cm, in luogo del richiesto telo medio 120x120 cm;

- kit per la procedura n. 42 “ embolizzazione con trombina ”: per il set trombina l’aggiudicataria ha dichiarato di offrire il prodotto FloSeal dell’azienda produttrice B, ma quest’ultima ha precisato che la fornitura del FloSeal, anche verso l’ARNAS “Brotzu”, viene gestita direttamente dalla stessa B sulla base di un contratto aggiudicato a seguito di gara pubblica.

La ricorrente deduce dunque che:

- il Capitolato individuava, all’art. 3, “ le caratteristiche prestazionali minime, a pena di esclusione, di ogni prodotto richiesto dalla Stazione Appaltante ” e, a pag. 48, comminava espressamente l’esclusione in caso di offerte parziali;

- per quanto concerne i kit procedurali richiesti in gara, l’Allegato A al Capitolato (“ Dettaglio Dispositivi per Procedura ”, sub doc. 3 della ricorrente) riportava per ciascuna procedura operativa l’elenco dei componenti che avrebbero dovuto essere necessariamente contenuti nel singolo kit, con le relative quantità;

- la composizione dei singoli kit era quindi tassativa, fatta salva l’operatività del principio di equivalenza, sicché ciascun concorrente avrebbe dovuto offrire tutti i kit richiesti, come descritti nell’allegato al Capitolato e nelle quantità in esso indicate.

Secondo la ricorrente, quindi, l’offerta formulata dalla società Columbus Clinic Solutions S.r.l. sarebbe in parte difforme rispetto a quanto richiesto ed in parte incompleta in quanto, da un lato, inidonea a coprire tutte le componenti dettagliatamente richieste nella legge di gara e, dall’altro, caratterizzata da dispositivi aventi specifiche tecniche distinte rispetto a quanto richiesto;
inoltre, per il kit 42, l’aggiudicataria avrebbe inserito informazioni false e fuorvianti circa la possibilità di rivendere il prodotto FloSeal (set trombina), essendo tale circostanza sconfessata dal fornitore B.

3) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 80, 83, 85 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA/CARENTE ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ”.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non avere inserito nella documentazione amministrativa le dichiarazioni integrative di cui all’art. 80, comma 5, lett. c- bis ), c- ter ), f- bis ) ed f- ter ), del d.lgs. n. 50/2016.

1.1.1. La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente.

1.2. Si è costituita per resistere la controinteressata, la quale, con memoria notificata alle altre parti, ha anche proposto alcune censure incidentali avverso la lex specialis e, in particolare, avverso l’art. 17 del Capitolato, nella parte in cui, all’ultimo capoverso, stabilisce che “ Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ”.

Tale disposizione, secondo la controinteressata, si tradurrebbe in una clausola ingannevole che induce oggettivamente a ritenere non dovuto un adempimento diverso dalla indicazione dei costi aziendali di salute e sicurezza dei lavoratori.

1.3. Si è costituita l’ARNAS, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.4. Alla camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.

1.5. La controinteressata ha poi proposto un ulteriore ricorso incidentale, con il quale ha impugnato gli atti di gara indicati in epigrafe, nella parte in cui non è stata esclusa la ricorrente principale, deducendone l’illegittimità per “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 32, 68, 83 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA/CARENTE ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ”.

L’offerta di N.G.C. Medical S.r.l. avrebbe disatteso la previsione di cui all’art. 12 del Capitolato, secondo cui l’installazione delle apparecchiature (tra cui principalmente l’angiografo) “ dovrà avvenire in modo da limitare le interferenze con il Reparto interessato e consentendo allo stesso di poter lavorare durante l’esecuzione delle installazioni stesse, ad esempio con una installazione sequenziale delle due macchine così da poter consentire sempre la piena operatività di almeno una sala ”.

Ciò emergerebbe dall’Allegato “A” al verbale della commissione n. 6 del 29.11.2022, nel quale si afferma che “ la soluzione progettuale proposta da NGC comporta l’interruzione dell’attività per almeno 75 gg. e comunque fino alla conclusione dell’intervento ”.

Sotto diverso profilo, N.G.C. Medical S.r.l., per alcuni “kit procedurali”, avrebbe offerto veri e propri aliud pro alios , ossia devices del tutto inconferenti rispetto alle richieste del Capitolato. Ciò, in particolare, sarebbe avvenuto:

- per il kit n. 62 “ Bilioplastica/litotrissia biliare percutanea ”, per il quale sarebbe stato offerto un sistema (“SHOCKWAVE BTK” e “SHOCKWAVE PERIFERICO” distribuito dalla ditta Innova HTS) difforme da quanto richiesto;

- per il kit n. 42 “ embolizzazione con trombina ”, per il quale sarebbe stato offerto un device (il “set trombina” TABOTAMP” della Ethicon/J&J) inadeguato.

1.5.1. Con lo stesso ricorso incidentale, inoltre, la controinteressata ha formulato istanza di accesso in corso di causa ex art. 116 c.p.a., lamentando che l’Amministrazione ha reso disponibile una versione solo parziale dell’offerta tecnica di N.G.C. Medical S.r.l.

1.6. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 il Collegio ha accolto l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., disponendo l’esibizione della documentazione richiesta dalla controinteressata.

1.7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

1.8. Alla pubblica udienza del giorno 26 luglio 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e il ricorso incidentale (incluse le censure contenute nella memoria notificata del 3.4.2023) è improcedibile.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che:

- la lex specialis (v. Capitolato, art. 17, ult. cpv.), come visto sopra, stabiliva che “ Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ”;

- anche nella Relazione tecnico-illustrativa della procedura (doc. 6 della controinteressata) si evidenzia che “ Nell’offerta economica i partecipanti dovranno indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ”;

- la lex specialis , quindi, in termini inequivoci, ha circoscritto la portata dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, limitando l’indicazione richiesta ai concorrenti ai soli “ costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ”, senza alcun riferimento ai “ propri costi della manodopera ”;
tanto più che lo stesso art. 17 del Capitolato precisava che l’offerta non avrebbe potuto contenere “… altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati ”, con formulazione suscettibile di indurre i concorrenti a non aggiungere indicazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente individuate nella lex specialis ;

- peraltro, la scelta della stazione appaltante di non chiedere ai concorrenti la specificazione dei costi della manodopera si pone in linea di continuità con la decisione della stessa Amministrazione di non applicare l’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo il quale “ nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma ”), scelta che a sua volta lascia supporre che l’ARNAS abbia attribuito un ruolo assolutamente preponderante, nell’economia complessiva della gara, alla fornitura di dispositivi medici;

- sebbene, dunque, la giurisprudenza ormai prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735;
Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 7 e n.8;
Corte di giustizia UE, Sez, IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgnas.r.l.) abbia chiarito che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara, purtuttavia la peculiare fattispecie di cui è causa, come sopra rappresentata, può essere ricondotta all’unica eccezione a tale regola generale (parimenti ammessa dalla giurisprudenza) costituita dalla “ presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica ”, ossia “ di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente ”, a fronte della quale, “ a tutela del "legittimo affidamento", […] deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia) ” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 15.2.2023, n. 451).

Ne consegue che nella fattispecie la aggiudicataria non poteva essere esclusa, potendo la stazione appaltante solo consentire ex post alla stessa di indicare i costi in questione.

La censura, pertanto, va respinta.

2.2. Con riguardo al secondo motivo, si è già rilevato nella fase cautelare che la disciplina di gara, complessivamente intesa, non è univoca nel precisare il valore essenziale delle caratteristiche tecniche contestate, e ciò impone un’interpretazione ispirata al favor partecipationis , tenuto conto anche della natura dei prodotti da fornire, della struttura della gara e della durata del rapporto contrattuale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10936).

Invero, l’art. 3 del Capitolato, rubricato “ caratteristiche minime a pena di esclusione ”, concernente le “ caratteristiche tecniche-prestazionali minime ” di ogni prodotto, richiama il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e, per quanto riguarda i “kit procedurali”, elenca ben 74 procedure (con circa un migliaio di dispositivi medici vari) che si svolgono normalmente presso il reparto interessato, senza tuttavia disporre direttamente alcun ulteriore requisito minimo, né alcuna specifica sanzione di esclusione, bensì limitandosi a rinviare ad un allegato sul “ Dettaglio Dispositivi per Procedura ”, privo di espresse diciture “a pena di esclusione”, che riporta nel dettaglio la composizione dei singoli kit, con le relative quantità, dedicati all’esecuzione delle singole procedure.

Il Capitolato, come detto, a proposito delle specifiche tecniche richiama espressamente il principio di equivalenza: tale principio permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e impone di “ attribuire soverchio rilievo al profilo funzionale del prodotto ” siccome indicato dal Capitolato (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, n. 4583/2021).

In quest’ottica, la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4364/2013;
n. 5259/2017;
n. 6561/2018)

Del resto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, proprio in relazione ad appalti complessi, ha affermato che ove “ si tratti di apparecchiature connotate da una continua evoluzione tecnologica e da un rapidissimo processo di obsolescenza ” – come quelle di cui è causa – “ ritenere che ogni caratteristica tecnica indicata dal capitolato integri un requisito essenziale a pena di esclusione non è coerente con la natura dei prodotti da fornire ” (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 9 gennaio 2023 n. 113).

In ogni caso, le censure non colgono nel segno anche perché la ricorrente, al di là di semplici allegazioni, non ha fornito concreti elementi idonei a comprovare l’illogicità o erroneità per travisamento della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla commissione circa la conformità (anche alla luce del principio di equivalenza) dei dispositivi offerti da Columbus Clinic Solutions S.r.l. ai requisiti previsti dalla lex specialis .

Ciò vale, in particolare:

- per il kit n. 8, per cui non è dimostrato che il distacco della spirale possa avvenire soltanto tramite siringa;

- per il kit n. 11, perché non si può ragionevolmente pretendere che venga fornito un sistema “fuori produzione”;

- per il kit n. 45, perché non è dimostrata l’inidoneità delle siringhe da 3 e 6 ml;

- per il kit n. 62, in quanto la non conformità dei palloni da PTA non è comprovata;

- per il kit n. 66, data l’ampiezza dell’espressione “ teli medi 120x120cm ”;

- per il kit n. 42, non essendo preclusa la possibilità di acquistare i prodotti di B tramite altri canali distributivi.

Le censure, pertanto, vanno respinte.

2.3. Quanto al terzo motivo, è sufficiente osservare che:

- la controinteressata ha compilato, firmato e prodotto il DGUE allegato al Capitolato, dichiarando di non essersi resa colpevole di “ gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice ”, di non essersi resa “ gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione ”, di non avere occultato tali informazioni e di non ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5, lettere f), g), h), i), l), m) del Codice dei contratti pubblici.

È evidente, come già osservato nella fase cautelare, che il mancato riferimento, nella dichiarazione in parola, alla versione aggiornata del citato art. 80, comma 5, è frutto di una mera svista, che come tale non può ritenersi idonea a determinare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

La censura, pertanto, non merita accoglimento.

2.4. In definitiva, il ricorso va respinto, inclusa la domanda risarcitoria.

Conseguentemente, deve ritenersi improcedibile il ricorso incidentale (comprese le censure incidentali contenute nella memoria notificata del 3.4.2023).

2.5. La peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo, nondimeno, giustifica la integrale compensazione delle spese tra le parti.

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