TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201881
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 01881/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2018, proposto da:
Easy I.C.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti E T, F M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E T in Bologna, piazza Aldrovandi 3;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. E F V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa - Germaneto;

nei confronti

di Fincalabra s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione, assunta dalla Commissione di valutazione nella seduta del 23.11.2017 di rigetto del ricorso in opposizione presentato avverso l'esclusione della proposta progettuale presentata dalla ricorrente dalla graduatoria “ dei progetti ammessi e finanziati nell'ambito del bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Asse I - Promozione della ricerca e dell’innovazione ”;

- della graduatoria approvata con decreto dirigenziale della Regione Calabria del 10.10.2017 prot. n. 440 e in particolare del relativo allegato C), attinente ai “ Progetti non ammissibili alla valutazione ”, nella parte in cui stabilisce la non ammissibilità della proposta progettuale, denominata “GEENEE”, presentata da Easy I.C.T. S.r.l., in collaborazione con la Fondazione Organismo di Ricerca Gtechnology.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4- bis c.p.a. e 13- quater , allegato 2 al c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Easy I.C.T. s.r.l. ha partecipato alla procedura di finanziamento avviata dalla Regione Calabria nel contesto del “ POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse I – Promozione della ricerca e dell’innovazione - Azione 1.2.2 -Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 ”.

In particolare, in partneriato con la Fondazione Organismo di Ricerca Gtechnology, ha presentato un progetto denominato “GEENEE”, che però, con il decreto dirigenziale prot. n. 440/2017 non è stato ammesso alla graduatoria, perché il partner del progetto “ è presente anche in altre proposte progettuali (progr. 3998, 3875 e 3866) ”.

L’esponente ha inoltrato alla Regione Calabria ricorso in opposizione, esaminato dalla Commissione di valutazione, la cui decisione di non accoglimento è stata comunicata con la nota del 23.11.2017.

Tali determinazioni sono state impugnate innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

2. Ha resistito l’amministrazione regionale, la quale ha preliminarmente ha eccepito l’irricevibilità della domanda e concluso per il rigetto della domanda.

3. Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 14 ottobre 2022.

4. Essendo il gravame infondato, può prescindersi dal vaglio delle eccezioni della difesa regionale ed anche dall’esame del profilo officioso di inammissibilità sollevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

5. Con la prima parte del motivo di ricorso, la deducente ha lamentato la mancata trasmissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis L. n. 241/1990, che l’avrebbe privata della possibilità di illustrare adeguatamente la propria posizione.

Sotto questo versante, il motivo è infondato, posto che la richiamata disposizione esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali. La giurisprudenza ha infatti chiarito che nelle “ procedure concorsuali ” debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , 4 maggio 2022n n. 5554).

5.1. La seconda parte del motivo di ricorso si concentra a confutare la ragione di esclusione.

La Fondazione Organismo di Ricerca Gtechnology, sostiene parte ricorrente, è un organismo di ricerca ai sensi dell’art. 2 Regolamento U.E. n. 651/2014 della Commissione.

L’organismo di ricerca ha una natura e una disciplina sue proprie, come riconosciuto anche dall’avviso pubblico, che pone alcune regole dettate specificamente per esso. Dunque non potrebbe essere equiparato a un’impresa.

Per tale ragione, non si applicherebbe ad esso l'art. 4, punti 9 e 10, secondo i quali “ una stessa impresa può presentare una sola domanda per questo Avviso, sia singolarmente che in collaborazione con altri proponenti ” e “ nel caso di presentazione di più domande, verranno dichiarate tutte inammissibili ”.

In sostanza, la legge di gara consentirebbe agli organismi di ricerca di presentare più domande o di partecipare a più attività progettuali, giacché il divieto sarebbe previsto solo per imprese, che hanno natura giuridica e finalità indubbiamente diversi dagli organismi di ricerca.

La tesi di parte ricorrente non è convincente.

Essa si basa su un’esegesi letterale dell’avviso pubblico, che però tralascia completamente di indagare quali siano la finalità della previsione di cui all’art. 4, punti 9 e 10 del bando.

La previsione che vieta a un unico centro di interessi di presentare plurime domande di partecipazioni trova, in materia di appalti, la propria giustificazione nella necessità di garantire un corretto e trasparente svolgimento delle procedure concorsuali (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 marzo 2007, n. 2197) e così di tutelare la par condicio tra gli offerenti ( ex multis , (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8146).

Nella materia dei finanziamenti, permane, evidentemente, l’interesse alla trasparenza e alla correttezza delle procedure, cui si aggiunge l’obiettivo di evitare il rischio che le risorse disponibili siano concentrate verso un numero limitato di operatori, così come suggerito dalla Regione nei propri atti difensivi.

Diversamente opinando, la previsione de qua non potrebbe trovare una razionale giustificazione.

Ed allora, alla luce della finalità del divieto su cui si sta ragionando, si deve ritenere che un’esegesi teleologicamente orientata dell’avviso pubblico comporti che il divieto di plurime domande di partecipazione si rivolga non solo alle imprese, nella nozione civilistica, bensì a tutti gli operatori economici.

In questi termini, la censura è quindi infondata.

6. Il ricorso è pertanto respinto.

7. La difficoltà nell’esegesi dell’avviso pubblico giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

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