TAR Catanzaro, sez. I, decreto cautelare 2023-08-28, n. 202300424
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Pubblicato il 28/08/2023
N. 00424/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro in P. S. pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asp C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
nel giudizio per l''annullamento previa l''''adozione di misure cautelari monocratiche
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Comune di Santa Maria del Cedro – Ufficio Suap - ha vietato alla ricorrente “la prosecuzione della denunciata attività e la rimozione degli effetti dannosi prodotti”;
- dell''''ordinanza contingibile e urgente n.-OMISSIS-, mediante la quale il Sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro ha ordinato la “chiusura immediata e sgombero delle persone presso la struttura ricettiva denominata -OMISSIS- in Santa Maria del Cedro alla -OMISSIS- anche per motivi igienico-sanitari”;
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/8/2023:
- dell'ordinanza prot. N.-OMISSIS- - ordinanza sindacale n. -OMISSIS- contingibile ed urgente di sospensione dell'attività ricettiva extralberghiera, svolta dalla Zeus srls presso la struttura ricettiva denominata -OMISSIS- (all.1);
- attestazione Ufficio Tecnico Demanio 21.08.2022 del Comune di Santa Maria del Cedro (all. 2);
- Proposta sospensione attività ASP C prot. IP/345 (all. 3);
- Verbale di sequestro amministrativo del 18/08/2023 della Polizia Locale (all. 4);
- di ogni altro atto richiamato, presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-la presente sede cautelare monocratica non ha funzione anticipatoria della tutela cautelare ordinaria, ancor di più nella fattispecie, i cui profili problematici –non solo quelli inerenti la proprietà dell’immobile ma anche quelli di carattere igienico-sanitario- presuppongono un accertamento che, ancorchè sommario, si svolga nella udienza camerale e nell’auspicabile contraddittorio anche orale delle parti avanti al collegio;
- in ogni caso con la presente istanza cautelare urgente parte ricorrente lamenta, quali profili di periculum, la cessazione dell’attività nella presente fase della stagione estiva in relazione alle conseguenze economiche nonché la difficolta di gestire uno sgombero coinvolgente “centinaia di ospiti”, fra cui “bambini e anziani” della struttura ricettiva in un lasso temporale sostanzialmente istantaneo;
Ritenuto che:
-a parte le conseguenze economiche prodotte dall’ordinanza sindacale impugnata sull’attività imprenditoriale della struttura, sempre reintegrabili sul piano economico mediante eventuale azione risarcitoria, in definitiva il periculum inerente lo sgombero degli ospiti della struttura ricettiva in questione viene prospettato dall’istamte con riguardo alla necessità che l’amministrazione conceda qualche ulteriore giorno in modo da favorirne l’ordinata effettuazione a cura della struttura ricettiva ricorrente;
- nello spirito e nella falsariga di una contenuta diluizione temporale dello sgombero degli ospiti perseguita con i precedenti decreti cautelari monocratici resi sulla precedente istanza ex art.56 e sull’istanza di revoca della misura cautelare concessa, tenuto conto anche di quanto esposto dal ricorrente a pagina 7 dell’atto di motivi aggiunti, l’efficacia dell’atto impugnato possa essere sospesa al fine di consentire entro il giorno 31 del mese di agosto la ripartenza degli ospiti;
Letto il suindicato articolo di legge.