TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2011-10-25, n. 201101563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2011-10-25, n. 201101563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101563
Data del deposito : 25 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00340/2011 REG.RIC.

N. 01563/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00340/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2011, proposto da: M A, rappresentata e difesa dagli avv.ti D I e F M, con domicilio eletto presso D I in Firenze, via dei Rondinelli, 2;

contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri, 19;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del blocco dei lavori disposto con atto del 10 novembre 2010, di cui a pregressa denuncia di inizio di attività del 18 febbraio 2010, dell’ordinanza di demolizione dell’11 novembre 2010, di ogni altro atto presupposto o connesso e

per la condanna

del Comune al risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. S L e uditi per le parti i difensori F. Mezzadri e G. Turri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La Sig.ra M A, proprietaria di un fabbricato in Forte dei Marmi, destinato a civile abitazione, in catasto al foglio 13, particella 126, in area soggetta a vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. n.42 del 2004 (ricadendo entro la fascia di rispetto di km.1 dal mare), in data 18 febbraio 2010 presentava in Comune d.i.a. in variante al permesso di costruire n.224 del 2009, per opere interne e rifacimento del tetto.

In data 15 luglio 2010 l’Amministrazione emetteva ordinanza di sospensione dei lavori, per l’esecuzione di opere in difformità dal titolo (sul prospetto ovest, al piano terra, realizzate due finestre ed una porta anziché una finestra e una porta;
sul prospetto est, al piano terra, non realizzata la luce, al piano primo, la finestra), accertata dalla Polizia Municipale con sopralluogo del 22 giugno 2010, in zona vincolata;
seguiva il diniego di autorizzazione paesaggistica del 5 agosto 2010, emesso sulla base del parere del 7 giugno 2010 della C.C.P., per la non rispondenza della rappresentazione grafica degli elaborati progettuali alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica del 4 aprile 2009, secondo cui era consentito solo il prolungamento della falda del tetto sul lato Viareggio, ove era collocata la porzione in ampliamento dell’edificio.

Con atto del 10 novembre 2010 dunque il Soggetto pubblico disponeva il blocco dei lavori di cui alla cennata d.i.a., per la porzione di copertura del fabbricato in ampliamento, non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica n.74 del 2009 e del permesso di costruire n.224 del 2009, in base a cui appunto la copertura della porzione in ampliamento doveva essere costruita come prosecuzione della falda di copertura esistente;
con ordinanza dell’11 novembre 2010 veniva ingiunta la demolizione delle opere abusive, siccome difformi dai predetti titoli, ed in particolare della modifica dei prospetti e della copertura con aumento dell’altezza e della volumetria, in area vincolata.

L’interessata impugnava le suindicate determinazioni, censurandole per violazione degli artt.146, 149, 159 del D.Lgs. n.42 del 2004, dell’art.90 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.23 Cost., dell’art.1 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del difetto dei presupposti, dell’ingiustizia ed illogicità manifeste, dello sviamento, della contraddittorietà e ancora per illegittimità derivata, per lesione della buona fede e del legittimo affidamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente, quanto al blocco dei lavori di cui alla d.i.a., che non ne erano spiegate bene le ragioni, che era stato autorizzato il prolungamento dell’intera copertura esistente e che difettava l’interesse pubblico a tale blocco;
quanto all’ordinanza di demolizione, che le modifiche di prospetto non sussistevano, non essendo stati ancora eseguiti i lavori, che dunque non c’erano opere abusive da rimuovere;
veniva inoltre richiesta la condanna del Comune al risarcimento del danno.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, depositando all’uopo apposita documentazione.

Nella camera di consiglio del 10 marzo 2011, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.

Invero occorre evidenziare, con riferimento al provvedimento del 10 novembre 2010, che lo stesso risulta corredato da adeguata e congrua motivazione, in fatto e diritto, in relazione alla difformità delle opere rispetto a quanto assentito (cfr. all.14 al ricorso);
che era stata autorizzata la copertura della porzione in ampliamento del fabbricato solo mediante la prosecuzione della falda della copertura a padiglione esistente (cfr. autorizzazione paesaggistica n.74 del 2009, all.2 al ricorso e diniego di autorizzazione paesaggistica del 5 agosto 2010, all.11 al ricorso e ancora prescrizione speciale n.14 al permesso di costruire n.224 del 2009, all.4 al ricorso e blocco lavori del 10 novembre 2010, all.14 al ricorso) e non il prolungamento dell’intera copertura esistente, come di fatto avvenuto (cfr. tavole, all.2 e 4 atti del Comune);
che l’interesse pubblico è insito nelle ragioni di tutela ambientale dell’area (cfr. premesse dell’atto impugnato, all.14 al ricorso).

Per quanto concerne l’ordinanza di demolizione giova osservare che non sussiste, come dianzi esposto, il vizio di illegittimità derivata dal presupposto blocco dei lavori di cui alla d.i.a.;
che anche le modifiche dei prospetti difformi dai titoli risultavano eseguite (cfr. pag.26 del ricorso);
che dunque correttamente l’Amministrazione ingiungeva la demolizione delle opere abusive in area vincolata.

Ne discende che anche la pretesa risarcitoria, peraltro formulata in modo generico con riferimento ai suoi elementi costitutivi, è destituita di fondamento e va dunque respinta.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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