TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202401449
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 01449/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto da
Comune di Trecchina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, F T, E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
P Cgnoli, Provincia di Cosenza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Basilicata, Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appennino Meridionale, Regione Basilicata, Comune di Tortora, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Cumino, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Amalia Monci, Domenico Monci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento anche ex art 114, comma 6 e 117 cpa, previa sospensione
del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo (ex art. 29ter e 29octies del D. Lgs. N. 152/2006) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per '“l'Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non”, sito nel Comune di Tortora (CS)”, emesso in data 19.10.23 ( all. 13) in favore della ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl dal commissario ad acta delegato, nominato con sentenza 1043/23, del Tar Calabria, Sez. I, a seguito della declaratoria d'illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Calabria sull'istanza presentata dalla stessa Co.Gi.Fe. Ambiente srl, nonché
• dei verbali della conferenza dei servizi del 12/10/2022 (all.7), del 9/3/2023 (all. 8), del 27/2/2023 (all. 9), del 24/5/2023 (all. 10) e del 31/5/2023 (all. 11);
• dei pareri emessi ed in particolare : Parere della Regione Calabria, favorevole con prescrizioni della STV ( all. 16);Parere dell'ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Cosenza – inviato con nota 234923 del 24 maggio 2023;Parere dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, favorevole con condizioni, inviato con nota 15358 del 23 maggio 2023;Parere della Provincia di Cosenza, favorevole con condizioni, inviato con nota 230030715 del 5 giugno 2023;Parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, tutti allegati al verbale della conferenza del 31.5.23 ( all. 11).-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 29.12.2023 il Comune di Trecchina ha esposto:
-) con istanza del 10/12/2001, la società WTS srl, presentava richiesta di V.I.A. per l’impianto di eliminazione dei “rifiuti pericolosi e non”, sito nel comune di Tortora alla località San Sago, procedimento che si concludeva positivamente con D.D.G. n. 6630 del 26.04.2005, con il quale veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;
-) il 24.2.2009 la Società Ecologia 2008 srl, subentrata nella titolarità dell’impianto, otteneva con D.D.G. n. 1576 l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), abilitativa alla sua messa in esercizio;
-) l’impianto, però, veniva sottoposto a sequestro preventivo penale in data 27.11.2013, emesso su istanza della Procura della Repubblica di Paola nel procedimento N. 644/13 e con DDG 17645 del 20/12/2013, veniva disposta la sospensione della validità e dell’efficacia dell’AIA, ritenendo che le contestazioni penali comportassero gravi situazioni di pericolo per l’ambiente;
-) cessato il vincolo penale, la ripresa dell’attività veniva ulteriormente bloccata per la vicinanza dell’impianto al Sito d’Interesse Comunitario (SIC) della Valle del Noce, ubicato nella regione Basilicata, ma a poche centinaia di metri dall’impianto, ed alla conseguente necessità di subordinare l’esercizio dello stesso all’ottenimento della valutazione d’incidenza ambientale (VINCA), sollecitata dalla regione Basilicata e posta dalla Calabria a condizione espressa della ripresa, con nota del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 3, del 10 gennaio 2018, n. 7868, e con nota del medesimo dipartimento del 2 febbraio 2018, Prot. Gen. – SIAR n. 36979;
-) avverso tali provvedimenti la CO.Gi.Fe. Ambiente srl (di seguito anche solo CO.GI.FE.), subentrata ulteriormente nella titolarità dell’impianto, proponeva ricorso a codesto TAR, conclusosi con sentenza 1900/2018, nella quale veniva espressamente affermata la legittimità della decisione di subordinare a VINCA la ripresa dell’attività, decisione confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n° 5648/20;
-) nel frattempo, in data 25.8.2020 CO.GI.FE. presentava istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, di cui al DDG 1576/2009 alla regione Calabria e il 27.11.2020 istanza di VINCA presso la Regione Basilicata;
-) con determina dirigenziale n. 23AB.2021/D.00370 del 23/04/2021 questa rilasciava parere favorevole di VINCA in fase di screening, non ritendendo di dover procedere alla valutazione di II livello;
-) la Regione Calabria con comunicazione prot. n. 312792 del 05/07/2022 indiceva la convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria relativa al provvedimento di riesame;
-) il territorio del comune ricorrente, pur essendo allocato nella limitrofa regione Basilicata è posto ad una distanza di poco più di 200 metri dalla sede dell’impianto, circostanza che avrebbe imposto una sua convocazione espressa alla conferenza per rendere parere, quale ente locale interessato, mentre lo stesso veniva ammesso come semplice uditore, su decisione assunta dall’ente procedente nella prima seduta della conferenza, tenutosi in data 12/10/2022;
-) seguivano ulteriori sedute il 9/1/2023, il 27/2/2023, 24/5/2023 e quella conclusiva del 31/5/2023;
-) stante la perdurante successiva inerzia della Regione, con sentenza n. 01043/2023 il TAR Calabria, riconoscendo l’illegittimità del silenzio nominava, quale commissario ad acta per la conclusione del procedimento, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero, individuato nel dirigente della Divisione “Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale” del medesimo Ministero;
-) il Commissario, ritenuta prevalente la posizione favorevole al rinnovo, in ragione del solo parere negativo del comune di Tortora, con provvedimento del 19.10.23 concludeva positivamente il procedimento.
1.1- Il Comune di Trecchina insorge contro tale provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DELL’ART 30 DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E SVIAMENTO
2) VIOLAZIONE DELL’ART 29 SS. DEL D.LGS. 152/2006, DELL’ART 7 DEL DLGS 46/14, DELLA CIRCOLARE PROT. N. 22295 DEL 27.10.14, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 E SEGUENTI DEL DLGS 152/2006, DELL’ART 7 DEL DLGS 46/14, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
4) VIOLAZIONE DELL’ART 5, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELA CAUSA TIPICA
5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE RIFIUTI DI CUI ALLA DGR 570/19.
6) VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI e 208 DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA
7) VIOLAZIONE DELL’ART 29 DECIES E QUATTORDECIES DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELL’ART. 5 DPR 8.9.97 N 357, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO D’ISTRUTTORIA
8) VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DEGLI ARTT 14 SS. DELLA LEGGE 241/90
9) DIFETTO DI ATTRIBUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 1766/27, DLLA LEGGE 168/17, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DIFETTO D’ISTRUTTORIA FRAINTENDIMENTO
2- Con memoria depositata il 2.1.2024 si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto gravato è stato emesso dal Commissario ad acta non quale organo del Ministero bensì quale organo ausiliario del TAR.
3- Sempre il 2.1.2024 si è costituita la CO.GI.FE. per resistere al ricorso e sempre in pari data la stessa chiedeva la riunione del proc. n. 1940/2023 R.G. con il connesso proc. n. 1098/2022 R.G. e il connesso proc. n. 1927/2023.
4- In data 3.1.2024 si è costituita la Regione Calabria chiedendo di essere ascoltata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
5- In data 4.1.2024 si è costituita l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per resistere al ricorso.
6- In data 4.1.2024 la CO.GI.FE. ha depositato memoria deducendo insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.