TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-06-19, n. 202300446
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00446/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2017, proposto da:
Germa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R e R P G, con domicilio eletto presso lo studio A R in Cagliari, via Ada Negri N° 32;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A. della deliberazione di C.C. n° 17 del 28.3.2011 di “Nuova determinazione dei valori venali ed in comune commercio delle aree fabbricabili per le zone omogenee ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili” (I.C.I.) e dei relativi allegati;
B. della deliberazione di C.C. n° 22 del 28.5.2008 e dell'allegato “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili” ;
C. della deliberazione di C.C. n° 36 del 14.4.2010 e dell'allegato “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili” ;
D. della deliberazione di C.C. n° 23 del 28.5.2008, concernente l'approvazione delle tariffe I.C.I. per l'anno 2008 e successivi;
E. della deliberazione di C.C. n° 28 del 27.4.2004 e del relativo allegato “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali” ;
F. della deliberazione di C.C. n° 37 del 20.4.2010 e della deliberazione n° 8 dell'8.2.2011 contenente il “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali – Rettifica” ;
G. della deliberazione di G.C. n° 250 del 29.4.2003 di “Determinazione dei valori venali ed in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee” , unitamente alle allegate Cartografia Zona A Is Mirrionis (parte alta) e alla Relazione analitica dell'Accertamento del valore commerciale delle aree fabbricabili del territorio comunale ai fini della determinazione dell'imponibile ICI;
H. ove occorra, della deliberazione C.C. n° 23 del 17.4.2014 e dell'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché della deliberazione di G.C. n° 277 del 21.10.2010 relativa alla Nuova determinazione dei valori venali ed in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili;
I. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi atto medio tempore adottato dal Comune di Cagliari e, in particolare: (i) delle delibere di G.C. concernenti l'approvazione delle tariffe I.C.I. per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; (ii) della determina n° 10/DET/U del 12.3.2003, mediante la quale il Comune di Cagliari ha affidato agli ingegneri M A e Luca Lenti l'incarico di individuare le zone omogenee di tassazione ed i relativi valori venali; (iii) della determinazione n° 8146 del 21.12.2009, con la quale il Comune di Cagliari ha conferito all'ing. M A l'incarico di aggiornare l'algoritmo di calcolo del valore venale delle zone omogenee di tassazione, al momento non conosciute, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 1 marzo 2017, la Germa S.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe descritti nella parte in cui determinano il valore di riferimento per il calcolo dell’ICI su alcune aree edificabili di sua proprietà, site in Comune di Cagliari all’interno del Quadro normativo n. 4 denominato Fangario , classificati parte in Zona IC (Intervento coordinato) e parte in Zona D ai sensi del vigente Piano urbanistico comunale.
Germa S.r.l. ha ricondotto il proprio interesse processuale al fatto che in data 2 gennaio 2017 il Comune di Cagliari le aveva notificato l’avviso di accertamento 9 dicembre 2016, n. 11L.2.656, contestando l’omessa parziale denuncia e l’omesso parziale versamento dell’ICI sulle aree sopra descritte, per l’annualità di imposta 2011, calcolando i relativi importi sulla base dei valori di riferimento dei terreni come individuati dagli atti odiernamente impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 17 novembre 2022, n. 783, il Collegio, ritenendo necessaria una “preliminare verifica sull’attuale persistenza di un interesse di Germa S.r.l. all’annullamento degli atti impugnati, considerato che la stessa ha ricollegato tale interesse a un avviso di accertamento ricevuto dal Comune nel 2016, avente a oggetto l’IMU dovuta sui terreni sopra descritti in relazione all’annualità 2011 (vedi supra), ma non ha successivamente specificato quale sia stata la sorte di tale atto accertativo (ad esempio, se lo stesso sia stato impugnato innanzi al competente Giudice tributario e con quale esito) e se un interesse all’annullamento degli atti impugnati emerga per altre ragioni, eventualmente in relazione ad altre annualità d’imposta”, ha disposto “il deposito, a cura dei difensori di entrambe le parti ed entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 1, del c.p.a., di apposite memorie difensive volte, per