TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-30, n. 202202890
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/12/2022
N. 02890/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2018, proposto dalla signora S V, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via G. Rontgen, 18;
contro
Comune di Maccagno con P e V, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
H F, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell'obbligo dell'A.C. di Maccagno con P e V di provvedere sull'istanza della ricorrente del 29/11/2017 prot. n. 12194, e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'A.C.;
nonché per la condanna dell’Amministrazione comunale a provvedere sull'istanza prot. n. 12194/2017 mediante l'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori.
In alternativa, per l’annullamento della nota prot. n. 13189 del 23 dicembre 2017 del Comune di Maccagno con P e V, del verbale di sopralluogo prot. 13188 del 23 dicembre 2017 e per la condanna dell'Amministrazione ad esercitare i poteri di propria competenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2022, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa K P e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora S V è proprietaria di due immobili siti nel Comune di Maccagno con P e V, in località Sarangio, censiti nel catasto fabbricati al foglio n. 7, particelle nn. 1050 e 1051, confinanti con la proprietà del signor H F, identificata in catasto terreni al foglio n. 9, particella 1053.
Con istanza del 25 novembre 2017, prot. 12194, S V segnalava al Comune, a seguito di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, di non aver rinvenuto documenti attestanti l’agibilità del fabbricato del signor F, usato come abitazione. In particolare, l’esponente evidenziava che non era stata presentata dal controinteressato S.C.I.A. ex art. 24 D.P.R. 380/2001 (come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. i) D. Lgs. 222/2016). Chiedeva infine all’Amministrazione di verificare ed accertare che il fabbricato era stabilmente occupato da persone e privo di agibilità, e di ingiungere per conseguenza al proprietario signor F « di depositare entro un termine perentorio tutti gli atti e i documenti necessari attestanti la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’agibilità di tale fabbricato, con l’avvertenza che, in difetto, detto fabbricato […] è inagibile e di procedere allo sgombero con ogni conseguente statuizione ».
Il Comune riscontrava la nota della signora V con la comunicazione Prot. 13189 del 23 dicembre 2017, congiuntamente alle altre istanze presentate dalla stessa onde segnalare abusi e irregolarità edili di immobili vicinanti. In particolare, con riferimento all’agibilità dell’immobile del signor F, il Comune affermava che dal sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 2017 (il cui verbale è in atti) non risultavano violazioni di norme igieniche e che il certificato di agibilità non era necessario, in quanto il fabbricato dell’odierno controinteressato era stato realizzato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 e non aveva subito modifiche rilevanti.