TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202303492
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Pubblicato il 22/11/2023
N. 03492/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2019, proposto da
A P, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota protocollo n. 4787/2019 del 12.04.2019 notificata a mezzo emessa dal Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente del Comune di Calatabiano avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 12/15 del 31/0/2015 e del permesso di costruire n. 5/17 del 3/02/2017 rilasciate per il progetto di demolizione e ricostruzione degli edifici siti in contrada Madonna dell'Imperio in agro di Calatabiano, a causa della falsa rappresentazione delle circostanze afferenti la proprietà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calatabiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11/06/2019 e depositato in segreteria il 07/10/2019 – al cui interno il soggetto menzionato subito appresso ha dedotto vizi di violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, di travisamento dei fatti e di violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 - il Sig. A P ha chiesto l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia in via interinale, della nota protocollo n. 4787/2019 del 12.04.2019 emessa dal Responsabile dell’Area SUAP Ecologia ed Ambiente del Comune di Calatabiano, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 12/15 del 31/0/2015 e del permesso di costruire n. 5/17 del 3/02/2017, rilasciate per il progetto di demolizione e ricostruzione degli edifici siti in contrada Madonna dell’Imperio in agro di Calatabiano, a causa della (ritenuta) falsa rappresentazione delle circostanze afferenti la proprietà da parte del soggetto (poi) ricorrente.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Calatabiano, il quale innanzitutto eccepiva la irricevibilità per tardività del proposto gravame.
La domanda cautelare incidentalmente proposta non veniva mai scrutinata dal Collegio, a causa, dapprima, di un rinvio della camera di consiglio fissata per il suo esame, e poi della rinuncia alla stessa operata dal difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio del 20/11/2019.
In data 9 novembre si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I – In relazione alla eccepita irricevibilità per tardività del ricorso in epigrafe, il Collegio osserva quanto segue.
Il Comune intimato afferma, all’interno del proprio atto di costituzione in giudizio, che “ il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dalla piena conoscibilità del provvedimento impugnato che si è avuta con la sua comunicazione in data 12 aprile 2019. Il termine ultimo per la tempestiva proposizione dell’impugnativa era dunque l’11 giugno 2019, mentre il ricorso risulta esser stato notificato all’Amministrazione il 12 giugno 2019 ”. Tuttavia la data del 12 aprile 2019 corrisponde esclusivamente a quella di adozione del provvedimento - contraddistinto dal prot. n. 4787/2019 - impugnato con il ricorso in epigrafe. Destinatario dello stesso sarebbe stato, invero, (anche) il Sig. A P all’indirizzo PEC alberto.puglisi@ingpec.eu: ma senza che agli atti di causa sussista alcuna prova circa il momento in cui l’atto sopra indicato sia stato effettivamente comunicato in via telematica all’attuale ricorrente. In base quindi all’incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato ”( ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 giugno 2023, n. 6139), il Collegio rigetta la formulata eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso in epigrafe.
II – Passando al merito, preliminarmente occorre, a giudizio del Collegio, ben individuare cosa costituisce il cuore delle criticità che – ad opinione dell’Amministrazione intimata – hanno imposto alla stessa di intervenire in autotutela sulla concessione sulla edilizia n. 12/15 del 31/0/2015 e sul permesso di costruire n. 5/17 del 3/02/2017. La circostanza che con “ continuata e reiterata falsa rappresentazione delle circostanze afferenti la proprietà, la ditta ha ottenuto i provvedimenti abilitativi atti alla costruzione delle opere in progetto che tendono a stravolgere l'assetto del territorio preesistente realizzando un nuovo insediamento abitativo e determinando sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione, sia un carico urbanistico che necessita un adeguamento degli standard ” non rileva infatti di per sé, ma in quanto e piuttosto perché “ tali opere appaiono configurare una fattispecie di lottizzazione abusiva consistente nella surrettizia trasformazione di una zona originariamente "F3c -Verde Attrezzato a parco" in zona residenziale, mediante rilascio dei permessi edilizi, tale da vanificare l'originaria (e futura) destinazione dell'area ”. Ancor meglio, poi, chiarisce le ragioni dell’intervento dell’Amministrazione intimata il seguente passo della motivazione del provvedimento impugnato: “ con relazione prot. n. 6441/2018 del 05/06/2018 avente come oggetto "Chiarimenti in ordine al rilascio della concessione edilizia n. 12/15 e successivo permesso di costruire in variante n. 5/17", (il Comune di Calatabiano) ha chiaramente evidenziato che "...è stato rilasciato l'atto concessorio n. 12/15 intendendo l'intervento edilizio unico ed infrazionabile, al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di lottizzazione, ..." cosi chiarendo ulteriormente che la concessione edilizia n. 12/15 ed il successivo permesso di costruire in variante n. 5/17 non sarebbero stati rilasciati se le particelle catastali componenti il "lotto urbanistico" fossero appartenute a differenti proprietari ”.
Sul punto, tuttavia, il Collegio non ritiene di dover giungere a conclusioni diverse da quelle di cui alla sentenza di questa stessa Sezione n. 2615/2023, che riguardava un caso assolutamente analogo, in cui il ricorso era stato proposto – anche se stavolta da uno dei differenti tre soggetti aventi causa dal Sig. A P, in persona del Sig.ra A C F - avverso il medesimo provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 12/15 del 31/0/2015 e del permesso di costruire n. 5/17 del 3/02/2017.
Infatti anche nel presente caso dai chiarimenti resi in data 4 giugno 2018 dal funzionario all’epoca responsabile del rilascio dei titoli edilizi, costituenti allegato n. 17 alla memoria di costituzione in giudizio del Comune intimato, risulta, in particolare, che: a) in data 29 dicembre 2019 P A ha acquistato il fondo censito in catasto al foglio 13, particella 446, su cui insistevano i seguenti immobili: - fabbricato di vecchia costruzione a piano terra composto di due vani utili cucina e piccolo locale per servizi igienici distinto in catasto al foglio 13, particella 467, subalterno 1, categoria A/2, classe 1, vani 5;- fabbricato di vecchia costruzione al piano primo, in sopraelevazione a quello di cui al precedente punto, composto da tre vani utili, cucina ed accessori distinto in catasto al foglio 13 particella 467, subalterno 2, categoria A/2, classe 1, vani 6;- fabbricato al piano terra di vecchia costruzione quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 468, subalterno 1, censito come unità collabente;- fabbricato al piano terra di vecchia costruzione quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 468, subalterno 2, censito come unità collabente;- fabbricato al piano terra di vecchia costruzione in pessimo stato d'uso e di conservazione, quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 447, censito come unità collabente;b) con denuncia presentata all'Agenzia del Territorio di Catania in data 25 giugno 12, n. 255119, le unità immobiliari censite al foglio 13, particella 467, subalterni 1 e 2, sono state variate come unità collabenti, acquisendo gli identificativi subalterni 4 e 5;c) con denuncia del 24 dicembre 2013, n. 384447, l’unità immobiliare censita al foglio 13, particella 468, subalterno 1, è stata accorpata a parte di corte, proveniente dalla particella 446, sicché l'unità immobiliare così derivata ha assunto l’identificativo subalterno 3;d) in data 16 febbraio 2015, come già indicato, ditta P A ha presentato istanza n. 2248 per ottenere concessione edilizia ai fini della demolizione dei tre fabbricati riportati in catasto al foglio 13, particelle 467, subalterno 4, 467, subalterno 5, e 468, subalterno 3, e la ricostruzione di tre distinte unità immobiliari sulle limitrofe particelle 623, 624, 625, 626, 627 e 628, tutte derivanti dalla originaria particella 446;e) i fabbricati demoliti dovevano ritenersi regolari in quanto realizzati in epoca antecedente l’anno 1942 e, in ogni caso, essi ricadevano al di fuori dalla perimetrazione urbana, sicché sarebbe stato sufficiente dimostrare l’edificazione in epoca anteriore all’1 settembre 1967;f) la volumetria dei fabbricati da demolire coincideva con quella dei fabbricati da realizzare;g) si trattava, in particolare, di due distinti corpi di fabbrica non contigui;g) il fabbricato distinto in catasto alla particella 467, subalterni 4 e 5, presentava due elevazioni fuori terra e le due unità immobiliari avevano originaria destinazione a civile abitazione, come risulta dalla pregressa documentazione catastale e dal titolo di proprietà;h) il fabbricato distinto alla particella 468, subalterno 3, presentava una elevazione fuori terra e dalla perizia asseverata risulta che l'unità immobiliare era destinata a civile abitazione e garage;i) dall’esame della pregressa documentazione catastale risulta, inoltre, che tale manufatto era un fabbricato rurale, il quale per definizione è idoneo a soddisfare le esigenze relative alla conduzione agricola, ivi compresa la residenza dei coltivatori;l) la concessione edilizia è stata rilasciata intendendo l'intervento edilizio come unico e non frazionabile;m) non è intervenuto alcun aumento di unità immobiliari, anche se tale obbligo non era imposto dalle norme urbanistiche all'epoca vigenti, occorrendo semplicemente conservare la volumetria preesistente.
Come si desume da quanto appena indicato, la demolizione ha interessato tre distinte e autonome unità immobiliari con pregressa destinazione residenziale (anche per quanto attiene al fabbricato di cui alla particella 468, subalterno 3, posto che il fabbricato rurale può essere destinato a residenza del coltivatore). La circostanza che le tre unità immobiliari appartenessero ad un unico proprietario appare al Collegio ininfluente, rilevando, invece, la oggettiva autonomia di tali unità, poiché, in forza di tale circostanza, i diversi immobili possono essere, ad esempio, locati a - e abitati da - famiglie o soggetti diversi, sicché la loro demolizione e ricostruzione in altrettante unità immobiliari separate non incide sul carico urbanistico, che resta invariato, e sugli standard. A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere, invece, nel caso in cui la demolizione avesse interessato una sola unità immobiliare, con trasferimento della relativa volumetria in tre distinti fabbricati. Pertanto, a giudizio di questo Collegio, nella specie non sussistono gli elementi della cosiddetta lottizzazione “cartolare”, né della cosiddetta lottizzazione “mista”, non essendo intervenuto alcun frazionamento della proprietà rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma un semplice trasferimento di unità immobiliari che sotto il profilo urbanistico ed edilizio già risultavano autonome, separate e con destinazione residenziale (in disparte quanto osservato nei chiarimenti in data 4 giugno 2018 quanto alla circostanza che all’epoca la disciplina non contemplasse il divieto di incremento delle unità immobiliari a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione).
III – Di conseguenza, con riguardo al dedotto vizio di violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001e travisamento dei fatti, colgono nel segno le censure del ricorrente (di cui al primo motivo di ricorso) là dove affermano che quest’ultimo “ aveva la titolarità a presentare le varie richieste al Comune in quanto proprietario del terreno e successivamente all’atto di compravendita era stato specificatamente autorizzato dagli acquirenti Arena Valerio, Bella Maria Grazia e Calanni Fraccono ”. Infatti la alienazione dei beni per i quali era stato rilasciato il titolo edilizio poi ritirato in autotutela, oltre che non integrare gli estremi di alcuna lottizzazione “cartolare” o “mista”, non faceva venir meno, con la titolarità del dominium , anche poteri giuridici che potevano invece ben radicarsi ad un titolo negoziale – come insegna quella giurisprudenza secondo la quale “ il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia "titolo per richiederlo", espressione che si identifica con la legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con la stessa di natura anche solo obbligatoria " (Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 22 maggio 2018, n. 3048). Con l’unica particolarità che qui il rapporto obbligatorio che aveva creato una legittimazione unitaria dell’attuale ricorrente ex art. 11 del D.P.R. non era nè un contratto di locazione ex artt. 1571 e ss. c.c., né un contratto di affitto d’azienda ex artt. 1615 e ss. c,c. (cfr. Coniglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30 agosto 2011 n. 4870): bensì un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.
IV – Per quanto invece attiene al vizio di violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il Collegio osserva quanto segue.
Come affermato dall’Amministrazione resistente, la giurisprudenza ha effettivamente chiarito che, in occasione del rilascio di titoli edilizi, il Comune non è tenuto a particolari indagini in ordine alla legittimazione dell’interessato, risultando sufficiente, in base ad un canone di ragionevolezza, che sia stata documentata in modo adeguato la disponibilità dell’area o dell’edificio su cui si intende intervenire.
Deve, però, osservarsi che la giurisprudenza ha anche chiarito che nel caso di annullamento oltre il termine di cui al citato art. 21-nonies non deve sussistere un comportamento imputabile al Comune, mentre nella specie occorre tener conto dei pregressi passaggi procedimentali che sembrano dimostrare la consapevolezza dell’Amministrazione in ordine all’effettiva situazione proprietaria ex ant e ed ex post - in particolare tenuto conto della richiesta di archiviazione della pratica n. 0012013 del 18/09/2014 formulata dal Sig. V A con atto ricevuto a prot. 5257 del 27/04/2015 (e quindi: ben prima del rilascio del titolo edilizio n. 12/15 del 31/08/2015), dove egli espressamente si affermava proprietario di uno degli edifici oggetto della permessa demolizione e ricostruzione.
V – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie pertanto il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento del provvedimento n. 4787 in data 12 aprile 2019 con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la concessione edilizia n. 12/15 in data 31 agosto 2015, il permesso di costruire n. 5/2017 e gli atti successivi.
Avuto riguardo alla particolarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.