TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-02-11, n. 201901787
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice, dopo aver esaminato la questione, ha ritenuto che il ricorrente avesse comunicato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, portando così a una sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese tra le parti. La decisione si fonda sul principio che l'interesse a ricorrere deve sussistere durante tutto il processo, e la sua mancanza determina l'improcedibilità della domanda.
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2019
N. 01787/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03459/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2015, proposto da
R P, rappresentato e difeso dagli avvocati E S D, S S D ed Antonio Dell'Atti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele D'Ambrosio, M D P e S M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Banca in Roma, via Nazionale 91;
nei confronti
Collegio Commissariale Straordinario della Banca di Credito Cooperativo "Terra D'Otranto",
Banca di Credito Cooperativo di Terra D'Otranto - Società Cooperativa in Gestione Provvisoria
per l'annullamento
del decreto 519 del 29.12.2014 con cui si disponeva che gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa in gestione provvisoria con sede nel Comune di Carmiano (Le) e direzione generale nel Comune di Lecce fossero sciolti e la stessa fosse sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, co 1 lett. a) del tub
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. R P ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il decreto n. 519 del 29.12.2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui si disponeva che gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto – società cooperativa, in gestione provvisoria, con sede nel Comune di Carmiano (LE) e direzione generale nel Comune di Lecce fossero sciolti e la stessa fosse sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. a) del TUB, ogni altro atto precedente, presupposto o conseguente del procedimento e, ove necessario, il provvedimento del 5.11.2014 di gestione provvisoria emanato dalla Banca d’Italia.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 385/1993, omessa indicazione delle gravi irregolarità e delle violazioni di legge, manifesta erroneità ed irragionevolezza della motivazione ed eccesso di potere in ordine alla censurata intromissione del C.d.A. nell’operato della Direzione generale e in ordine alla censurata ingovernabilità della banca ad esito delle dimissioni;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 385/1993, omessa indicazione delle gravi irregolarità e delle violazioni di legge, manifesta erroneità ed irragionevolezza della motivazione in ordine alle censure sul processo del credito;3) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 385/1993, omessa indicazione delle gravi irregolarità e delle violazioni di legge, manifesta erroneità ed irragionevolezza della motivazione in ordine alle censure al fenomeno di diffusa permeabilità dell’intermediario al fenomeno riciclaggio;4) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 385/1993, omessa indicazione delle gravi irregolarità e delle violazioni di legge, manifesta erroneità ed irragionevolezza della motivazione in ordine alle censure di adozione di modifiche organizzative non coerenti rispetto alle esigenze di rafforzamento del processo creditizio e del sistema dei controlli;5) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 385/1993, omessa indicazione delle gravi irregolarità e delle violazioni di legge, manifesta erroneità ed irragionevolezza della motivazione in ordine alla incidenza delle asserite gravi irregolarità e violazioni sul putativo peggioramento della qualità del credito, nonché in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura di gestione provvisoria ex art. 76 TUB;6) violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., amministrazione straordinaria quale extrema ratio.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 1154 del 13.03.2015 ed ordinanza cautelare n.1312 del 26.03.2015 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Con atto depositato il 21.12.2018 il ricorrente ha comunicato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
All’udienza pubblica del 16.01.2019 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto comunicato dal ricorrente in data 21.12.2018, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione della natura e dell’esito della controversia, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.