TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-02-08, n. 202201480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-02-08, n. 202201480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201480
Data del deposito : 8 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2022

N. 01480/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09422/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2021, proposto da
B C, rappresentato e difeso dall'avvocato D A L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Geologi di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mauro Corrao, Davide Siragusano, Marco Andolina, Paolo Di Mattia, Giorgio Cecchini, Anna Flavia Fodera', Barbara Forte, Giuseppina Greco, Francesco Gregorio, Paolo Mozzicato, Massimo Oriti, Salvatore Palmeri, Giuseppa Pollina, Salvatore Talmi, Salvatore Volpe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della delibera n. 171/2021 del 5.6.2021, quale unico atto decisorio e immediatamente lesivo per il ricorrente sotto forma di “comunicazione di decisione”, notificata il 22.6.2021, con la quale il Consiglio Nazionale dei Geologi ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente il 10.5.2021 e volto all'annullamento e/o declaratoria di nullità degli atti delle elezioni del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia e precisamente:

A) Del verbale e dell'estratto di verbale del seggio elettorale del 9.4.2021 nel quale sono comunicati i risultati dei voti telematici ottenuti dai candidati e dai proclamati eletti per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia per il mandato 2021/2025;

B) Di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi all'atto impugnato al sub. A), anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, ivi compresi i due report dello scrutinio delle votazioni telematiche per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia per il mandato 2021/2025, generati automaticamente il 9.4.2021alle 17.28 per la sez. A ed alle ore 17.29 per la sez. B;

- della delibera n. 171/2021 adottata dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 5.6.2021 laddove atto separato e diverso dalla comunicazione di decisione, ancorché non conosciuto e mai notificato al ricorrente;

- ad ogni buon fine, dello sconosciuto verbale ove è contenuta la delibera ancorché non conosciuto;

- nonché, ove occorra, a monte e/o consequenzialmente degli atti impugnati in via gerarchica dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Geologi e di Ordine Geologi di Sicilia e di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, geologo iscritto all’ordine della Sicilia, impugna l’esito del ricorso gerarchico avanzato nei confronti dell’ordine nazionale avverso le operazioni elettorali afferenti all’annullamento e/o declaratoria di nullità degli atti delle elezioni del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia.

L’ordine dei geologi della Sicilia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’eccezione è fondata.

L’art. 6, comma 4, dalla L. n. 339/1990 recita “ Le decisioni del Consiglio nazionale dell’ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell’albo e nell’elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l’ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l’elezione contestata”.

Che la norma faccia riferimento al Tribunale ordinario emerge dallo stesso tenore della previsione riportata in cui è espressamente indicato il tribunale del circondario in cui ha sede l’ordine che ha emesso la decisione contestata, in uno con il successivo comma 5, che prevede l’impugnazione della decisione del tribunale innanzi alla Corte di appello.

Pertanto, il Collegio declina la giurisdizione a favore del giudice ordinario competente per territorio e materia, innanzi al quale il presente ricorso potrà essere riassunto nei termini normativamente previsti.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

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