TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200672

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200672
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 00672/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2022, proposto da:
G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fra n. 23;

contro

Comune di Nocera Terinese, non costituito in giudizio;

nei confronti

di Immobiliare Costruzioni De Marco s.r.l., non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Nocera Terinese sulla richiesta del 4.02.2021 e reiterata il 26.03.2021


nonché

per la condanna al risarcimento del danno da ritardo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:

- la G s.r.l. espone di avere effettuato, per conto del Comune di Nocera Terinese e in virtù del contratto n. 12/2010, “ Lavori di recupero del Convento dei Cappuccini e del rione Motta ”, conclusi il 27.10.2016 e collaudati il 20.07.2017;

- a seguito dell’aggiudicazione per “ Recupero e rifunzionalizzazione del Convento dei Padri Cappuccini e della viabilità connessa al percorso della flagellazione ” ha svolto ulteriori opere in base al contratto n. 14/2014, concluse il 30.11.2015 e collaudate il 2.12.2015;

- con comunicazione del 4.02.2021 l’esponente ha quindi presentato alla stazione appaltante, il Comune di Nocera Terinese appunto, richiesta ex art. 84, comma 4 lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e del Manuale A.n.a.c. Parte

II

Capitolo II, pagine 156- 157, e Parte V Capitolo II pagine 341, 342, 343, di emissione del Certificato di Esecuzione dei Lavori, c.d. C.E.L., secondo l’allegato B del D.P.R. m. 207/2010 con riferimento alle descritte opere eseguite;

- tale documento è indispensabile per consentire alla ricorrente di procedere con il rinnovo dell’attestazione, superiore categoria e classifica, di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, S.O.A., la quale costituisce certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici con importo a base d’asta superiore ad euro 150.000,00, attestando e garantendo anche il possesso in capo all’operatore economico di tutti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di contratti;

- non avendo tuttavia l’amministrazione provveduto entro i trenta giorni previsti dalle disposizioni adottate dall’A.n.a.c., la società ha reiterato l’istanza con comunicazione del 26.03.2021;

- perdurando l’inezia da parte della stazione appaltante, la ricorrente ha quindi richiesto l’intervento all’organismo di attestazione, Impresoa s.p.a., che in data 1.07.2021 ha avviato un “ procedimento di segnalazione dell’inadempimento all’obbligo di emissione del cel telematico ” presso l’A.n.a.c., al fine del rilascio di certificati;

- rimasta l’istanza inevasa, il 28.10.2021 la deducente ha inviato a mezzo p.e.c. al Comune atto di diffida ad adempiere e messa in mora;

- stante il perdurante inadempimento, la società G denuncia quindi l’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla richiamata istanza, instando altresì per la nomina di un Commissario ad acta ed agendo inoltre per il risarcimento del danno da ritardo;

Considerato che:

- l’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che “ l’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica ” e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga “ entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC ”;

Ritenuto che:

- secondo costante giurisprudenza “ la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273);

- essendo decorso il termine sopra indicato ed a fronte della perdurante inerzia del Comune di Nocera Terinese, l’ actio contra silentium è fondata;

- l’amministrazione resistente dovrà pertanto provvedere in maniera espressa sull’istanza di rilascio del certificato presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

- in caso di perdurante inottemperanza del Comune è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro ovvero un dirigente o un funzionario dallo stesso delegato, il quale, su richiesta di parte, provvederà, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, a determinarsi sull’istanza della G s.r.l.;

Ritenuto altresì che:

- la domanda di risarcimento per danno da ritardo sarà esaminata, in aderenza all’art. 117, comma 6, c.p.a., seguendo il rito ordinario in udienza pubblica;

Ritenuto infine che:

- le spese saranno liquidate con la decisione definitiva.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi