TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-19, n. 202407761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-19, n. 202407761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407761
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 07761/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06035/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6035 del 2023, proposto da G A, rappresentata e difesa dagli avvocati A R B e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 12 aprile 2023, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 29 dicembre 2022;

- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non svolgendo alcuna difesa;

- alla camera di consiglio del 9 aprile 2024, previo avviso alle parti, a norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso è inammissibile in quanto notificato in data anteriore alla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

- il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D. Lgs. 206/2007 (diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, secondo cui detto termine sarebbe di 90 giorni);

- nel caso di specie, tale termine non risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui non sussisteva, in quel momento, il silenzio inadempimento del Ministero resistente;

- nella giurisprudenza amministrativa è pacifico, in materia di giudizio avverso il silenzio, come l’inerzia dell’amministrazione, la quale fonda l’interesse ad agire del privato, vada annoverata tra le condizioni dell’azione ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 gennaio 2023, n. 733) che, come tali, devono sussistere al momento della proposizione della domanda giudiziale;

- conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell’interesse a ricorrere;

- stante la costituzione formale dell’amministrazione resistente, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

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