TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-04-05, n. 201200240
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Testo completo
N. 00240/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2005, proposto da:
Bianchi Alberto ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. M Mri, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16; Abati Eolo, Giuliani Giorgio, Pro.Im Promozioni Immobiliari Srl con Sede in Rimini;
contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del riconoscimento a conseguire il "rimborso dell'oblazione" pari a 70 milioni di vechie lire, versata al momento della presentazione, avvenuta in data 23.11.94, di 14 domande di "condono edilizio".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto al rimborso dell’oblazione versata (£ 70.000.000) contestualmente alla domanda di condono edilizio 23.11.94, respinta il 4.9.95, per opere di ristrutturazione e cambio d’uso da albergo a residenza eseguite entro il 31.12.93 in via Carlo Zavagli 98 – Rimini.
L’amministrazione delle entrate oppone l’intervenuta prescrizione triennale, decorrente dalla data della domanda di condono (23.11.94) ex art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 (cui rinvia l’art. 39 della legge 724/94), e pertanto già maturata al tempo delle richieste di rimborso (28.4.98).
La causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.
Le 14 istanze di condono, presentate il 23.11.94 per altrettante unità residenziali ricavate dalla ristrutturazione con cambio d’uso dell’ex–albergo, furono respinte il 4 settembre 1995, perché il Comune di Rimini ritenne indimostrata la ultimazione delle opere entro il termine (31 dicembre 1993) previsto dalla normativa di sanatoria (D.L. 27.9.94, n.551, convertito in legge 23.12.94, n.724).
Successivamente,