TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2011-05-19, n. 201104359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2011-05-19, n. 201104359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104359
Data del deposito : 19 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16928/2000 REG.RIC.

N. 04359/2011 REG.PROV.COLL.

N. 16928/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso RG n. 16928 del 2000, proposto dai signori

COLUCCINI

Maria, C M L, G C, G G, F S, F L, N G, P T, M L, M D, G L, R C, rappresentati e difesi dall'avv. L M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via F. Confalonieri, 5;


contro

- il COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
- il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

della Soc.

FALLIMENTO

Lido delle Salzare Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Di Majo, Mario Lupi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lung.Re dei Mellini, 10;

per l'annullamento

- del provvedimento dirigenziale prot. n. 24702 del 1.8.1997, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ardea ha annullato la concessione edilizia n. 382/89 rilasciata per la realizzazione di un complesso turistico residenziale ed alberghiero alla Lido delle Salzare srl e la successiva variante del 27.7.1990 per la parte riguardante l’area su cui insistono i fabbricati che comprendono le porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti;

- del provvedimento dirigenziale del 29.8.1997 con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ardea ha ingiunto alla Lido delle Salzare srl la demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, con acquisizione gratuita al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale,

nonché per l’accertamento

dell’insussistenza del vincolo di cui al decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 29.3. 198° sul terreno contrassegnato in catasto al Foglio 51, part.lla 32, su cui insistono gli appartamenti di proprietà degli odierni ricorrenti,

nonchè, in subordine,

per la condanna al risarcimento dei danni

in solido e/o alternativamente del Comune di Ardea, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del Fallimento Lido delle Salzare srl, previo accertamento della responsabilità di ciascuno in ordine ai danni che deriverebbero agli odierni ricorrenti in caso di mancato annullamento dei provvedimenti impugnati, nella misura accertata in corso di causa anche con apposita nominata CTU ovvero, in caso di impossibilità di determinazione del suo esatto ammontare, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soc Fallimento Lido delle Salzare Srl;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2011 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PREMESSO CHE

- con il ricorso in causa e con gli atti contenenti ulteriori motivi aggiunti i ricorrenti indicati in epigrafe, proprietari del complesso immobiliare sito nel Comune di Ardea, località “Le Salzare”, hanno impugnato il provvedimento dirigenziale prot. n. 24702 del 1.8.1997, con il quale è stata annullata la concessione edilizia n. 382/89, rilasciata per la realizzazione di un complesso turistico residenziale ed alberghiero alla Lido delle Salzare srl e la successiva variante del 27.7.1990 per la parte riguardante l’area su cui insistono i fabbricati che comprendono le porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti stessi nonché il successivo provvedimento dirigenziale del 29.8.1997, adottato dal Comune di Ardea con il quale è stata ordinata alla società “Lido delle Salzare srl” la demolizione delle opere abusive realizzate in forza delle concessioni edilizie annullate e il ripristino dello stato dei luoghi, con acquisizione gratuita al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza;

CHE

- gli odierni ricorrenti hanno, altresì, chiesto l’accertamento dell’insussistenza del vincolo archeologico di cui al decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 29 marzo 1980 sul terreno su cui insistono gli appartamenti di proprietà degli ricorrenti medesimi e hanno contestato la legittimità del vincolo archeologico apposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, con riferimento al Comune di Pomezia, non figurando all’epoca in Catasto una distinta ripartizione territoriale riferita al Comune di Ardea;

- i ricorrenti hanno allegato al gravame articolati motivi di impugnazione censurando la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto articolati profili, insistendo per l’accoglimento del ricorso e il risarcimento dei danni;

CHE

- il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio;

- il Fallimento Lido delle Salzare, subentrato a seguito dell’avvio della procedura fallimentare della società intimata, si è costituito in giudizio ed ha insistito per la inammissibilità della richiesta di risarcimento formulata dai ricorrenti a carico anche dello stesso, attesa l’asserita estraneità ad essere chiamato a rispondere riguardo comportamenti che sarebbero attribuibili al Comune di Ardea e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

-il Ministero intimato, costituitosi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha contestato il fondamento della domanda avversa con riferimento alla corretta individuazione dei beni sottoposti a vincolo archeologico e sulla rituale notificazione del decreto di vincolo nonchè ha fornito elementi sulla conoscibilità della sussistenza del vincolo medesimo da parte dei ricorrenti, concludendo per le reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

TANTO PREMESSO

Reputa il Collegio che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione alla luce di quanto rappresentato e contestato dalle parti costituite e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, in mancanza di una replica dello stesso al gravame, non avendo dispiegato in proposito una qualche attività difensiva;
pertanto, ai fini della completa cognizione della causa, occorre disporre:

- nei confronti del Comune di Ardea di acquisire una relazione dettagliata e documentata relativa alla situazione di fatto e di diritto degli immobili di cui è causa nonché in relazione agli aspetti edilizio-urbanistici (con riferimento anche alla eventuale scindibilità delle opere se distinte – come risultante dalla consulenza tecnica, doc. 16 dep.18.2.2011 - in relazione alle aree sottoposte al vincolo );
- chiarimenti in ordine ai profili di censura dedotti riguardo la rilevabilità del vincolo sulle aree e dell’identificazione dello stesso nell’ambito territoriale del Comune, fornendo altresì ogni altro elemento utile per la soluzione della controversia;

- nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di acquisire copia della sentenza n. 1705/07 del Tribunale civile di Roma, richiamata nella memoria conclusionale, nonché comprovati chiarimenti tenendo conto anche delle repliche dei ricorrenti riguardo la ritualità della notificazione del decreto di vincolo e le circostanze della conoscibilità della sussistenza del vincolo medesimo, fornendo altresì ogni altro elemento utile per la soluzione della controversia;

- nei confronti dei ricorrenti copia conforme della sentenza del Tribunale di Roma n. 4926/2011, irritualmente depositata all’odierna pubblica udienza nonché ogni altro necessario chiarimento circa il merito delle censure proposte con il ricorso.

Per l’assolvimento dei rispettivi incombenti istruttori a carico delle parti è congruo stabilire il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente ordinanza, o dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, se anteriore.

E’ sospesa ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.

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