TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202404109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202404109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202404109
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 04109/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01799/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Simone Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria in AN, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del provvedimento di cui al protocollo n. 01/2021 emesso dal Prefetto della Provincia di Enna in data 4 ottobre 2021 (e notificato in pari data dalla Questura di Enna) con il quale veniva decretato l’allontanamento del ricorrente per motivi afferenti l’ordine pubblico;

nonché

di ogni altro atto connesso, collegato e conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 dicembre 2024 il dott. Michele Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 3 novembre 2021 e depositato in data 12 novembre 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la Questura di Enna ha decretato il suo allontanamento per motivi afferenti l’ordine pubblico.

A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’atto gravato, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:

1. Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, in violazione del principio partecipativo;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 10, d.lvo 30/2007 - omessa traduzione dell’atto impugnato; il decreto è stato notificato soltanto in lingua italiana e francese, lingue non conosciute dall’odierno ricorrente, senza alcuna specificazione in merito alle ragioni tecnico organizzative che ne abbiano impedito la traduzione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota;

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 4 - 4 bis - 5 - 5.1 e 5.2 del d.lgs 286/1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della Direttiva Europea 38/2004. Difetto di attività istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, per violazione del principio di libera circolazione delle persone, del principio di personalità e del principio di attualità e gravità del pericolo, essendo egli stato allontanato sulla base di motivazioni tautologiche e infondate, ovvero sulla presunzione che viva grazie a proventi derivanti da attività illecite;

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Direttiva 28/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio - sullo stato di salute della madre del ricorrente; ai sensi di tale norma, l’allontanamento dei cittadini dell’UE e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza deve tenere conto, tra l’altro, delle condizioni di salute e della situazione familiare, pertanto, il ricorrente, essendo presente nel territorio italiano per assistere la propria madre, affetta da invalidità in misura pari al 75%, non avrebbe potuto essere destinatario del provvedimento di allontanamento.

Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento del ricorso.

In data 26 novembre 2021, l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza cautelare n. 727, del 3 dicembre 2021, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, insussistenti i necessari profili di fumus boni iuris, tenuto conto delle numerose condanne penali del ricorrente che denotano una scarsa propensione all’inserimento nella società italiana, nonché della mancanza di un’attività lavorativa regolare e quindi di un reddito proveniente da fonti lecite, il che rende irrilevanti le presunte doglianze di violazione delle garanzie procedimentali”.

Con decreto n. 26 del 3 marzo 2022, la domanda di ammissione a patrocinio a spese dello Stato è stata rigettata.

All’udienza straordinaria del 9 dicembre 2024, tenutasi da remoto, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

In primo luogo, deve essere esaminata la contestazione, poste a fondamento del primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente ha lamentato che, nell'ipotesi di specie è mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, in violazione del disposto dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Com’è noto, nell’ambito del procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento svolge la funzione di far conoscere al privato l’esistenza di un procedimento idoneo ad incidere nella sua sfera giuridica, in tal modo suscitando l’esercizio della partecipazione procedimentale mediante la presentazione di memorie e documenti che – ove pertinenti all’oggetto del procedimento – saranno valutati dalla p.a., ex art. 10 l. n. 241/1990.

La partecipazione procedimentale, poi, risponde a una duplice funzione.

Si tratta, in primis , della c.d. funzione collaborativa, in esplicazione della quale l’interessato che partecipa al procedimento fa confluire in esso elementi conoscitivi che, acquisiti e contemperati dalla p.a. con l’interesse pubblico primario perseguito, permettono a quest’ultima un migliore esercizio del pubblico potere.

A detta prima funzione, poi, si affianca la c.d. funzione difensiva, la quale consente al privato di influire sull’esercizio del potere con il fine di ottenere il minor pregiudizio possibile dell’interesse di cui è portatore.

Alla generale regola della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo si affiancano varie eccezioni, alcune previste dalla legge, altre di origine prettamente giurisprudenziale.

La comunicazione di avvio del procedimento non va ex lege effettuata laddove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento” (art. 7, co. 1, l. n. 241/1990).

Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, come rimarcato dalla parte resistente, il

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