TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-11-06, n. 200902279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-11-06, n. 200902279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200902279
Data del deposito : 6 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00841/2002 REG.RIC.

N. 02279/2009 REG.SEN.

N. 00841/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 841 del 2002, proposto da:
C S A e C S, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;

contro

Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso C B in Bologna, via Altabella 3;
Provincia di Ferrara;

e con l'intervento di


C C, S C, M S, rappresentati e difesi dagli avv. F C e G F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;

per l'annullamento

della Variante Generale al PRG del Comune di Comacchio, adottata con deliberazione n. 139 del 24.5.1997 del Consiglio Comunale di Comacchio ed approvata con deliberazione n. 103 del 26.3.2002 della Giunta Provinciale di Ferrara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8.10.2009 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti espongono di essere proprietari di un’area sita in Comune di Comacchio, località Lido degli Scacchi, già allibrata in Catasto comunale al F.46 con i mappali 268,269,163,181,343,344, della superficie di circa mq.43.000.

Impugnano gli atti di adozione (deliberazione del Consiglio Comunale n.139/1997) e di approvazione (deliberazione della Giunta Provinciale di Ferrara 103/2002) della Variante generale al Comune di Comacchio, con cui il comparto è stata classificato con destinazione E.2 (agricola di salvaguardia). Segnalano che solo una parte dell’area, e cioè il corpo rettangolare che si prolunga sul lato est costituito dai mappali originari 181,343 e 344, è incluso nella zona di tutela costiera del PRPR.

I ricorrenti ritengono tale destinazione lesiva e pregiudizievole “in relazione alla storia urbanistica dell’area”, in quanto la stessa: a) originariamente era inclusa nel perimetro di un Consorzio denominato “Comparto Lido di Pomposa e Scacchi” e oggetto di una convenzione di lottizzazione con il comune di Comacchio, b) il PRG approvato con delibera di Giunta regionale n.46/1975 ha soppresso l’edificabilità dell’area;
c) il TAR dell’Emilia-Romagna, con sentenza 471/1978, ha annullato il piano in parte qua per difetto di motivazione (successivamente il Consiglio di Stato ha dichiarato la perenzione del ricorso in appello proposto dal Comune);
d) l’inedificabilità dell’area è stata poi mantenuta, sempre senza motivazione, con la variante impugnata.

Impugnano pertanto la variante per difetto di motivazione e violazione del giudicato.

E’ costituito e resiste al ricorso il solo Comune di Comacchio.

In data 23.4.2007 i ricorrenti hanno depositato una memoria integrativa precedentemente notificata, con la quale chiedono in via principale il risarcimento del danno in forma specifica (con ricreazione dello status delle aree in oggetto), ed in via subordinata il risarcimento per equivalente della mancata edificabilità, che sulla base di una perizia di parte contestualmente depositata quantificano in euro 2.915.000,00 al 31.12.2006.

Dopo scambio di memorie difensive il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera di Consiglio Comunale n.103/2002 è infondata, trattandosi di una presa d’atto dell’approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.

III. Nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Risulta dal certificato di destinazione urbanistica depositato dal Comune che tutta l’area è ricompresa nell’unità di paesaggio delle dune U.P.9 per effetto del Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera di Giunta regionale n.20 del 20.1.97 e pubblicato sul B.U.R. n.28 del 12.3.1997 (già efficace quindi alla data dell’adozione e dell’approvazione della variante impugnata).

Se solo i tre mappali indicati dai ricorrenti (181, 343 e 344) rientrano fra le “zone di tutela della costa e dell’arenile” (art.15 P.T.C.P.), tutti e sei risultano comunque perimetrati nell’unità di paesaggio delle dune (art.8 ), nel sistema costiero (art.12 ), e soprattutto fra i dossi o dune di rilevanza storico-documentale e paesistica (art.20.a, per i quali il terzo comma dello stesso art.20 prevede gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui all’art.19 sulle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale).

La coerenza piena fra la destinazione a zona agricola di salvaguardia e le previsioni del piano sovraordinato, non contestate, rende superflua ogni ulteriore motivazione e fa la differenza rispetto alla situazione oggetto della sentenza del TAR n.471/1978 sul PRG del 1975.

E’ vero infatti che per giurisprudenza pacifica sussiste in capo all’Amministrazione l’onere di motivazione quando la modifica di piano vada ad incidere su singole posizioni differenziate connotate da una fondata aspettativa quale la preesistenza di una lottizzazione convenzionata, e che appunto per difetto di motivazione, in relazione a tale circostanza, il precedente piano era stato annullato dal giudice amministrativo;
non è peraltro venuto meno, in base a tale decisione, il potere-dovere dell'Amministrazione comunale di pianificare il territorio, né è stata preclusa una disciplina ancora difforme dalle aspettative dei ricorrenti per ragioni di tutela ambientale.

Ciò in applicazione di un pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha da tempo legittimato le varianti dello strumento urbanistico generale finalizzate prevalentemente a ragioni di protezione paesistico-ambientale nell'ambito di un quadro programmatorio generale del territorio (v. per il principio, Cons. di Stato, sez. IV, n. 4984/2002 e n. 1539/2008 ): “In tali casi l’esigenza di protezione, che peraltro spesso traduce specifiche disposizioni di legge, appare in effetti coerente con le caratteristiche stesse dei valori paesaggistico-ambientali dei quali le zone agricole costituiscono oggettivamente una componente strumentalmente importante per il perseguimento del valori oggetto di tutela” (Cons. Stato, IV, 4667/2009).

D’altra parte, anche sotto il profilo strettamente urbanistico, uno dei criteri generali che emerge dallo “schema direttore” depositato dal Comune risulta essere il blocco delle lottizzazioni rivierasche, posto che in una situazione proliferativa ampiamente pregiudicata si è inteso puntare “sul potenziamento e sulla riqualificazione dei centri esistenti nel rispetto di quel patrimonio ambientale che definisce il territorio comacchiese” (doc.20, pag.22).

IV. Il ricorso va pertanto integralmente respinto, sia nella parte impugnatoria sia, conseguentemente, in quella risarcitoria. Le alterne vicende della controversia giustificano tuttavia la compensazione integrale delle spese fra le parti.

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