TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306234

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306234
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 06234/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02749/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2020, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati D I e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 0022559 notificato a mezzo pec il 7 maggio 2020, con il quale il Comune di Pompei ha comunicato a Iliad Italia il diniego definitivo all'installazione di una stazione radio base (“SRB”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Pompei, viale Mazzini, censito al NCEU di Pompei, foglio 12, p.lla 1174, sub. 20-21, denominato sito “NA80045_002 Pompei Stabiana”;

- ove occorrer possa, della comunicazione di avviso di diniego prot. 0018141 del 27 marzo 2020, notificata ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

- dell'art. 6 del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di radio-telecomunicazione del Comune di Pompei approvato con la delibera di consiglio comunale n. 70 del 30 dicembre 2005;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto del giorno 5 ottobre 2023 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Iliad S.p.A. è una società di servizi di telefonia mobile presente nel mercato italiano a partire dal maggio 2018, titolare dell’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, in qualità di Mobile Network Operator, rilasciata dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico, e dotata di infrastrutture di rete mobile sul territorio italiano.

1.1. Il 17 gennaio 2020 la stessa ha presentato al Comune di Pompei una istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche del d.lgs 259/2003 (ora artt. 44 e 49) per la realizzazione di una stazione radio base su edificio privato in viale Mazzini.

Il 4 marzo 2020, l’

ARPA

Campania ha reso parere tecnico negativo all’installazione della SRB di Iliad Italia, in quanto dalle simulazioni effettuate è stato riscontrato il potenziale superamento del limite di 6 V/m in un punto di controllo.

1.2. Quindi il Comune ha dato preavviso di diniego di accoglimento della predetta istanza, con nota prot. n. 0018141 del 27 marzo 2020, riscontrata da Iliad Italia con osservazioni presentate il 6 aprile 2020.

1.3. Con provvedimento prot. n. 0022559 del 7 maggio 2020, il Comune di Pompei ha inibito l’installazione della stazione radio base da parte della ricorrente.

2. Il ricorso in epigrafe è stato proposto avverso quest’ultimo provvedimento, nonché la richiamata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e l'art. 6 del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di radio-telecomunicazione del Comune di Pompei approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 70 del 30 dicembre 2005, di cui è stata fatta applicazione in concreto.

3. Questi i motivi di diritto dedotti:

I) Violazione degli artt. 86, 87 e 90 d.lgs. n. 259 del 2003;
degli artt. 4 e 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36;
del d.p.c.m. 8 luglio 2003.

Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo per invalidità derivata, in quanto applica una norma regolamentare a sua volta illegittima, anch’essa impugnata.

Queste sarebbero le ragioni poste a fondamento di detto diniego: a) l’ubicazione della progettata postazione in una zona residenziale individuata dall’art. 6 del Regolamento comunale quale zona ove non sarebbe ammessa la realizzazione di impianti di tele-radiocomunicazione;
b) l’ubicazione della progettata postazione in un immobile ove sono allocate anche parzialmente attività che prevedono la permanenza di persone per più di 4 ore.

Le ragioni del divieto, quindi, sarebbero da rivenire nella norma regolamentare.

Secondo l’art. 6 del Regolamento, nella parte di pertinenza, “la realizzazione di nuovi impianti non è consentita nelle seguenti zone: … 2-zone residenziali” .

La norma citata sarebbe illegittima, atteso che introduce non un criterio, ma un limite localizzativo.

In proposito si evidenzia che, ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” sono opere di “pubblica utilità” e, in base all’art. 86, comma 3, esse “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” , potendo “essere collocate nel territorio comunale quale che sia la destinazione funzionale delle zone” , “in modo che sia realizzato un servizio capillare” .

Viene poi richiamata la giurisprudenza, anche costituzionale, che si è occupata della questione.

Disposizioni come quelle introdotte dal Comune di Pompei frapporrebbero ostacoli insuperabili alla possibilità di realizzare sul territorio nazionale una rete completa di impianti, qual è richiesta dalla stessa tipologia del sistema di radiocomunicazione concepito a schema c.d. “cellulare”.

Come emerge dalla relazione tecnica, il sito proposto da Iliad Italia sarebbe l’unico idoneo a garantire un’idonea copertura del servizio nel territorio di Pompei.

La Società ha aggiunto che altri operatori sarebbero presenti nel medesimo sito di suo interesse, non comprendendosi quindi la ragione per cui essa non possa collocare il proprio impianto laddove richiesto.

La norma regolamentare (art. 6) e il provvedimento che su di essa si fonda sarebbero illegittimi pure laddove vietano di installare una postazione su immobile ove sono anche allocate parzialmente attività che prevedono la permanenza di persone per più di 4 ore.

Oltre a quanto già contestato, si rileva in ricorso che lo Stato non ha vietato la realizzazione di impianti negli immobili ove siano allocate attività che prevedano la permanenza di persone oltre le 4 ore, ma ha solo affermato che negli stessi siano rispettati i valori di attenzione di 6 V/m di cui al d.p.c.m. 8 luglio 2003.

In proposito si evidenzia: “La legge quadro sull’elettrosmog (legge 22 febbraio 2001, n. 36):

a) ha attribuito allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti ai fini della ulteriore progressiva “minimizzazione” dell’esposizione (art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2), in concreto declinati nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, demandando all’ARPA il potere di vigilanza e di controllo delle sorgenti e dei campi elettromagnetici (art. 14, legge 36/2001), nonché l’emissione dei pareri radioprotezionistici sulle domande e le SCIA presentate dagli operatori (cfr., artt. 87 e 87 bis, d.lgs 259/2003);

b) ha allocato a livello regionale la previsione degli obiettivi di qualità del secondo tipo, ovverosia dei criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lett. a d, n. 1, e art. 8, comma 1, lett. e);

c) ha attribuito al Comune il potere di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (art. 8, comma 6).” .

II) Violazione degli artt. 3, 4 e 25 del d. lgs. n. 259 del 2003.

I provvedimenti impugnati impedirebbero alla ricorrente, nuovo operatore del settore, di completare la propria nuova rete a servizio dell’utenza nel Comune di Pompei e di entrare nel mercato in concorrenza con gli altri operatori in tale ambito territoriale, in violazione delle citate disposizioni.

Si evidenzia infine come l’Autorità Garante per Concorrenza ed il Mercato, nell’espletamento della sua “attività di segnalazione e consultiva”, ha pubblicato, sul bollettino n. 49 del 31 dicembre 2018, il documento intitolato “AS1551 - Ostacoli nell’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G”.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Pompei, depositando documentazione.

3.1. Fissata l’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 ottobre 2023 per la definizione del ricorso, in data 30 agosto 2023 il Comune ha prodotto una memoria difensiva, nella quale ha posto l’attenzione sulla circostanza che il gravato diniego si fonda anche sul parere negativo dell’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi