TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-16, n. 202403676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-16, n. 202403676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403676
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 03676/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03486/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Albanese, Stefano Pron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Albanese in Milano, piazzetta Guastalla 11;



contro

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti

-OMISSIS-, Rappresentanza Sindacale First Cisl - Milano Metropoli Arera, non costituiti in giudizio;



per l’ottemperanza della sentenza

del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione I, n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2021;

nonché per la declaratoria di nullità, in parte qua:

- della deliberazione ER del 18 ottobre 2022 n. -OMISSIS-/2022/A, con la quale è stata recepita l’ipotesi di accordo dell’11 ottobre 2022 tra l’ER e le Rappresentanze sindacali FALBI CONFSAL, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA-UIL;

- della deliberazione ER del 15 novembre 2022 n. -OMISSIS-/2022/A, con la quale è stata attuata la deliberazione ER n. -OMISSIS-/2022/A;

ed in via subordinata e previa conversione dell’azione, ai sensi dell’articolo 32 del codice del processo amministrativo, per l’annullamento, in parte qua:

- delle deliberazioni ER del 18 ottobre 2022 n. -OMISSIS-/2022/A e del 15 novembre 2022 n. -OMISSIS-/2022/A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, prima distaccata presso ER dall’1.12.2008 in posizione di comando e poi dipendente di ER dal 2 febbraio 2015, ha instaurato giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione I, n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2021 e per la declaratoria di nullità in parte qua - della Deliberazione di ER n. -OMISSIS-/2022/A del 18.10.2022, mediante la quale è stato recepito l’ipotesi di accordo dell’11 ottobre 2022 tra ER e le Rappresentanze Sindacali Falbi Confsal, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e della Deliberazione 15 Novembre 2022 -OMISSIS-/2022/A di Attuazione Della Deliberazione Dell’autorità -OMISSIS-/2022/A, in quanto lesivi dei diritti economici a lei riconoscuti dal giudicato.

La sentenza in questione, confermata sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato, II, 8.02.2024 n. 1305 riconosce il diritto della ricorrente alla valorizzazione, ai meri fini retributivi, del periodo svolto in posizione di comando presso l’ER, secondo un meccanismo di valorizzazione non inferiore a quello riconosciuto, nella deliberazione n. 254/2020/A, al proprio personale dipendente per i periodi prestati in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso istituzioni nazionali o internazionali. Una volta fissato tale criterio di valorizzazione della professionalità acquisita durante il periodo di comando, l’ER potrà comunque, nell’esercizio della discrezionalità sottesa all’attività di valorizzazione, introdurre ulteriori coefficienti di valorizzazione che tengano conto delle modalità di ingresso in ruolo nell’ER, così come previsto nella deliberazione n. 254/2020/A ”.

Con la Deliberazione n. -OMISSIS-/2022/A ER ha recepito l’ipotesi di accordo dell’11 ottobre 2022, sottoscritto dalle rappresentanze sindacali Galbi-Confsal, First-Cisl, FisacCgil e Uilca-Uil, per l’attuazione ai sensi dell’art. 6 co. 3 d.l. 36/2022, di una procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di alcuni membri del personale, comandati in data diversa e posteriore rispetto a quella della ricorrente.

L’art. 7 disciplina l’inquadramento giuridico ed economico del personale destinatario della delibera prevedendo “in caso di comando uguale o superiore a tre anni…il riconoscimento di un EDR_C pari a 3 livelli equivalenti”.

L’art. 8 della citata delibera n. -OMISSIS-/2022/A prevede che il trattamento economico di cui all’art. 7 “sarà riconosciuto, a far data dal 1° gennaio 2023, al personale che, avendo prestato servizio presso ER in ragione di comando ed essendo stato successivamente immesso nei ruoli della stessa a ogni titolo, sia parte, alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, di un contenzioso con l’Autorità per il riconoscimento del periodo di comando, subordinatamente alla rinuncia a tale giudizio pendente”.

Secondo la ricorrente tale riconoscimento non è per nulla equiparabile a quello riconosciuto al personale stabilizzato ai sensi della delibera n. 254/2020, ove venivano applicati anche più di due livelli per ogni anno di servizio, con la conseguenza che tutti i colleghi che si trovavano nella stessa posizione della dott.ssa -OMISSIS- hanno beneficiato di circa 12 - 13 livelli stipendiali.

Inoltre denuncia la radicale illegittimità della clausola di cui all’art. 8 che subordina l’operatività dell’accordo alla preventiva rinuncia ai contenziosi in corso, in violazione dell’art. 36 Cost. 24 Cost. e 1 c.p.a.

La deliberazione avrebbe quindi determinato una duplice disparità di trattamento: la prima nei confronti dei nuovi comandati assunti con la delibera n. -OMISSIS-/2022/A del 15.11.2022 ai quali vengono riconosciuti - pur con una minore anzianità in ER - gli stessi livelli che verrebbero riconosciuti alla dott.ssa -OMISSIS-, che invece vanta un periodo di servizio assolutamente maggiore, la seconda con riguardo ai soggetti c.d. stabilizzati i quali, in virtù della delibera 254/2020, si sono visti riconoscere ed attribuire i livelli in relazione a tutto il periodo di servizio svolto in qualità di precari.

In un’ottica ulteriormente subordinata, la ricorrente intende agire, ove occorrer possa, per l’annullamento delle predette delibere -OMISSIS-/2022/A del 18.10.2022 e n. -OMISSIS-/2022/A del 15.11.2022 previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a.

2. Con la sentenza n. -OMISSIS-/2023 di Questa Sezione, il Tribunale ha così disposto:

2.1 L’estensione del predetto meccanismo retributivo, a far data dall’1 gennaio 2023, <<al personale che, avendo prestato servizio presso ER in ragione di comando ed essendo stato successivamente immesso nei ruoli della stessa a ogni titolo, sia parte, alla data della stipula della presente ipotesi di accordo, di un contenzioso con l’Autorità per il riconoscimento del periodo di comando>> non è configurabile come

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