TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-04-26, n. 201000943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-04-26, n. 201000943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000943
Data del deposito : 26 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00029/2008 REG.RIC.

N. 00943/2010 REG.SEN.

N. 00029/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2008, proposto da:
F P L, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Ministero dell’Interno, Prefetto di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

del decreto n. 0050709 del 20 agosto 2007, con il quale il Prefetto della Provincia di Cagliari non ha accolto la richiesta di rinnovo della licenza per il porto di arma corta ad uso difesa personale presentata dal signor F P L in data 23.11.2006, nonché di tutti gli atti presupposti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente di essere titolare di licenza di porto d’arma corta rilasciata in data 11.5.1994, sempre regolarmente rinnovata.

Asserisce che l’arma gli è sempre stata necessaria in virtù della sua attività di imprenditore edile, esposto al rischio di delitti contro il patrimonio. Asserisce inoltre che lui stesso e membri della sua famiglia (moglie e figlia) sarebbero stati fatti oggetto di propositi minacciosi da parte di ignoti.

Avverso il diniego di rinnovo della licenza propone quindi ricorso deducendo i seguenti motivi in diritto:

violazione e/o erronea applicazione dell’art. 42 R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

eccesso di potere per insufficienza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, travisamento;

sviamento.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 3.2.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In punto di fatto va premesso che l’Amministrazione ha debitamente notificato al ricorrente il preavviso di rigetto evidenziando la non significatività dei pregressi atti delittuosi in quanto risalenti nel tempo.

Il ricorrente non ha presentato osservazioni.

Il Collegio ricorda che la valutazione del dimostrato bisogno di un'arma deve avvenire in concreto e tale elemento non può affatto desumersi in via aprioristica ed astratta da circostanze comuni ad una categoria di soggetti, identificati ad esempio alla luce dell'attività svolta.

Né il soggetto interessato può fare riferimento, come nel caso di specie, a circostanze risalenti nel tempo.

È quindi legittimo il diniego di autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma, non potendosi tale necessità desumere automaticamente dalla particolare attività professionale da lui svolta e dalle modalità del suo svolgersi, né da fatti potenzialmente pericolosi risalenti nel tempo, atteso che il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola per la quale i cittadini devono di norma essere disarmati e pertanto il presupposto deve essere vagliato restrittivamente, mentre lo stato di bisogno deve essere attuale e dimostrato in concreto (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 19 giugno 2009 , n. 4096).

Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è quindi idonea ad individuare un vizio invalidante dell’atto impugnato.

La natura della controversia e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

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