TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202306367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202306367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306367
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 06367/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00996/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2020, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Benevento alla via G. Salvemini n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento, previa sospensione,

-del decreto di diniego dell'istanza, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90 in data 23.01.2018, di revoca del divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.P.L.S., emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento e notificato il 20.12.2019;

-di ogni atto ad esso correlato e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G.- Prefettura di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa -OMISSIS-e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. In data 30 settembre 2009 il Prefetto della Provincia di Benevento, sulla base di quanto emerso nella nota informativa dei Carabinieri, compagnia di Cerreto Sannita, n. 5304/6-1 del 08 agosto 2009, adottava, nei confronti del ricorrente, il provvedimento cautelare di sospensione dell’autorizzazione alla detenzione di armi ed esplodenti Prot. 25638 Area I 6 D. Invero alla base del suddetto provvedimento venivano posti fatti e vicende (misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel luglio 2009 nei confronti del ricorrente a cagione della contestazione del reato di estorsione e porto abusivo di armi ed intervenuta condanna, nel 2002, a carico dello stesso ricorrente, per la violazione delle norme sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio con conseguenziale revoca della licenza del porto di fucile uso caccia) ritenuti idonei a suffragare, come si legge nel provvedimento prefettizio, “un giudizio prognostico negativo circa il grado di affidabilità del-OMISSIS-”.

I.1 Scaduto infruttuosamente il termine concesso alla parte ricorrente per il deposito di controdeduzioni, il citato provvedimento cautelare veniva, quindi, confermato stabilmente con il successivo divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente emanato ai sensi dell’art. 39 Tulps  dal Prefetto della Provincia di Benevento il 21 dicembre 2010, notificato il 12 gennaio 2011 e non impugnato.

I.2 Sette anni dopo, in data 23 gennaio 2018, la parte ricorrente ha presentato istanza di revoca in autotutela del citato provvedimento di divieto, fondando la propria richiesta sulla circostanza documentata che, medio tempore, erano intervenute sopravvenienze idonee a superare le ragioni del provvedimento negativo quali:

- la conclusione del procedimento penale subito con sentenza di non luogo a procedere ex art 425 cpp del Tribunale di Benevento del 26 novembre 2011;

- la riqualificazione, decisa dal Tribunale del Riesame in sede di revoca della misura cautelare, del reato di cui all’articolo 629 c.p. (Estorsione ) nel reato di cui all’art 393 c.p. ( Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) ;

-l’estinzione per effetto della ordinanza del Tribunale di Benevento del 20 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., del reato di violazione delle norme per la protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio contestatogli nel 2000 e oggetto di sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e 445 c.p.p., emessa nel 2002.

II. Sennonché la citata richiesta di provvedimento in autotutela  è stata denegata con il decreto impugnato con il ricorso all’esame del Collegio.

II.1 Con il citato gravame parte ricorrente deduce, quali vizi del provvedimento gravato, l’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di cui agli articoli 11 e 39 del Tulps e la violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 sub specie di difetto ed insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti, dolendosi della circostanza che il rigetto impugnato non avrebbe tenuto in alcun conto le attuali abitudini e condizioni di vita del ricorrente, la sentenza penale di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Benevento nel 2011 in relazione al reato, riqualificato, di cui all’art. 393 c.p. e la sopravvenuta estinzione del reato di violazione delle norme per la protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio contestatogli nel 2000 e oggetto di sentenza di applicazione della pena del 2002.

III Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura di Stato che ha resistito alla domanda.

III.1 L’istanza cautelare portata nel ricorso ai fini della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato è stata rigettata sia in sede monocratica, giusta decreto presidenziale n. 519/2020 del 23 marzo 2020, sia in sede collegiale, giusta ordinanza di rigetto, rimasta inappellata, n. 823/2020 del 21 aprile 2020.

IV. All’udienza di smaltimento del 09 novembre 2023, fissata per la discussione del ricorso nel merito, la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato e va accolto.

V.1  A fronte del divieto di detenzione armi comminato al ricorrente nel 2009, il ricorrente ha avanzato richiesta di riesame nel 2018, ottenendo dalla Prefettura resistente l’emissione di un atto meramente confermativo, in cui cioè l’Amministrazione non ha proceduto all’apertura di un nuovo procedimento e al rinnovato esame dell’affidabilità del ricorrente, anche alla luce dei fatti nuovi come rappresentanti dallo stesso, essendosi limitata a richiamare la inaffidabilità già accertata, in via definitiva, nel 2010. Il tema è dunque quello dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare, ed in ipotesi revocare, un precedente diniego di detenzione armi, decorso un certo lasso di tempo.

V.2 Per orientamento generale e consolidato non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo;
e ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l’elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un’istanza all’amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).

V.3 Nondimeno la giurisprudenza amministrativa, formatasi nella peculiare materia in oggetto, ha più volte ribadito che “ l’amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità;
e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020
” (Tar Toscana Firenze 10 ottobre 2022, n. 1143 e sezione II, 19 gennaio 2023 n. 56 ) .

V.4 Il Collegio, nel ribadire tali approdi giurisprudenziali, evidenzia che nella specie sussistano entrambi i presupposti appena indicati: il ricorrente ha, in primo luogo, rappresentato una serie di fatti nuovi (l’esito definitivo del procedimento penale condotto per il reato di cui all’articolo 393 c.p., l’estinzione del reato relativo alla violazione delle norme sulla protezione della fauna omeoterma, la buona condotta serbata negli anni successivi al divieto subito) e, in secondo luogo, alla data della istanza di revoca, erano decorsi 7 anni dal divieto adottato nel 2010, il che giustificava un rinnovato esame della posizione del ricorrente e della sua affidabilità ai fini del porto delle armi. Invece nel provvedimento di diniego gravato l’Amministrazione si è limitata a richiamare i fatti posti alla base della divieto di detenzione della armi, senza considerare che, al di là degli sviluppi processuali della vicenda giudiziaria conclusasi dinanzi al Tribunale di Benevento, il lungo lasso di tempo trascorso dall’originario divieto imponeva una motivazione rinforzata in esito ad una istruttoria sulle effettive condizioni attuali di inaffidabilità dell’istante, che invece risulta del tutto omessa.

Se è vero che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., essendo fondata sulla insussistenza della condizione di procedibilità dell’azione penale (per mancanza di tempestiva querela) lascia ferma la sussistenza storica dei fatti contestati, è pur vero che, comunque, trattandosi di fatti assai risalenti nel tempo, in sede di procedimento di secondo grado l’istruttoria avrebbe dovuto estendersi anche ad altre valutazioni, preordinate a verificare l’affidabilità dell’istante, anche con riguardo allo stile di vita ed alla condotta serbata nei lunghi anni successivamente al subito divieto di porto d’armi.

V.6 L’Amministrazione interessata era dunque tenuta a procedere ad una nuova e puntuale verifica circa l’attuale permanenza o meno delle condizioni poste a fondamento dell’atto inibitorio ( cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 19/01/2023, n.56). La Prefettura non può, dunque, negare sine die la detenzione delle armi reiterando le medesime motivazioni già poste a fondamento dei precedenti dinieghi, e la decisione di non svolgere alcuna ulteriore istruttoria è censurabile allorquando, come nella fattispecie, sia trascorso dall’adozione del divieto un lungo lasso temporale e siano state evidenziate sopravvenienze positive idonee a consentire una rivalutazione dell’affidabilità circa il buon uso delle armi.

VII. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui innanzi.

VII.1 Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.

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