TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202306367
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 06367/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2020, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Leone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Benevento alla via G. Salvemini n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione,
-del decreto di diniego dell'istanza, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90 in data 23.01.2018, di revoca del divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.P.L.S., emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento e notificato il 20.12.2019;
-di ogni atto ad esso correlato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G.- Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa -OMISSIS-e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In data 30 settembre 2009 il Prefetto della Provincia di Benevento, sulla base di quanto emerso nella nota informativa dei Carabinieri, compagnia di Cerreto Sannita, n. 5304/6-1 del 08 agosto 2009, adottava, nei confronti del ricorrente, il provvedimento cautelare di sospensione dell’autorizzazione alla detenzione di armi ed esplodenti Prot. 25638 Area I 6 D. Invero alla base del suddetto provvedimento venivano posti fatti e vicende (misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel luglio 2009 nei confronti del ricorrente a cagione della contestazione del reato di estorsione e porto abusivo di armi ed intervenuta condanna, nel 2002, a carico dello stesso ricorrente, per la violazione delle norme sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio con conseguenziale revoca della licenza del porto di fucile uso caccia) ritenuti idonei a suffragare, come si legge nel provvedimento prefettizio, “un giudizio prognostico negativo circa il grado di affidabilità del-OMISSIS-”.
I.1 Scaduto infruttuosamente il termine concesso alla parte ricorrente per il deposito di controdeduzioni, il citato provvedimento cautelare veniva, quindi, confermato stabilmente con il successivo divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente emanato ai sensi dell’art. 39 Tulps dal Prefetto della Provincia di Benevento il 21 dicembre 2010, notificato il 12 gennaio 2011 e non impugnato.
I.2 Sette anni dopo, in data 23 gennaio 2018, la parte ricorrente ha presentato istanza di revoca in autotutela del citato provvedimento di divieto, fondando la propria richiesta sulla circostanza documentata che, medio tempore, erano intervenute sopravvenienze idonee a superare le ragioni del provvedimento negativo quali:
- la conclusione del procedimento penale subito con sentenza di non luogo a procedere ex art 425 cpp del Tribunale di Benevento del 26 novembre 2011;
- la riqualificazione, decisa dal Tribunale del Riesame in sede di revoca della misura cautelare, del reato di cui all’articolo 629 c.p. (Estorsione ) nel reato di cui