TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-10-10, n. 201107846
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N. 07846/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09799/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9799 del 2008, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dagli avv. M M, R S, P G O, con domicilio eletto presso P G O in Roma, via Montasio, 67;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P P, domiciliato presso l'Avvocatura del'Ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
S C, S M;
per l'annullamento
delle determinazione dirigenziale n. 1179 dell'1.7.2008 con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di n. 150 licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto in fatto che, con determinazione dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005, il Comune di Roma indisse un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione d’una graduatoria finalizzata all'assegnazione di n. 150 licenze per il trasporto pubblico non di linea (licenze taxi) riservate in via preferenziale a tutti coloro che, pur iscritti al ruolo conducenti della Camera di Commercio di Roma, non avessero svolto attività di guida su taxi;
Rilevato che il sig. Claudio Ricci, reputando di possedere i requisiti d’ammissione, dichiara d’aver partecipato a detto concorso, in esito al quale è stato iscritto nella relativa graduatoria;
Rilevato altresì che, con determinazione dirigenziale n. 1179 del 1 luglio 2008, notificata il successivo 29 luglio, il Comune di Roma ha disposto l’esclusione del sig. Ricci dalla graduatoria del concorso de quo, perché egli <<… è stato condannato con Sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati che, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regione Lazio n. 58/93 e delle norme del Bando di Concorso, non consentono il rilascio della licenza né la partecipazione al concorso stesso…>>;
Rilevato quindi che il sig. Ricci adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando l’atto d’esclusione, e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure avendo riguardo in particolare alla disposta sospensione condizionale della pena ed all'intervenuta estinzione del reato;
Considerato in diritto che, in virtù del bando del concorso de quo, per potervi partecipare ciascun candidato deve dimostrare, tra l’altro, di <<… non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi…>>, di <<… non aver riportato condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblica, l’industria e il commercio…>>;
Considerato al riguardo che, per quanto attiene al possesso dei requisiti morali, la disposizione del bando replica pedissequamente l’art. 17, c. 3, lett. b) e c) della l. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nel testo ratione temporis vigente (prima, cioè, della novella recata dall’art. 1, c. 2 della l.r. 6 luglio 2007 n. 9) al tempo in cui fu emanata tale lex specialis del concorso in parola;
Considerato in particolare che il ricorrente, in effetti, risulta definitivamente condannato per delitti contro il patrimonio;
Considerato allora che il ricorrente versava, alla scadenza del termine per la partecipazione a detto concorso, proprio nella fattispecie di cui all’art. 17, c. 3, lett. c) della l.r. 58/1993;
Ritenuto che, secondo costante giurisprudenza della Sezione, la non veridicità della dichiarazione resa in questi procedimenti, circa la sussistenza di emergenze penali, integra una autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere dalla valutazione in ordine al rilievo della condanna e che, comunque, nessun valenza può essere attribuita, sotto il segnalato profilo, alla circostanza che la pena sia stata condizionalmente sospesa (cfr. fra le varie Tar Lazio II, 22.3.2011 n. 2496);
Considerato infatti che non può essere condivisa dal Collegio la tesi dell’applicabilità automatica dell’art. 166 c.p. – per cui la sospensione condizionale della pena non può, da sola, inibire il rilascio, tra l’altro, di licenze ed altri titoli autorizzativi –, in quanto, nella specie, l’impugnata esclusione discende non già dalla mera condanna in sé del ricorrente, bensì dalla circostanza che egli, prima della scadenza del termine per la partecipazione al concorso de quo, non aveva ottenuto la riabilitazione espressa senza la quale, in base all’art. 17, c. 4 della l.r. 58/1993, <<… per i casi indicati al comma 3, lettere b), c)…, il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto …>>;
Ritenuto inoltre che alla data della presentazione della domanda, come anche alla data di adozione del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, non era ancora intervenuta la dichiarazione giudiziale di estinzione del reato, disposta invece con ordinanza del Tribunale di Roma soltanto in data 10 novembre 2008;
Considerato infatti che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza del momento in cui, prima o pendente il termine per presentare l’istanza di partecipazione al concorso de quo, il ricorrente abbia maturato, grazie al decorso del quinquennio dall’irrevocabilità della condanna, il presupposto per l’estinzione del reato e per ottenere la successiva riabilitazione, perché tali vicende non hanno alcun effetto automatico tant’è che l’estinzione, pur operando ope legis in presenza dei presupposti ex art. 445, c. 2, c.p.p., richiede pur sempre che l'esistenza di questi ultimi sia accertata con una pronuncia del giudice dell'esecuzione su istanza dell'interessato (cfr. Cons. St., V, 28 dicembre 2007 n. 6756;id., 27 maggio 2008 n. 2522;Tar Lazio II n. 4319/2010);
Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato;
Ritenuto che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate fra le parti in ragione della natura e dell'oggetto della controversia;