TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-07-19, n. 201909608
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Pubblicato il 19/07/2019
N. 09608/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2019, proposto da
V D, rappresentato e difeso dall'avvocato M G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Emilia Romagna non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza n. 00197/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Terza Quater, depositata l'11.1.2018 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata questa sezione ha statuito, in tema di riconoscimento del titolo di medico specialista in Medicina Generale, quanto di seguito riportato:
“a) Secondo quanto attestato in data 11 dicembre 2009 dalla Ambasciata d’Italia a Chisinau la ricorrente ha conseguito un Diploma Universitario di III livello, con specializzazione postuniversitaria in “Medicina di famiglia”, che le consente <<l’esercizio della professione di “medico generico”>>(cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente depositata in data 8 luglio 2016);
b) come testimoniato dalla copiosa produzione di parte ricorrente depositata in data 31 ottobre 2017 (cfr. docc. da 14 a 18), il Ministero della salute ha più volte stabilito, in relazione ad altri casi, che il titolo di Medico di Medicina Generale “è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 36 del d.lgs. 206/2007 e s.m.”;
c) alla luce di quanto appena riportato va da sé che l’intimata amministrazione, con la nota impugnata e sopra partitamente riportata, ha del tutto omesso una siffatta valutazione, ossia il possibile giudizio di equivalenza tra titolo di studio posseduto dalla ricorrente e il suddetto diploma di formazione specifica ex art. 36 cit.;
d) di qui la presenza dei denunziati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria;
e) l’amministrazione statale, nel sottoporre a riesame l’intera vicenda, dovrà dunque tenere conto di tali particolari ed evidenziati profili.
In conclusione il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui sopra, e deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota ministeriale in epigrafe indicata” .
Il Ministero veniva altresì condannato alle spese di lite.
In ragione dell’inerzia al riguardo serbata dalla stessa amministrazione statale veniva proposto giudizio per ottenere l’esecuzione della predetta decisione.
Non si costituiva in giudizio il Ministero della salute.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2019 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Tanto rammentato si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, stante la conclamata (e prima ancora non contestata in questa sede processuale) inerzia serbata dall’amministrazione statale intimata in ordine alla inequivoca decisione di questa sezione circa la stretta necessità di riesaminare l’istanza di parte ricorrente alla luce di quanto ivi espressamente considerato.
Alla stregua di quanto esposto il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza alla esecuzione della richiamata decisione di questa sezione, nei sensi e nei termini ivi partitamente indicati.
Per il caso di ulteriore inadempienza e dunque alla scadenza del termine perentorio di cui sopra il Tribunale nomina sin da ora, quale commissario ad acta deputato alla esecuzione della predetta sentenza, il Capo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un dirigente/funzionario dal medesimo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di cui appresso dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, producendo all’esito documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà una volta infruttuosamente decorso il termine di 60 giorni di cui sopra.
Il compenso del commissario ad acta eventualmente incaricato sarà liquidato con separato provvedimento e dietro dettagliata relazione circa l’attività partitamente svolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.