TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2021-05-31, n. 202106392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2021-05-31, n. 202106392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106392
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 00134/2021 REG.RIC.

N. 06392/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2021, proposto da


Associazione Rete per la Parità, Associazione Donneinquota, Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso di Francia 197;


contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Politiche per la Famiglia, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Pistis, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mario Orfeo, Francesco Di Mare non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del rigetto all'accesso ex D.LGS. 33/2013 formalizzato con nota del 26 novembre 2020 in seguito ad istanza di accesso civico generalizzato in materia di controllo diffuso sulle pari opportunità e parità di genere in relazione alle nomine di direzioni di rete e di testate in RAI;

del silenzio rigetto ex D.LGS. 33/2013 formatosi in data 27 novembre 2020 in relazione alla medesima richiesta di cui sopra, da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero Pari Opportunità e Famiglia destinatari ex lege delle Relazioni ex artt. 26 e 29 D. Lgs 198/2006;

per l'accertamento ex art. 117 C.P.A.

del silenzio inadempimento di RAI in riferimento agli obblighi di garanzia e promozione delle pari opportunità all'interno dell'Azienda.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Politiche per la Famiglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la Commissione del gratuito patrocinio in data 22.3.2021 ha ammesso al gratuito patrocinio l’Associazione Donneinquota ritenendo sussistere sia il requisiti economico che quello relativo alla non manifesta infondatezza del ricorso;

Vista l’istanza presentata dalla suddetta associazione e dal suo difensore per la liquidazione del compenso in relazione alle difese svolte nel ricorso in oggetto;

Considerato che il ricorso è stato deciso con sentenza 2607/2021 depositata in data 3.3.2021 dichiarando l’inammissibilità dello stesso;

Considerato che la sentenza in rito è stata motivata sia in relazione all’inammissibilità della richiesta di accesso ex L. 241/1990 perché meramente ripetitiva di analoga richiesta già respinta e non impugnata, sia in relazione all’inammissibilità della richiesta di accesso ex D.lgs. 33/2013 perché la Rai non è soggetta all’accesso civico e che per queste ragioni non sono state esaminate ulteriori eccezioni di inammissibilità presentate dalle controparti;

Ritenuto, pertanto, che la mancata valutazione dei presupposti in rito abbia la stessa valenza, ai fini della liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio, della manifesta infondatezza del ricorso, sicché, previa revoca del provvedimento di ammissione del 22.3.2021, sopra menzionato, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’istanza deve essere respinta;

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