TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-12-02, n. 201100563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-12-02, n. 201100563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201100563
Data del deposito : 2 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00438/1996 REG.RIC.

N. 00563/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00438/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 1996, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. C D S, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

-Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Basilicata, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Roma, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Roma, rappresentato e difeso dagli avv. V R e , R D C, con domicilio eletto presso il primo in Potenza, c/o Ufficio Legale dell'I.N.P.S.;
- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale-Sede di Matera, n. c.;

per l'annullamento

provvedimento n.5/96 del 22/3/96 recante cancellazione dalla lista di mobilita' e decadenza dal diritto all'indennità di mobilità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Basilicata e di Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Roma e di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori Francesco Calculli, su delega dell' Avv. C D S;
Domenio Mutino;
Luciano Petrullo, su delega dell'Avv. R D C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 20 maggio 1996 e depositato il 3 giugno successivo F A ha impugnato il provvedimento del direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione di Potenza n. 5/96, del 22 marzo 1996, con il quale è stata decretata la sua cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza del diritto all’indennità di mobilità spettante in suo favore con decorrenza 17 marzo 1995, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

L’interessato riferisce

- di aver svolto attività di lavoro subordinato fino al mese di ottobre 1994 presso la società Valdagine di Matera e che a seguito della crisi che colpiva tale società venivano avviate le procedure per il trattamento straordinario di integrazione salariale ( c.d. indennità di mobilità);

- che, iscritto nelle liste di mobilità, gli veniva pertanto corrisposta la relativa indennità mensile di lire 1.450.000, da percepirsi fino al mese di ottobre 1996;

- che il F decideva però di avvalersi dell’art. 7, comma 5, L. 223/1991 per ottenere il trattamento anticipato dell’indennità di mobilità previsto a favore di coloro che intraprendono un’attività autonoma;

- che, quindi, presentava all’INPS, in data 17.06.1995, la relativa domanda;

- che della domanda veniva data comunicazione all’INPS che provvedeva a sospendere la corresponsione mensile del sussidio di mobilità;

- che con nota raccomandata del 13.07.1995 l’INPS di Matera respingeva la richiesta di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità in quanto dalla documentazione in suo possesso risultava che l’attività artigianale era iniziata il 17.03.1995 e, quindi, prima della presentazione della domanda di anticipazione, con ciò comportando la inaccoglibilità della domanda, nonché la restituzione delle mensilità indebitamente percepite dal 17.03.95 al 31.05.1995, per un ammontare di lire 3.606.992;

- che avverso tale provvedimento il F presentava ricorso al Comitato provinciale dell’INPS di Matera: ricorso che veniva respinto e ribadita la volontà di ottenere la restituzione delle somme innanzi indicate;

- che tale provvedimento di rigetto veniva impugnato innanzi al Pretore del Lavoro di Matera con ricorso del 06.05.1995;

- che nel frattempo, l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione di Matera con provvedimento n. 2214 del 03.02.1996 decretava la cancellazione del F dalla lista di mobilità;

- che anche avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso all’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima occupazione di Potenza che con provvedimento del 22.3.96 decretava la cancellazione, in via definitiva, del F dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto all’indennità di mobilità con decorrenza dal 17 marzo 1995.

Avverso tale ultima determinazione è insorto il F, che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:

1) violazione di legge per disapplicazione di norme di legge;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;

2) violazione di legge per falsa applicazione di norme di legge.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per contrastare il ricorso.

Con ordinanza n. 295 del 19 giugno 1996 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che di seguito saranno esposte.

Il decreto impugnato, con il quale l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, a seguito del ricorso proposto dal F A avverso il decreto dell’ufficio Provinciale del lavoro e M.O. di Matera, ha deliberato la cancellazione del ricorrente dalla lista di mobilità e la decadenza del diritto alla indennità di mobilità con decorrenza 17 marzo 1995, risulta in effetti adottato sulla scorta di un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Matera del 14.06.95, nel quale si dichiara che l’attività a carattere artigianale è stata intrapresa in data 17 marzo 1995.

Quindi, l’ufficio regionale predetto, tenuto conto della nota dell’INPS di Matera del 13.07.1995 nella quale si nega la possibilità di accogliere l’istanza di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità poiché il F ha iniziato l’attività autonoma prima di aver presentato l’istanza di anticipazione della restante indennità di mobilità (e ritenuto che i lavoratori in mobilità i quali intendono intraprendere attività autonoma, devono rivolgersi all’INPS prima e non dopo averla intrapresa e che, comunque, compete al lavoratore, per analogia, l’onere della preventiva comunicazione all’INPS dell’inizio di attività autonoma) ha decretato, come innanzi precisato, la cancellazione del ricorrente dalla lista di mobilità e la decadenza del diritto all’indennità di mobilità con decorrenza 17.03.95.

Tanto premesso si osserva che la normativa che disciplina la concessione anticipata del trattamento di mobilità è il comma 5° dell’art. 7 della legge n. 223/1991 che testualmente detta: “ i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità”. Il D.M. 17.2.1993 n. 142 ( contenente il regolamento di attuazione del citato art. 7, comma 5, della L. 23.7.1991 n. 223) all’art. 1 dispone, poi, che “ ai fini della corresponsione anticipata dell’indennità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991 n. 223, i lavoratori in mobilità….devono presentare istanza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale…L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, l’istanza per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità dovrà essere corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi stessi.”

Tale essendo il quadro di riferimento normativo devesi far rilevare che il ricorrente ha chiesto di ottenere l’anticipazione dell’indennità di mobilità in quanto deciso ad intraprendere un’attività autonoma di trasportatore per conto terzi.

Orbene, per poter svolgere tale tipo di attività, la disciplina di settore ( legge n. 298 del 6.6.74) prevede espressamente l’iscrizione del lavoratore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e l’aver ottenuto apposita autorizzazione, il che, naturalmente, segue l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti sia per l’una che per l’altra condizione per svolgere l’attività predetta.

Va da sé, quindi, che la costituzione di una impresa per l’esercizio del trasporto per conto terzi richiede una serie di accertamenti e di attività che vanno dall’apertura della partita IVA alla iscrizione nell’apposito albo degli artigiani ed in quello specifico degli autotrasportatori per conto terzi.

Ne consegue che il momento di inizio dell’attività, richiesto dalla disciplina concernente la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità non può di certo, nel caso di specie, farsi risalire alla data di apertura della partita IVA ( avvenuta in data 17.03.1995), così come ritenuto dall’Amministrazione resistente, non essendo questo che il momento di inizio delle formalità volte a costituire l’impresa e renderne possibile l’esercizio.

Quanto poi, all’ulteriore rilievo contenuto nell’atto impugnato, secondo cui “ compete al lavoratore, per analogia, l’onere della preventiva comunicazione all’INPS dell’inizio di attività autonoma”, devesi osservare che la disciplina dell’art. 9, lett. d) della L. 223/91 riguarda una situazione del tutto diversa da quella in cui si trova il ricorrente e cioè quella del lavoratore che decide di intraprendere un nuovo lavoro subordinato, sicchè, in presenza di una compiuta disciplina che riguarda la ipotesi della costituzione di una impresa artigiana e dello svolgimento di una autonoma attività lavorativa, non sembra ragionevole e quindi possibile consentire il ricorso alla applicazione, per analogia, di una disciplina dettata per una ipotesi diversa da quella esaminata.

Del resto appare del tutto logico il diverso trattamento operato dal legislatore, atteso che nel mentre lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato ha un momento di perfezionamento immediatamente percepibile, viceversa la fattispecie dell’inizio di un’attività di lavoro autonomo necessita, come innanzi si è già chiarito, di una serie di adempimenti indispensabili a rendere possibile il legittimo esercizio dell’attività di impresa.

In conclusione, quindi, fondate risultano le censure prospettate e meritevole di accoglimento il ricorso in esame.

La natura della controversia e delle questioni sollevate possono comunque giustificare la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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