TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-09-29, n. 201003518

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-09-29, n. 201003518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003518
Data del deposito : 29 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00913/2010 REG.RIC.

N. 03518/2010 REG.SEN.

N. 00913/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2010, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avv. R M, Alo M. Cafiero e A C, con domicilio eletto presso R M in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro

Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. A D D, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, 231;

per l’accertamento della illegittimità

del silenzio serbato dall’A.S.L. BAT sulla istanza presentata dal ricorrente - tramite il suo difensore - il 20/21 aprile 2010 intesa ad ottenere il reintegro nelle sue originarie mansioni e funzioni di Dirigente Medico ex 1° livello, a tempo indeterminato, presso l’Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Barletta;

e per la conseguente condanna della A.S.L. BAT ad emanare il provvedimento favorevole richiesto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale BAT;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv. A.M. Cafiero e A. Delle Donne;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente A F (dipendente dell’A.S.L. BAT e quindi di una amministrazione rientrante nel novero di quelle elencate dall’art. 1, comma 2 dlgs n. 165/2001) lamenta con il ricorso introduttivo proposto ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 1034/1971 il silenzio serbato dalla P.A. sulla istanza dallo stesso presentata in data 20/21 aprile 2010 alla A.S.L. BAT volta ad ottenere il reintegro nelle proprie mansioni originarie.

Tuttavia è evidente che il giudice amministrativo non ha giurisdizione in ordine alla cognizione della presente controversia, venendo in rilievo un contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato devoluto al giudice ordinario in forza della previsione normativa di cui all’art. 63, comma 1 dlgs n. 165/2001.

Come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116 “Lo speciale ricorso previsto dall’art. 21 bis l. 6 gennaio 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa.”.

Nel caso di specie tale forma di tutela non può realizzarsi con riferimento ad una controversia che, come visto, soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003 in una fattispecie analoga alla presente ha precisato che “Lo speciale ricorso previsto dall’art. 21 bis, l. Tar, introdotto dall’art. 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del g.a., ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’amministrazione. Questa specifica forma di tutela, pertanto, può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che rientrano già nel perimetro della giurisdizione amministrativa. Ne deriva che il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato dall’art. 21 bis, l. Tar, non è esperibile nel caso in cui il g.a. sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale. Infatti, l’istituto del silenzio va configurato come strumento diretto a superare l’inerzia della p.a. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino. Ne consegue che per le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato non ha più senso una giurisdizione del g.a. sul silenzio-rifiuto dell’amministrazione, atteso che il g.o. può decidere direttamente la questione, avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione e quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento. Detta conclusione, poi, non muta nemmeno per effetto delle modifiche legislative del rito avverso il silenzio, derivanti dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80. Infatti, il potere di conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal ricorrente amplia senz’altro i poteri decisori del g.a., senza permettere, tuttavia, di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettatentegli.”.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso n. 913/2010 in favore del giudice ordinario.

In considerazione dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2007 e della Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 4109/2007 ed in virtù della previsione normativa di cui all’art. 59 legge n. 69/2009 si dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice ordinario competente dinanzi al quale il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi