TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-03-05, n. 201400295

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-03-05, n. 201400295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201400295
Data del deposito : 5 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01165/1996 REG.RIC.

N. 00295/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01165/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 1996, proposto da:
Agip Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F S G, A B e G V, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Venezia;

per l’annullamento

del Piano di area della laguna e dell’area veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale 9 novembre 1995 n. 70;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Considerato che:

- con nota depositata in data 31 gennaio 2014 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare l’odierno gravame proposto avverso il Piano di area della laguna e dell’area veneziana in epigrafe indicato, alla luce della successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 70 del 21 ottobre 1999, di cui peraltro la ricorrente medesima ha avuto effettiva conoscenza solo in seguito all’adempimento da parte dell’amministrazione resistente dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 911/2013;

- conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

- sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi