TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-09-02, n. 202001800
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2020
N. 01800/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G O, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia - Assessorato dell'Economia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
nei confronti
Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Consorzio Universitario Megara – Ibleo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nicotra, Giorgio Nicastro Del Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simonetta Maruca in Palermo, via G. Pacini 12;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo :
- del Decreto Assessoriale n. 3926 del 9.6.2017 dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, di approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 maggio 2017 dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, dall'Assessore per l'Economia e dai legali rappresentanti delle Università di Palermo, Catania e Messina;
- del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 maggio 2017 dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, dall'Assessore per l'Economia e dai legali rappresentanti delle Università di Palermo, Catania e Messina approvato con D.A. 3926 del 09.06.2017, nella parte in cui al punto 2 dispone che “Le Università degli Studi provvedono alla programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post laurea, il potenziamento dell'attività di ricerca ed assumono la Governance dei Consorzi mediante la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, al punto 4 che il contributo ordinario annuale della regione in favore dei consorzi universitari “resta subordinato all'adozione delle modifiche statutarie necessarie a garantire l'esercizio della Governance da parte delle Università, ed alle modifiche delle convenzioni nei termini economici precedentemente descritti” ed al punto 6 che “Le modifiche statutarie di cui al punto 4 devono prevedere ... la rappresentanza di Regione, Università ed altri soci nel Collegio dei Revisori”;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale.
B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 7/11/2018 :
- del Decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione professionale di concerto con l'Assessore per l'Economia n. 3294 del 24/07/2018, di modifica del Protocollo d'intesa approvato con D.A. n. 3926 del 09.06.2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale.
C) quanto ai motivi aggiunti presentati il 1/2/2019 :
- del Decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione professionale di concerto con l'Assessore per l'Economia D.A. n. 6738 del 29.11.2018 che ha approvato il Protocollo d'Intesa del 26.10.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente Regione Siciliana, dell’Universita' degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Messina, della Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e della Regione Sicilia - Assessorato dell'Economia;
Vista l’ordinanza n. 1224/2017 di rigetto della domanda cautelare;
Vista la successiva ordinanza n. 303/2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 il dott. Roberto Valenti svoltasi in collegamento da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il Consorzio Universitario per la Provincia di Ragusa ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti. In particolare, parte ricorrente, dopo aver riassunto la genesi della istituzione del Consorzio, si duole della illegittimità del Decreto Assessoriale n. 3926 del 9.6.2017 dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, di approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 maggio 2017 dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, dall'Assessore per l'Economia e dai legali rappresentanti delle Università di Palermo, Catania e Messina, parimenti impugnato, nella parte in cui:
- al punto 2 dispone che “ Le Università degli Studi provvedono alla programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post laurea, il potenziamento dell'attività di ricerca ed assumono la Governance dei Consorzi mediante la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ”;
- al punto 4 prevede che il contributo ordinario annuale della regione in favore dei consorzi universitari “ resta subordinato all'adozione delle modifiche statutarie necessarie a garantire l'esercizio della Governance da parte delle Università, ed alle modifiche delle convenzioni nei termini economici precedentemente descritti ” ed al punto 6 che “ Le modifiche statutarie di cui al punto 4 devono prevedere ... la rappresentanza di Regione, Università ed altri soci nel Collegio dei Revisori ”.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1)- Violazione dell’art. 21 comma 8 L.R. 3/2016, violazione dell’art. 61 R.D. n. 1592/1933, violazione e falsa applicazione dello Statuto, violazione e falsa applicazione dell’art. 66 comma 2 L.R. 2/2002: richiamato l’art. 33 Cost. e l’art. 61 T.U. R.D. n. 1592/1933, parte ricorrente lamenta la violazione della norma regionale di cui all’art. 21, comma 8, L.R. 3/2016 secondo cui “ I trasferimenti in favore dei consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, e le università, che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le università ed i consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio ”; di guisa tale che una norma regionale o un atto amministrativo non possono derogare al principio normativo che riconosce ai Consorzi universitari, dotati di personalità giuridica, una propria autonomia statutaria che non può essere etero-modificata;
2)- Eccesso di potere per indeterminatezza e contraddittorietà, violazione L.R. 10/1991 e della L. n. 241/1990: dalla lettura del provvedimento non sarebbe dato comprendere quale sia l'Università firmataria del Protocollo che avrebbe titolo a designare i componenti del CDA del Consorzio ricorrente, atteso che il Consorzio Universitario ricorrente mantiene rapporti sia con l’Università degli Studi di Messina che con l’Università di Catania;
3)- Violazione dei principi di autonomia, ragionevolezza e libera concorrenza: con gli atti impugnati si obbligherebbe lo stesso Consorzio Universitario a modificare la propria governance, quale condizioni per beneficiare dei contributi regionali; tale previsione non troverebbe tuttavia alcuna corrispondenza nell'ordinamento dei Consorzi e nello Statuto consortile in cui la nomina dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio dei Revisori è di competenza dei componenti
dell'Assemblea dei soci in quanto titolari di quote per cui versano il relativo contributo;
4)- In via gradata, incompatibilità con il diritto comunitario dell’art. 21, comma