TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202103190
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 03190/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, presso il cui studio in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 14, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Questore di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca dell’avviso orale del 9 ottobre 2008 inoltrata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del ricorrente;
Vista l’istanza di passaggio in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., dell’8 novembre 2021, il consigliere Aurora Lento, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 9 aprile 2009 e depositato il giorno 24 successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Questore di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca dell’avviso orale del 9 ottobre 2008 inoltrata in data -OMISSIS-.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione: dell’art. 5 della l. n. 327 del 1988;dell’art. 4 della l. n. 1423 del 1956;del principio dell’affidamento;dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990;dell’art. 4 della l. n. 1423 del 1956;dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria e motivazione;del difetto dei presupposti;dell’illogicità;della contraddittorietà;della disparità di trattamento;del travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’interno, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In vista dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande e istanza di passaggio in decisione.
Alla pubblica udienza in videoconferenza dell’8 novembre 2021, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto il diniego di revoca di un avviso orale, va accolto, in quanto è fondata l’assorbente censura dell’avvenuta formazione di un provvedimento tacito di accoglimento.
Invero, l’art. 5, comma 2, della l. n. 327 del 1988 dispone, per quanto d’interesse, che la persona, alla quale è stato fatto l’avviso orale, può, in qualsiasi momento, chiederne la revoca al Questore che provvede nei sessanta giorni successivi, decorsi i quali, senza che questi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.
Nella specie il ricorrente ha chiesto la revoca dell’avviso orale in data -OMISSIS- e il Questore di Palermo ha rigettato tale istanza il -OMISSIS-, ovverosia quando si era già formato il provvedimento di accoglimento, che avrebbe dovuto essere ritirato nel rispetto della normativa in materia di atti di secondo grado.
Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo al mancato esame nel merito dell’istanza.