TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2012-05-14, n. 201200296
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N. 00296/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00697/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, proposto da M D L, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e L O ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, sito in Palermo nella via Benedetto Civiletti n°6;
contro
il Conservatorio di Musica di Stato "Antonio Scontrino" di Trapani e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81 sono domiciliati per legge;
nei confronti di
GUARINO Vittorio + 18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria definitiva di Trombone (CODI - 17) AA 2011-2014 prot. n. 382 B3 del 28.1.12, ed il successivo provvedimento di immissione in servizio del candidato Nur Hussen Dalmar;
- del bando di concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria di istituto triennio 2011-14, prot. n. 3419 del 28.10.11, per l'insegnamento del trombone:
- del provvedimento di nomina dei componenti della commissione di valutazione per la formazione delle graduatorie di istituto prot. n. 4879/B3 del 23.12.11;
- del verbale n. 1 dell'11.1.12;
- del verbale n. 2 del 27.1.12;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica di Stato "Antonio Scontrino" di Trapani e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che l’anno scolastico si avvia alla conclusione e che, nella comparazione tra gli opposti interessi, l’interesse pubblico alla continuità dell’attività scolastica deve ritenersi prevalente sull’interesse del ricorrente, così che la domanda di sospensiva da questi proposta non può trovare accoglimento;
RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;