TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-02-04, n. 201400158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-02-04, n. 201400158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400158
Data del deposito : 4 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00157/2013 REG.RIC.

N. 00158/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2013, proposto da:
M C T, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;



contro

Comune di Noci;



nei confronti di

D L, M R C;



per l'annullamento

della nota prot. 18229 del 06.12.2012 del settore edilizia urbanistica e ambiente del Comune di Noci, avente ad oggetto: "acquisizione di opere edilizie abusive e dell'area di sedime" - avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza", del successivo verbale di immissione in possesso del 19.12.2012, dell'ordinanza del Comune di Noci n. 66/2012 del 10.9.2012, mai comunicata nonché solo ove occorra della ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 21.10.2008, dell'ordinanza n. 54 del 03.06.2009 di notifica di accertata inottemperanza alla demolizione e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per il conseguente accertamento e declaratoria di illegittimità e comunque di inefficacia nei suoi confronti della acquisizione gratuita di cui agli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e udito l’avv. Carmine Rucireta, per delega del legale della ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 16 gennaio 2013 e depositato in Segreteria il successivo giorno 31, M C T impugna i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’acquisizione di opere edilizie abusive.

La ricorrente – premesso di essere usufruttuaria di un terreno sito in Comune di Noci (fg. 7, part. 118 e 120) la cui nuda proprietà appartiene dal 1995 ai sigg. Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria – articola le seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la piena e legale conoscenza degli atti amministrativi; Violazione art. 7 ed 8 della L. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria;

2) Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001 in relazione agli artt. 978 e ss. Codice civile; Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune né i soggetti controinteressati intimati (Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria).

Alla c.c. del 21.2.2013 la Sezione ha accolto (ord. N. 122/13) l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, fissando la pubblica udienza del 9.1.2014.

Non sono seguiti altri depositi.

Alla pubblica udienza del 9.1.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente rilevato che - ancorché dalla stessa documentazione prodotta emerga che la ricorrente è nata nel 1916 ed è stata riconosciuta dalla commissione medica il 4.7.2002 affetta da demenza senile – il Collegio non risulta abilitato a dichiarare ex officio l’inammissibilità del gravame, per incapacità della ricorrente.

Invero, l' art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire, per effetto di una sentenza di interdizione o di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o da un

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