TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-01-14, n. 201200354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-01-14, n. 201200354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200354
Data del deposito : 14 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00623/2011 REG.RIC.

N. 00354/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2011, proposto da:
A M L, rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, G B e C T, con domicilio eletto presso G B in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

L F, rappresentata e difesa dagli avv.ti G M, Piergiorgio Masi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia 189;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di ricercatore III livello retributivo area scientifica - valutazioni di pericolosità sismica finalizzata alla normativa sismica;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di L F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il cons. R P e uditi l’avv. G. Bozzi per la ricorrente e l’avv. Masi per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 30 dicembre 2010, la sig.ra L Anna Maria ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n. 482 del 4.8.2010 del presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore (III livello retributivo) ed è “stata contemporaneamente decretata l’esclusione della ricorrente che era stata classificata al secondo posto”;
contestualmente vengono in contestazione la clausola del bando di concorso nella parte in cui è stata interpretata nel senso di escludere l’equiparazione e/o l’equipollenza del diploma di laurea in matematica, posseduto dalla ricorrente, con gli altri diplomi di laurea ivi contemplati, nonché ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Si sono costituiti nel presente giudizio per resistere al ricorso, sia l’Ente intimato che ne ha chiesto il rigetto nel merito sia la controinteressata, sig.ra L F, che ne ha eccepito l’inammissibilità oltre che l’infondatezza nel merito.

Alla Pubblica Udienza del 17 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio deve pregiudizialmente esaminare la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, atteso che con esso si impugna la esclusione dell’interessata dalla procedura selettiva, disposta in applicazione di una clausola del bando, contestualmente gravata (la quale fungeva da atto presupposto immediatamente lesivo nei confronti della L, e pur tuttavia non immediatamente impugnato)

A tal proposito giova richiamare l’orientamento della giurisprudenza in tema di impugnazione di clausole dei bandi di gara (Ad. Pl., 29 gennaio 2003, n. 1), secondo il quale ciò che appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’esistenza di un onere di tempestiva impugnazione del bando, è la sussistenza di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva dell’interessato, che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, e quindi, con riferimento al bando di gara o di concorso, l’attitudine a provocare una lesione di tal genere.

E’ dunque decisivo, ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, “non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara o alla procedura concorsuale”.

Di conseguenza, “l’eventuale atto dell’Amministrazione procedente, volto ad escludere l’interessato privo dei requisiti previsti dal bando dalla procedura concorsuale avrà, pertanto, valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione già prodottasi nei confronti di chi, avendo comunque chiesto di partecipare alla procedura, attraverso la presentazione della domanda, appare già identificato come destinatario direttamente inciso dal bando di gara o di concorso. La presentazione della domanda di partecipazione, nell’evidenziare l’interesse concreto all’impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando”.

Orbene, il bando della procedura selettiva de qua non prevedeva, per i laureati secondo il vecchio ordinamento, il diploma di laurea conseguito dalla ricorrente, e pertanto l’interessata non può in questa sede contestare la esclusione dalla procedura concorsuale appellandosi alle tabelle di equiparazione stabilite dal MIUR tra titoli di studio del vecchio e del nuovo ordinamento.

La previsione del bando era pertanto immediatamente lesiva per la L e dunque, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando medesimo e non successivamente, insieme all’atto di esclusione dalla gara adottato in applicazione della clausola suddetta.

Il ricorso in epigrafe, pertanto, si manifesta inammissibile avverso l’atto di esclusione per mancata tempestiva impugnazione della clausola escludente contenuta nel bando;
esso è invece irricevibile in quanto proposto avverso la clausola del bando, in quanto tardivamente impugnata.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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