TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-16, n. 202100221

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-16, n. 202100221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100221
Data del deposito : 16 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2021

N. 00221/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Civitanova Marche, v.le G. Matteotti n. 146;

contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di -OMISSIS- Div. -OMISSIS- con il quale veniva dichiarata irricevibile la richiesta di emersione avanzata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, cittadino pakistano dimorante in Italia dal 2018, in data 22 giugno 2020 presentava alla Questura di -OMISSIS-, istanza di rilascio del permesso di soggiorno semestrale di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020.

Con nota prot. n. Div. P.A.S./Cat. -OMISSIS- – oggetto della presente impugnazione - il dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura dichiarava l’istanza irricevibile, poiché il ricorrente è “…già espressamente autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento amministrativo di richiesta della protezione internazionale come previsto dall’articolo 7 comma 1 del D.Lgs. 25/2008 e ss.mm.”.



2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del citato art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020 nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.

In particolare viene dedotto che il ricorrente al momento della presentazione della domanda non era titolare di un permesso di soggiorno, visto che l’ultimo che gli era stato rilasciato era venuto a scadenza in data -OMISSIS- e non ne era stato chiesto il rinnovo in quanto la competente Commissione Territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale. Di conseguenza, alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo per cui è causa il ricorrente era privo di permesso di soggiorno e si trovava in condizioni di irregolarità, al contrario di quanto ritenuto dalla Questura nel provvedimento impugnato.

Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.



3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

In particolare, nella relazione istruttoria versata in atti dall’Avvocatura erariale, la Questura evidenzia che:

il permesso di soggiorno in scadenza in data -OMISSIS- era stato rilasciato al ricorrente in quanto egli aveva interposto ricorso al Tribunale -OMISSIS- contro la decisione sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale -OMISSIS- in data 29 agosto 2019;

la validità di tale permesso è stata prorogata fino al 31 agosto 2020 in forza del disposto dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

l’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2008 prevede che il richiedente la protezione internazionale ha diritto di permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale, mentre l’art. 35-bis dello stesso decreto n. 25/2008 e l’art. 19, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011 stabiliscono che il diritto di permanere nel territorio dello Stato si estende anche al periodo di durata del giudizio eventualmente incardinato dall’interessato per contestare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale;

pertanto, non trovandosi il ricorrente in posizione di irregolarità, mancava il principale presupposto previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi