TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-13, n. 202000591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-13, n. 202000591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000591
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2020

N. 00591/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2019, proposto da
Soc. Primocapo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M D e D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato L D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro della Regione Marche;

nei confronti

Soc. Sviluppo Marche S.r.l. Svim;

per l'annullamento

- del decreto emesso dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi n. 253 del 17/5/2019 e del relativo documento istruttorio, con cui si è stabilito di integrare il decreto n. 114/SIM del 25.03.2019, con cui si disponeva la revoca del contributo concesso alla ricorrente ai sensi del Bando approvato con DDPF n. 59/ACF/2016 e s.m. per la realizzazione del progetto dal titolo “Progettare è innovare”;

- di tutti gli atti connessi e correlati, ed in particolare di tutti gli atti presupposti con cui è stato avviato il provvedimento di revoca del contributo in conto capitale e del decreto emesso dal Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi n. 114 del 25/3/2019, con cui si è stabilito di procedere alla revoca del contributo e già impugnato nel giudizio promosso innanzi al Tar Marche n. R.G. 161/2019 ad oggi definito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna ricorrente otteneva, dalla Regione Marche, il finanziamento di € 50.337,00 (su un piano di investimenti pari ad € 100.674,00) per la realizzazione di un progetto di “start up nel settore moda" a seguito del bando approvato con DDPF n. 59/ACF del 31/5/2016, POR

FESR

2014/2020 Asse 3 – Azione 7.1. Sostegno alle start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva. Il finanziamento veniva poi ridotto ad € 46.227,94 a seguito di variante al progetto che riduceva il piano di investimenti ad € 92.455,88.

In sede di rendicontazione delle spese (per complessivi € 91.722,03), la Regione ne riconosceva tuttavia ammissibili solo una quota (€ 56.683,18) inferiore al limite minimo del 70% del piano di finale di investimenti;
limite da osservare a pena di revoca integrale del contributo e recupero della quota già erogata.

Veniva quindi adottato il decreto n. 114 del 25/3/2019 impugnato, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 161/2019 che si concludeva, tuttavia, con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del giudizio, la Regione riesaminava spontaneamente la vicenda adottando il decreto integrativo 17/5/2019 n. 253 (oggetto dell’odierno gravame) per meglio chiarire e dettagliare le ragioni della revoca, che veniva confermata insieme al recupero della quota di contributo già erogata (€ 20.134,80), maggiorata di interessi e spese di notifica, per un totale di € 20.754,84.

Con quest’ultimo provvedimento veniva anche ricalcolata la spesa generale ritenuta ammissibile, nell’importo di € 44.090,15, pari al 52% del piano finale di investimenti di € 92.455,88.

Veniva anche contestato che la spesa ammissibile finale (€ 44.090,15) risultava inferiore al limite minimo stabilito nel bando pari ad € 75.000,00.

Si è costituita, per resistere al gravame, la Regione Marche.

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