TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-09, n. 201800166
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Pubblicato il 09/03/2018
N. 00166/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2017, proposto da:
Sole Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G Z e G M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Perugia, corso Vannucci n. 30;
contro
ASM Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Perugia, via Bonazzi n. 9;
nei confronti di
Terni Servizi Tiesse s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Donato Antonucci in Perugia, via XIV Settembre, 69;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della delibera n. 139 del 12.10.2017 di ASM Terni s.p.a. di aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Terni e Narni all’impresa Terni Servizi Tiesse s.r.l., comunicata a Sole Società Cooperativa in data 16.10.2017;
- del provvedimento di ASM Terni s.p.a. avente per oggetto “ammessi/esclusi in esito alla verifica dei requisiti” dd. 16.10.2017 nella parte in cui dichiara ammessa l’impresa Terni Servizi Tiesse s.r.l.;
- il verbale di verifica delle offerte anormalmente basse dd. 20.9.2017 ;
- di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quello impugnato ed anche non noto/i, ivi compreso l’eventuale verbale di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
Per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con la controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASM Terni s.p.a. e di Terni Servizi Tiesse s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe (n.r.g. 442/2017) Sole Società Cooperativa ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, pure in epigrafe riportati, inerenti la procedura di gara indetta da ASM Terni s.p.a. per l’affidamento, mediante accordo quadro, delle “attività accessorie alla raccolta differenziata porta a porta per i comuni di Terni e Narni” , all’esito della quale il servizio in questione veniva aggiudicato in favore di Terni Servizi Tiesse s.r.l., odierna controinteressata.
2. Nel merito l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione di legge: violazione art. 97 e art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016. Violazione art. 10, Capitolato. Violazione art. 97 Cost. e violazione del principio di economia procedimentale e non aggravio della procedura di gara. Violazione art. 3 legge 241/1990 per mancanza di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione parziale ed incompleta del sub-procedimento di verifica di anomalia .
Lamenta al riguardo la ricorrente che Terni Servizi Tiesse s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per aver indicato in sede di offerta un costo per il personale da utilizzare per il servizio oggetto di gara incongruo e comunque inferiore ai minimi salariali fissati nelle tabelle ministeriali di riferimento.
II. Violazione di legge: violazione art. 97 d.lgs. 50/2016 sotto altro profilo. Violazione di legge: violazione art. 3 legge 241/1990 per carenza di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di “serietà” dell’offerta prodotta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della par condicio per mancata esclusione di offerta anomala .
Sostiene in proposito la ricorrente che nell’ambito del sub procedimento di verifica dell’anomalia la stazione appaltante sarebbe incorsa in evidenti e macroscopici errori inerenti, in particolare, i costi per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi, che se correttamente analizzati avrebbero dovuto condurre all’esclusione di Terni Servizi Tiesse s.r.l. dalla procedura in esame.
3. Conclude la società ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati relativamente ai vizi di cui in narrativa, nonché per l’inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente qualora non fosse possibile il subentro nel contratto medesimo.
4. ASM Terni s.pa. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto delle domande di parte ricorrente.
5. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Terni Servizi Tiesse s.r.l., concludendo anch’essa per il rigetto dell’impugnativa.
6. Con ordinanza cautelare n. 202/2017 è stata accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati in ragione della “mancata indicazione nel sub procedimento di anomalia delle categorie professionali da impiegarsi nell’esecuzione del servizio oggetto di gara onde ricavare i livelli retributivi ed i corrispondenti minimi salariali da raffrontare alle vigenti tabelle ministeriali di cui all’art. 97 comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016” .
7. Alla pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità degli atti inerenti la procedura di gara indetta da ASM Terni s.p.a. per l’affidamento, mediante accordo quadro, delle attività di supporto ai servizi di raccolta differenziata porta a porta per i comuni di Terni e di Narni, aggiudicata in favore di Terni Servizi Tiesse s.r.l., odierna controinteressata.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che la società aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura di gara per aver indicato in sede di offerta un costo per il personale da utilizzare per il servizio oggetto di gara incongruo e comunque inferiore ai minimi salariali fissati nelle tabelle ministeriali di riferimento.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
2.2. Nei giustificativi presentati nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, l’aggiudicataria ha infatti indicato il solo costo del personale per un importo pari a € 272.846,08 su un presunto numero di 15.808 ore lavorative, senza altresì specificare le categorie professionali da impiegarsi nell’esecuzione del servizio oggetto di gara, quantomeno in relazione al numero minimo di personale previsto nelle prescrizioni tecniche di espletamento dei singoli servizi (cfr., artt. 9 e 12.2. del capitolato).
2.3. Come precedentemente rilevato in sede cautelare, ciò non consente di “ ricavare i livelli retributivi ed i corrispondenti minimi salariali da raffrontare alle vigenti tabelle ministeriali di cui all’art. 97 comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016” .
2.4. Ne consegue che in ordine a tale aspetto l’offerta aggiudicataria deve ritenersi incongrua e comunque non sufficientemente suffragata in sede di giustificativi prodotti nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.
2.5. Conferma quanto sopra il verbale, parimenti impugnato, con cui la stazione appaltante ha positivamente concluso il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, il quale si esprime in termini assolutamente generici (e quindi viziati per difetto di motivazione) in ordine alla riscontrata “serietà, attendibilità ed affidabilità della Soc. TIESSE circa la corretta esecuzione del servizio …” (cfr., verbale in data 20.9.2017), senza rilevare alcunché in ordine ai sopra richiamati livelli retributivi e corrispondenti minimi salariali.
2.6. Né a diverse conclusioni può condurre il fatto che la procedura di gara avrebbe in realtà ad oggetto un accordo di programma il cui limite economico si basa non sul monte ore di servizi, bensì sull’itinerario/frequenza di raccolta, trattandosi pur sempre di un appalto “ad alta intensità di manodopera” , nel quale “ al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, viene prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (cfr. art. 10 del capitolato).
2.7. Quanto, invece, all’asserita valenza meramente probabilistica dell’ammontare di ore lavorative riportato in sede di giustificativi, deve rilevarsi che, per stessa ammissione della ditta aggiudicataria, le 15.808 “ore presunte” indicate per l’esecuzione dell’appalto sono state “stimate sulla base dell’esperienza acquisita dall’azienda maturata anche nel medesimo appalto” e risultano quindi coerenti (se non altro secondo il punto di vista della Terni Servizi Tiesse s.r.l.) con il quantitativo orario necessario per eseguire il servizio in questione a regola d’arte.
3. Le considerazioni che precedono impongono, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte, l’accoglimento delle domande di annullamento degli atti impugnati e di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e l’odierna controinteressata.
4. Tenuto conto della complessità della questione trattata, si rinvengono eccezionalmente giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.