TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202200251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202200251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200251
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 00251/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00432/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2021, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dall'avvocato A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;

contro

Università degli Studi di Camerino, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'ottemperanza

alla sentenza n.138/2015 pronunciata al Tar Marche Ancona nel giudizio iscritto al n.70/2013 R.G., (integralmente confermata con sentenza n.5254/2016 dal Consiglio di Stato, Sez.VI), in riferimento al contenuto della precedente sentenza n.658/2011 di Codesto Ecc.mo T.A.R. richiamata nella motivazione di Cons. Stato VI, n.5254/2016, limitatamente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di riconoscimento del servizio prestato dal medesimo nella qualifica di funzionario tecnico VIII q.f. - area tecnico-scientifica - fino alla data dell'effettivo soddisfo da parte della resistente Università degli Studi di Camerino

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente chiede la totale ottemperanza alla sentenza n. 138/2015 pronunciata da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n.70/2013 R.G. (integralmente confermata con sentenza n.5254/2016 dal Consiglio di Stato), limitatamente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di riconoscimento del servizio prestato dal medesimo nella qualifica di funzionario tecnico VIII q.f, - area tecnico-scientifica - fino alla data dell'effettivo soddisfo da parte della resistente Università degli Studi di Camerino e, ai sensi dell'art. 114. comma 4. lett. e). c.p.a. per la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato con decorrenza dal 120esimo giorno successivo dalla data della notifica della ridetta sentenza n.138/2015 avvenuta il 16 aprile 2015 fino alla data dell'effettivo pagamento.

Si è costituita l’Università di Camerino.

Alle camere di Consiglio del 17 novembre 2021e del 26 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Con la sentenza n. 138/2015, il Tar in accoglimento del ricorso r.g. 70 2013 ha ritenuto valutabile "il servizio prestato in qualità di funzionario Tecnico ordinando, nel contempo, alla P.A. convenuta di "riesaminare l’istanza di riconoscimento del servizio prestato in qualità di Funzionario Tecnico, provvedendo alla liquidazione e al versamento delle differenze economiche consequenziali nel termine di l20 giorni dalla notificazione della presente sentenza”. Con il D.R. n.142/2015 l’Università ha pagato la sorte capitale. Il ricorso in appello dell’Università di Camerino è stato dichiarato inammissibile con sentenza Cons. Stato 5254/2016, che ha peraltro precisato il contenuto della sentenza di questo Tar.

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