TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-07-07, n. 202300454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-07-07, n. 202300454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300454
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 00454/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto dai coniugi F S e G G, rappresentati e difesi dagli avv.ti G B, PEC buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it, e G P, PEC pedota.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio in Potenza Corso Garibaldi n. 32;



contro

Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M F, PEC avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



nei confronti

Ing. R V E M, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

-dell’Ordinanza n. 9 del 9.5.2023 (notificata il 25.5.2023), con la quale il Responsabile del Settore Sviluppo Territoriale Integrato del Comune di Maratea ha ingiunto ai coniugi F S e G G la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi: 1) del “Fabbricato, avente un ingombro planimetrico di 72,50 mq., per una volumetria complessiva di 390,00 mc., realizzato in totale difformità dal permesso di costruire del 10.4.2018 e dalla successiva variante, autorizzata con il permesso di costruire del 5.5.2022, in quanto il fabbricato è stato oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento in luogo dei richiesti ed autorizzati interventi di ristrutturazione e ampliamento con recupero ai fini residenziali del piano sottotetto”; 2) della “Scala esterna di accesso al porticato antistante il fabbricato, realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire del 10.4.2018 e dalla successiva variante, autorizzata con il permesso di costruire del 5.5.2022, in quanto dai rilievi effettuati la stessa ha un diverso sviluppo planimetrico rispetto a quanto autorizzato”; 3) dal “Garage, realizzato ai sensi della L. n. 122/1989, avente una superficie pari a 24,50 mq., realizzato in parziale difformità dal permesso di costruire del 10.4.2018 e dalla successiva variante, autorizzata con il permesso di costruire del 5.5.2022, in quanto dai rilievi effettuati lo stesso ha un diverso sviluppo planimetrico rispetto a quanto autorizzato”;

-dell’atto prot. n. 6959 del 16.5.2023, con il quale il medesimo Responsabile del Settore Sviluppo Territoriale Integrato del Comune di Maratea ha disposto “la sospensione dell’efficacia” della SCIA, presentata dai sigg. F S e G G il 17.4.2023 e finalizzata all’ottenimento dell’agibilità del predetto fabbricato, “in quanto sull’immobile oggetto di segnalazione è pendente” la suddetta Ordinanza di demolizione n. 9 del 9.5.2023, con la puntualizzazione che “l’utilizzo del fabbricato è inibito”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con contratto del 28.10.2019 i coniugi F S e G G hanno acquistato il fabbricato, sito in Maratea, Via Rovina n. 12, censito in catasto al foglio n. 50, particella n. 338.

Il Responsabile del Settore Sviluppo Territoriale Integrato del Comune di Maratea:

-con Determinazione n. 1 del 9.2.2022 ha volturato, in favore dei sigg. F S e G G, il permesso di costruire, rilasciato il 10.4.2018 (ma ritirato il 10.8.2018) ai precedenti proprietari, ai lavori di ampliamento del predetto fabbricato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 25/2012 (che ha modificato l’art. 2 L.R. n. 25/2009), di realizzazione di un garage interrato ai sensi della L. n. 122/1989 e di sistemazione esterna;

-con permesso di costruire del 5.5.2022 ha autorizzato la variante al predetto permesso di costruire del 10.4.2018, chiesta dai coniugi F S e G G, relativa alla realizzazione di modifiche prospettiche e di un terrazzo al primo piano: i lavori sono iniziati in data 6.6.2022 ed in data 26.9.2022 i sigg. F S e G G hanno comunicato la CILA-Superbonus, per la realizzazione del progetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico del fabbricato in discorso (precisamente: posa capotto esterno; sostituzione impianto di riscaldamento e infissi; ed installazione di pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo solare-termico e colonnina di ricarica veicoli elettrici);

-con Ordinanza n. 6 del 13.3.2023 ha sospeso l’esecuzione dei lavori, con contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento, finalizzato alla demolizione e rimessione in pristino dei luoghi, attesochè, sebbene nella Relazione, allegata alla predetta CILA-Superbonus del 26.9.2022, era stato dichiarato che “lo stato di fatto è conforme a quanto rappresentato nei grafici del progetto, autorizzato” con la suddetta variante del 5.5.2022, erano emerse delle incongruenze tra il grafico del progetto, autorizzato con la variante del 5.5.2022, ed il grafico della CILA-Superbonus del 26.9.2022 (precisamente: A) l’ingombro planimetrico del fabbricato nel grafico del progetto, autorizzato con la variante del 5.5.2022, era di 75,35 mq., mentre nel grafico della CILA-Superbonus del 27.9.2022 era di 72,50 mq.; B) la profondità del terrazzo del primo piano nel grafico del progetto, autorizzato con la variante del 5.5.2022, era di 2,00 m., nel grafico della CILA-Superbonus del 26.9.2022 era di 1,90 m.; C) la scala esterna di accesso al porticato antistante il fabbricato aveva un diverso sviluppo planimetrico), che “necessitavano di una nuova autorizzazione paesaggistica, in variante all’autorizzazione paesaggistica del 7.10.2021, in assenza della quale la CILA-Superbonus del 26.9.2022 non ha efficacia”, e nel sopralluogo del 22.2.2023 erano state accertate le seguenti difformità rispetto al permesso di costruire del 10.4.2018 ed alla sua variante del 5.5.2022: 1) l’intervento era stato autorizzato ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 25/2012 (che ha sostituito l’art. 2 L.R. n. 25/2009, disciplinante gli “Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio”), “mentre quanto realizzato è ascrivibile al disposto di cui all’art. 4 L.R. n. 25/2012 (che ha sostituito l’art. 3 L.R. n. 25/2009, disciplinante gli “Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”), in quanto il fabbricato è stato oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in luogo dei richiesti ed autorizzati interventi di ristrutturazione ed ampliamento con recupero ai fini residenziali del piano sottotetto”; 2) la diversa sagoma dell’ingombro planimetrico del fabbricato da 75,35 mq. (variante del 5.5.2022) a 72,50 mq.; 3) la profondità del terrazzo del primo piano di 1,75 m., minore di quella della variante del 5.5.2022 di 2,00 m.; 4) il diverso sviluppo planimetrico della scala esterna di accesso al porticato antistante il fabbricato; 5) la diversa sagoma del garage interrato, in quanto con il permesso di costruire del 10.4.2018 e la successiva variante del 5.5.2022 era stata autorizzata una superficie di 26,00 mq., mentre era stata realizzata una superficie di 24,50 mq.;

-dopo la memoria endoprocedimentale dei sigg. F S e G G del 23.3.2023, disattesa con la nota comunale prot. n. 5754 del 24.4.2023, con Ordinanza n. 9 del 9.5.2023 (notificata il 25.5.2023) ha ingiunto ai coniugi F S e G G la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi: 1) del “Fabbricato, avente un ingombro planimetrico di 72,50 mq., per una volumetria complessiva di 390,00 mc., realizzato in totale difformità dal permesso di costruire del 10.4.2018 e dalla successiva variante, autorizzata con il permesso di costruire del 5.5.2022, in quanto il fabbricato è stato oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento in luogo

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