TAR Salerno, sez. II, ordinanza cautelare 2018-07-20, n. 201800364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, ordinanza cautelare 2018-07-20, n. 201800364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800364
Data del deposito : 20 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2018

N. 00666/2018 REG.RIC.

N. 00364/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00666/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2018, proposto da:


Axel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D L, A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 143;


contro

U.T.C. del Comune di Solofra, Provincia di Avellino A.U.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filomena Bilancio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino, n. 3;
Comune di Solofra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Roma, n. 61;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento del Comune di Solofra, prot. n. 6208, del 23.04.2018, successivamente notificato, con il quale il dirigente dell'area tecnica ha revocato l'autorizzazione di agibilità rilasciata in data 27.6.2013 prot. n. 10603, inerente il fabbricato di proprietà De Stefano Giovanni e Nicola sito in Solofra alla via Umberto I S. Agata Irpina, ove opera la conceria Axel, meglio precisato quanto a dati catastali e censuari nel provvedimento;

- del provvedimento prot. n. 19651, del 27.4.2018, successivamente notificato, della Provincia di Avellino, settore Ambiente, Territorio e Urbanistica, Servizio Autorizzazione Unica Ambientale, di sospensione dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata alla conceria Axel con provvedimento dirigenziale n. 14872 del 6.3.2014, impedendo lo scarico in rete fognaria;

di tutti gli atti presupposti e conseguenti ai suindicati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino e del Comune di Solofra;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che alle puntuali censure di ricorso presentate dalla società fanno da contraltare le approfondite difese del Comune e che sia i motivi della ricorrente che le ragioni dell’amministrazione resistente necessitano di un’approfondita disamina da parte del Collegio, non suscettibile di essere svolta nella presente fase a trattazione sommaria;

Impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle rispettive argomentazioni e dell’eccezione pregiudiziale formulata dall’ente locale, anch’essa delibabile soltanto all’esito di un accurato scrutinio delle opposte argomentazioni e degli atti del giudizio;

Rilevato che l’istanza cautelare, quanto al pregiudizio imminente ed irreparabile, si fonda su circostanze connotate da un’obiettiva gravità e favorevolmente apprezzabili;

Ritenuto di dover giungere alla decisione di merito, re adhuc integra ;

Ritenuto che per la complessità della vicenda, in fatto e in diritto, è opportuno compensare le spese di fase;

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