TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-12-12, n. 202216681
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Pubblicato il 12/12/2022
N. 16681/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Consolato Generale d’Italia a Tirana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. n. -OMISSIS- dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, Cancelleria Consolare di Tirana, in data-OMISSIS-, notificato il 30 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Contesta parte ricorrente il provvedimento di diniego di rilascio di visto per motivi di studio, reso dalla rappresentanza diplomatica italiana in Albania.
Con comunicazione in data 26 ottobre 2017, la Cancelleria Consolare rappresentava l’esistenza di motivi ostativi alla concessione del visto, quali:
- l’incoerenza del corso di studi scelto dal sig. -OMISSIS- rispetto alla precedente formazione;
- la mancata presentazione di documentazione relativa all’attuale occupazione (socioeconomica/professionale);
- la mancata presentazione della documentazione relativa ai mezzi di sostentamento per il periodo del soggiorno;
- l’assenza di idonea assicurazione sanitaria.
Pur a fronte delle controdeduzioni offerte dall’odierno ricorrente, l’Ufficio diplomatico adottava l’avversato diniego, così motivato:
“Con preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- questa Cancelleria Consolare rilevava che il corso di studio alla classe 1^ Elettrico Serale Manutenzione e Assistenza Tecnica (SIIA) presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato IPIA -OMISSIS-, non risulta avere alcuna continuità o coerenza con la formazione precedentemente acquisita in Albania, documentata con la presentazione del Suo diploma di scuola media inferiore conseguito nel 2007. Nel certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato IPIA -OMISSIS-, si attesta che Lei è residente nel Comune di -OMISSIS- in -OMISSIS-. Pertanto, la Sua richiesta di visto esula dalla competenza di questa Cancelleria Consolare. Entro i termini di presentazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 – riguardo a quanto precede – non è stata integrata alcuna documentazione rilevante ai fini dell’istruttoria”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Nullità e/o annullabilità dell’atto impugnato per violazione di legge e/o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 7, comma 1, e 10-bis della legge n. 241 del 1990 in relazione all’art. 24 Cost. e/o per eccesso di potere per motivazione illogica e/o carente e/o perplessa e/o apparente e/o falsa e/o contraddittoria e/o irragionevole, e/o per sviamento e/o illogicità e/o perplessità e/o irragionevolezza e/o incompletezza dell’azione amministrativa.
Assume il ricorrente che debba esserci corrispondenza di massima tra quanto comunicato in fase di preavviso di rigetto ed il provvedimento finale: il quale deve tenere conto in maniera esplicita di eventuali controdeduzioni proposte nei termini dal privato.
Nella fattispecie, la dichiarazione di residenza in Italia del ricorrente da parte dell’Istituto scolastico, avrebbe dovuto essere subito posta in evidenza, essendo già chiaramente in atti la dichiarazione della scuola, sì da permettere al ricorrente di porre in evidenza come quella constasse in un mero errore dell’istituto che ha confuso il domicilio con la residenza;infatti, come da certificazione prodotta, l’Anagrafe del Comune di -OMISSIS-, ha dichiarato che il ricorrente non è residente nel territorio del Comune.
2.2) Nullità e/o annullabilità dell’atto impugnato per violazione di legge e/o erronea applicazione della Legge in relazione agli artt. 4 e 39 bis del D.Lgs. 286 del 1998 e/o all’art. 44 bis del D.P.R. n. 394 del 1999 e/o al Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 15, in relazione agli artt. 6, 7, 12 Dir. 2004/114/CE e/o per eccesso di potere e/o per motivazione illogica e/o carente e/o perplessa e/o apparente e/o falsa e/o contraddittoria e/o irragionevole e/o per sviamento e/o illogicità e/o perplessità e/o irragionevolezza e/o incompletezza dell’azione amministrativa
Il provvedimento gravato non consentirebbe di comprendere i motivi di diniego del rilascio di visto.
Se la premessa si richiama, infatti, al preavviso di rigetto (per un’assunta mancanza di continuità o coerenza tra il diploma di scuola media inferiore prodotto e la scuola superiore cui il ricorrente si era preiscritto), salvo poi affermare una supposta incompetenza della Cancelleria consolare a decidere in virtù di una (peraltro smentita) residenza in Italia.
Nell’illustrare il percorso scolastico (elementare e medio) in Albania, il ricorrente evidenzia che, proprio per la preparazione di ordine generale che fornisce la scuola media inferiore, non ha senso parlare di “non pertinenza” del ciclo di studi superiori prescelto;né per l’iscrizione ad una scuola superiore in Italia è prevista una formazione media inferiore specifica.
Soggiunge, inoltre, che la richiesta circa la documentazione “dell’attuale occupazione (socioeconomica/professionale)”, così come formulata, viola palesemente il contenuto della Direttiva 2004/114/CE, in quanto non è condizione prevista per il rilascio del visto.
Quanto all’assicurazione sanitaria, il disposto della direttiva 114/2004/CE non prevede alcuna specifica “assicurazione per studenti”, ma solo un’assicurazione che assolva ai requisiti di “un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione”.
Con riferimento alla dimostrazione dei mezzi di sussistenza, questa sarebbe comprovata dalla polizza fidejussioria assicurativa (nella fattispecie, espressamente resa per l’ingresso in Italia per motivi di studio e che copre l’importo di € 10.386,43, ovvero l’importo previsto per legge per la dimostrazione del mantenimento del nominato in oggetto), giusta il disposto di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000, ove, all’art. 1, comma 3, si stabilisce espressamente che ”la disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale”.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza di smaltimento del 12 dicembre 2022.
6. È opportuno richiamare, sia pur brevemente, la normativa in materia di visti, per i profili di interesse.
L’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che “l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1”.
L’art. 1, comma 3, della direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000, a sua volta, dispone che “la disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale”.
L’art. 5, comma 6, del d.P.R. 394/1999 inoltre prevede che per il rilascio del visto per studio/formazione professionale è necessario che il richiedente dimostri, oltre alla coerenza con gli studi e la formazione pregressa, tra l’altro: “ c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico”.
Completano il quadro normativo, le circolari che il Ministero dell’Istruzione pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito, contenenti le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore presso le istituzioni della formazione superiore, ove si prevede espressamente che la disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche “personali o dei genitori”.
7. Richiamata la già riportata motivazione dalla rappresentanza diplomatica in Albania esposta a fondamento dell’avversata determinazione, incontrano positivo apprezzamento le doglianze dalla parte ricorrente dedotte con riferimento alla insufficienza e/o inadeguatezza motivazionale del gravato diniego di visto per motivi di studio.
Ciò, sia con riferimento alla affermata mancanza di continuità e/o incoerenza del percorso formativo dal richiedente maturato in Albania, rispetto all’iscrizione all’istituto superiore di istruzione in Italia (meramente enunciata dall’Amministrazione, ma in alcun modo dimostrata), sia con riferimento alla pure rappresentata omessa dimostrazione circa l’attuale occupazione socioeconomica e/o professionale (evidenziata nel preavviso di rigetto;e non ulteriormente indicata nel provvedimento di diniego).
Anche la mancata dimostrazione di mezzi di sostentamento per il periodo del soggiorno – parimenti argomentata nel suindicato preavviso – avrebbe meritato più approfondito apporto motivazionale, quanto al provvedimento diniego oggetto di impugnazione, segnatamente alla luce delle controdeduzioni dal ricorrente esposte con memoria del 7 novembre 2017.
8. Rilevato come l’intimata Amministrazione, non costituitasi in giudizio, abbia conseguentemente omesso lo svolgimento di qualsivoglia attività defensionale, non può omettere il Collegio di ribadire le già illustrate ragioni, asseveranti la fondatezza delle doglianze dalla parte ricorrente esplicitate con il mezzo di tutela all’esame.
All’accoglimento del gravame accede – evidentemente, riservata all’Amministrazione, all’interno dell’alveo conformativo proprio della presente decisione, la rieffusione del potere – l’annullamento dell’atto con esso impugnato
9. Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.