TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2015-09-30, n. 201501389
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Testo completo
N. 01389/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2015, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziato Filieri, con domicilio eletto presso Annunziato Filieri in Torino, corso Ferrucci, 46;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Miur - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Universita' degli Studi di Torino;
per l'annullamento
- del decreto del 2 luglio 2015 n. 5025, comunicato a mezzo E-mail, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio I, dott. Giuseppe Bordonaro, ha escluso la ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) II ciclo a.a. 2014/2015 per le classi di concorso A245 (Lingua Straniera-Francese) e A246 (Lingua e Civiltà Straniera-Francese);
- del decreto del Direttore Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio I, dott. Fabrizio Manca, dell'8 luglio 2015 n. 5153 di conferma dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi al TFA, II ciclo per le classi di concorso A245/a246;
- del decreto del Direttore Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio I, dott. Fabrizio Manca, del 9 luglio 2015 n. 5166 nella parte in cui la ricorrente viene ammessa con riserva e "non a pieno titolo", a sostenere l'esame di abilitazione conclusivo del TFA II ciclo per le classi di concorso A245/A246;
- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino n. 2480 del 9.7.2015, nella parte in cui la ricorrente viene ammessa con