TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2015-09-30, n. 201501389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2015-09-30, n. 201501389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201501389
Data del deposito : 30 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00925/2015 REG.RIC.

N. 01389/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00925/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2015, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziato Filieri, con domicilio eletto presso Annunziato Filieri in Torino, corso Ferrucci, 46;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Miur - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Universita' degli Studi di Torino;

per l'annullamento

- del decreto del 2 luglio 2015 n. 5025, comunicato a mezzo E-mail, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio I, dott. Giuseppe Bordonaro, ha escluso la ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) II ciclo a.a. 2014/2015 per le classi di concorso A245 (Lingua Straniera-Francese) e A246 (Lingua e Civiltà Straniera-Francese);

- del decreto del Direttore Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio I, dott. Fabrizio Manca, dell'8 luglio 2015 n. 5153 di conferma dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi al TFA, II ciclo per le classi di concorso A245/a246;

- del decreto del Direttore Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio I, dott. Fabrizio Manca, del 9 luglio 2015 n. 5166 nella parte in cui la ricorrente viene ammessa con riserva e "non a pieno titolo", a sostenere l'esame di abilitazione conclusivo del TFA II ciclo per le classi di concorso A245/A246;

- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino n. 2480 del 9.7.2015, nella parte in cui la ricorrente viene ammessa con riserva e "non a pieno titolo", a sostenere l'esame di abilitazione conclusivo del TFA II ciclo per le classi di concorso A245/A246;

- nonchè di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il Collegio,

rilevato:

- che la ricorrente ha seguito un corso di studi in lingue e letterature straniere di complessivi cinque anni, che si è compendiato nel conseguimento, in esito alla frequentazione di un corso di laurea triennale presso l’Università di Torino, della laurea di primo livello in Lettere, classe 5, e di un ulteriore corso di laurea specialistica biennale (master) in “ Lingue e Culture europee ” conseguito in Francia presso l’Università francese “Savoie Mont Blanc” di Chambery: il relativo diploma conclusivo equivale al diploma in Lingue e Civiltà Straniere L/S 42, specialità francese, attivato per convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Torino e la predetta Università di Chambery, il quale diploma conclude un ciclo di studi quinquennale;

- che pertanto la ricorrente è in possesso di un titolo di studi equiparabile ad una laurea specialistica prevista dall’ordinamento italiano;

- che, inoltre, risulta dai documenti prodotti in giudizio che la ricorrente nel corso di tali studi ha conseguito 36 crediti formativi in lingua francese ed ulteriori 24 crediti formativi in letteratura francese;

considerato:

- che non si comprende per quale ragione il MIUR abbia ritenuto i diplomi conseguiti dalla ricorrente equiparabili alla diversa Laurea Specialistica in “Culture Moderne Comparate S/16”;

- che comunque l’accesso ad una classe di concorso deve essere determinata non tanto dal nomen del diploma di laurea quanto piuttosto dai crediti formativi acquisiti, e nel caso specifico la ricorrente risulta possedere i crediti formativi in lingua ed in letteratura francese che, secondo quanto risulta dalle tabelle allegate al Decreto del Ministro della istruzione, università e ricerca n. 22 del 9/02/2005, consentono l’accesso alle classi di concorso A/45, ovviamente nella specialità lingua francese;

- ritenuto conclusivamente che il ricorso è fondato e che le spese devono seguire la soccombenza;

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