TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2013-02-07, n. 201300079
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00079/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00072/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2013, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia ai sensi dell’art.25 c.p.a., in Bari, alla piazza Massari;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri eCapo della Polizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
nei confronti di
U D, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Tangari in Bari, alla via Piccinni n.150;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento di cui alla nota prot. n.4364/14-15-14 datata 22 novembre 2012 con cui il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato il non accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente per l’incarico di Direttore del Nucleo Operativo di Protezione di Bari;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e segnatamente del provvedimento di nomina del Ten. Col. U D per il predetto incarico di cui alla nota n° 4976/14-12-9 di prot. del 27 novembre 2012 e del preavviso di trasferimento di cui al messaggio 22 novembre 2012 e del successivo del 30 novembre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Capo della Polizia e del col. Diaferia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv.ti A D, Walter Campanile e A C;
Considerato che, pur prescindendosi in questa sede dall’esame di ogni altra contestata anomalia procedimentale, appare incontroverso che la fattispecie sia regolata dall’art.165, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 il quale rimette al Comandante generale la determinazione della destinazione degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell’Interno in ipotesi di trasferimenti da o per gli organismi interforze di polizia;
Rilevato che nel caso all’esame, nonostante si tratti di trasferimento presso un organismo interforze, quale il N.O.P. di Bari, la nomina del cointrointeressato col. Diaferia non è stata preceduta dal nulla-osta di legge;
Considerato, altresì, che il posto di provenienza del controinteressato risulta a tutt’oggi vacante sicchè, allo stato, ogni determinazione resta impregiudicata;