TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-07, n. 202003331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-07, n. 202003331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003331
Data del deposito : 7 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2020

N. 03331/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2020, proposto da P F, E M S F, A R, rappresentate e difese dagli avv.ti C B, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti

- il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per la declaratoria di illegittimità

- «del silenzio da parte del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all’istanza presentata dalla ricorrente, da ultimo via PEC in data 30.4.2019, con cui è stato richiesto di concludere il procedimento inerente l’esame del piano di riequilibrio presentato ai sensi dell’art. 243 bis TUEL».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie delle parti;

Viste le ordinanze n. 850/2020 e n. 1133/2020;

Viste le note d’udienza di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 31, 35, 117 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza camerale del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi con le modalità di cui alla’rt. 25 d.l. n. 137 del 2020, il dott. G L G;


Considerato che parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull’istanza dalla stessa presentata, da ultimo via PEC in data 30.4.2019, con cui è stato richiesto di concludere, senza risposta, il (sub)procedimento di competenza inerente all’esame del piano di riequilibrio del Comune di Taormina – del quale i ricorrenti dichiarano di essere creditori di specifiche somme – ai sensi dell’art. 243- bis TUEL;

- che con ordinanza n. 1133/2020 il Tribunale ha disposto di acquisire documentati chiarimenti circa lo stato del procedimento e le ragioni della mancata emanazione del parere della commissione ex art. 155 d. lgs. n. 267 del 2000 sulla proposta di detto piano di riequilibrio, oggetto di deliberazione consiliare n. 8 del 22 febbraio 2018, facendo carico della relativa produzione al Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno;

- che con nota datata 13 novembre 2020 – trasmessa anche al difensore di parte ricorrente – il Ministero dell’interno ha rappresentato che «la pratica di cui trattasi è stata esaminata dalla CO.S.F.EL. nella seduta del 21 ottobre 2020 e le risultanze sono state trasmesse alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con ministeriale n. 134643 del 4 novembre 2020, per la prosecuzione del procedimento»;

Ritenuto che, alla luce di siffatte conclusioni, non possa che giungersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (art. 34 cod. proc. amm.), risultando, ormai, come auspicato, il procedimento transitato per l’ulteriore corso di esclusiva competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- che quanto alle spese di giudizio, gli specifici profili della controversia legati al complessivo andamento della vicenda procedimentale ne consentono la compensazione tra le parti costituite e la declaratoria di irripetibilità nei confronti del Comune di Taormina, non costituito in giudizio.

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