TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-05-30, n. 201803549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-05-30, n. 201803549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803549
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2018

N. 03549/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04041/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2013, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. e domicilio digitale: avv.gioacchinoabete@pec.it;

contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 49 del 30/4/2013 del Responsabile della P.O. 3, con la quale è stata ordinata la sospensione di ogni lavoro eventualmente in corso ed ingiunta l’eliminazione o rimozione delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi alla Via Micco n. 21;

di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, tra cui la richiamata relazione dell'UTC prot. n. 6520 del 28/3/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza smaltimento del giorno 18 maggio 2018 il dott. G E;
nessuno è presente per la parte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso ritualmente proposto è impugnata l’ordinanza con cui, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente e consistenti – come descritto nel provvedimento – nella “realizzazione, sul terrazzo al piano primo fabbricato esistente, di una copertura a falda inclinata in legno lamellare in assenza di titoli autorizzativi. Tale copertura è composta per circa mq 16,00 con altezza minima di 2,50 e max 3,30 aperta per due lati, e per circa 20,00 mq con altezza minima di 2,50 e max 3,80 chiusa per quattro lati”.

È denunciata la violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. e delle invocate disposizioni di legge, oltre all’eccesso di potere sotto più profili.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 25/10/2013 n. 1667.

All’udienza pubblica del 18 maggio 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. - L’ordine di demolizione è avversato dal ricorrente sostenendo che:

- era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento;

- occorreva motivare sul pubblico interesse alla demolizione di opere esistenti da lungo tempo (coeve all’edificazione del fabbricato, antecedente al 1942), consistenti in un piccolo locale caldaia;

- quest’ultimo costituisce un volume tecnico non assoggettato a permesso di costruire e privo di autonomia funzionale;

- è insussistente il contrasto con gli interessi paesaggistici, essendo stata realizzata l’opera prima dell’imposizione dei relativi vincoli.

Le censure sono infondate.

1.1. È pacificamente escluso che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, attesa la loro natura vincolata e la doverosità della sanzione di legge, per le opere realizzate in assenza di titolo (giurisprudenza pacifica, costantemente ribadita: cfr., tra le più recenti, la sentenza della Sezione del 25/10/2017 n. 5015 e, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 12/10/2016 n. 4204).

Tanto più che è indimostrato che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere in alcun odo diverso, dovendosi per ciò fare applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude in tal caso che il provvedimento conclusivo sia comunque annullabile per un vizio meramente formale.

1.2. Non è richiesta alcuna motivazione sull’interesse pubblico, il quale è in re ipsa nell’esigenza di ripristinare l’ordinato assetto del territorio, violato dalla realizzazione di un’opera abusiva, essendo a tal fine sufficiente l’adeguata descrizione dell’abuso e la sua qualificazione con riferimento all’assenza di titolo edilizio (cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 2/1/2018 n. 5: “a rendere legittimo l’ordine di demolizione è sufficiente la enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge”).

Tale conclusione non muta, in relazione alla (presunta) epoca di lontana commissione dell’abuso, poiché il decorso del tempo non genera alcun affidamento sul mantenimento dell’opera abusiva (cfr. per tutte, da ultimo, la sentenza della Sezione del 4/5/2018 n. 3018: “l’ordinanza di demolizione non richiede alcuna motivazione sull’interesse pubblico in caso di decorso di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso, atteso che un comportamento antigiuridico concretantesi in un illecito permanente non è idoneo a ingenerare alcun interesse meritevole di tutela dall’ordinamento può essere richiesta”).

1.3. Nessuna valida prova è fornita dalla parte sulla preesistenza dell’opera, genericamente addotta sottintendendo che nella specie non occorreva un titolo edilizio e sostenendo la mancanza all’epoca di vincoli paesaggistici (cfr. la recentissima sentenza della Sezione del 17/5/2018 n. 3262: “è posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) destinatario della ingiunzione di demolizione l'onere di provare la risalenza dell'immobile ad epoca anteriore alla legge « ponte » n. 765 del 1967, che (…) estese l'obbligo di previa licenza edilizia anche alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro dei centri urbani”).

Invero, incombe sulla parte che adduce un rilievo a sé favorevole l’onere di fornire adeguata dimostrazione del proprio assunto, avendo la condivisibile giurisprudenza chiarito che le prove sulla data di realizzazione delle opere debbono risultare “obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto” (

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